Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18539 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 2,

presso lo studio dell’avv. Ezio Bonanni (pec:

eziobonanni-ordineavvocatiroma.org fax n. 06/68309534) rappresentato

e difeso dall’avv. Maria Genovese (pec:

maria.genovese-pectriesteavvocati.it, fax 040/361246) per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura Trieste;

– intimata –

avverso la ordinanza n. 49/15 del Giudice di pace di Trieste emessa

il 25 maggio 2015 e depositata il 26 maggio 2015, n. R.G. 1271/2015.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. Il Giudice di Pace di Trieste ha respinto il ricorso di A.G. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Trieste in data 25 maggio 2015. Ha rilevato il Giudice di Pace che A.G., cittadino nigeriano entrato in Italia il 7 ottobre 2008 presso (OMISSIS), ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico scaduto in data 8 novembre 2014 mentre la sua domanda di rifugio e protezione internazionale è stata respinta dalla Commissione territoriale di Foggia il 19 aprile 2013 e in sede di opposizione dal Tribunale di Bari il 23 luglio 2013.

2. Ricorre per cassazione A.G. deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè che egli, in base al principio di non refoulement, ha comunque diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6 del testo unico immigrazione e quindi alla cd. protezione umanitaria che lo Stato deve riconoscere anche a prescindere di una domanda in tal senso in ogni momento in cui si ravvisa il rischio reale che, se respinto o espulso, lo straniero potrebbe essere oggetto di torture, pene o altri trattamenti inumani o degradanti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. La sussistenza di un diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ha costituito l’oggetto del giudizio sulla richiesta di protezione internazionale e pertanto non può condividersi la censura di omesso esame da parte del Giudice di pace. Quanto all’esame delle specifiche condizioni della Nigeria che impedirebbero l’espulsione il Giudice di pace ha reso una motivazione specifica e consistita nell’escludere il sopravvenire di nuove circostanze che potrebbero condurre a una diversa valutazione e ha fatto riferimento all’istruttoria svolta dal Tribunale di Bologna nel recente giudizio sulla protezione internazionale e alle notizie di pubblico dominio sulla Nigeria riportate dalla stampa e dai media. Il ricorrente invoca il principio del cd. non refoulement secondo cui nessun rifugiato o richiedente la protezione internazionale può essere espulso o respinto verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Ma tale principio è stato rispettato con la concessione del permesso di soggiorno nel momento in cui è stata proposta la domanda di protezione internazionale, permesso di soggiorno scaduto successivamente alla sentenza di rigetto dell’impugnazione del diniego emessa dal Tribunale di Bologna. Il ricorso avrebbe dovuto pertanto evidenziare nuove circostanze sopravvenute in (OMISSIS) valutabili ai fini dell’espellibilità ma sotto questo profilo il ricorso appare del tutto generico e anche l’accertamento esperibile con l’accesso alle informazioni presenti sul sito web del M.A.E. evidenziano come ormai l’azione terroristica anti cristiana, esistita nel sud del Paese, sia ormai cessata e rimane circoscritta negli Stati del Nord Est.

4. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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