Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18539 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18539 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 5844-2016 proposto da:
AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA N. 2 BASSA FRIULANA E
ISONTINA

01162270316,

in

persona

del

Direttore

Generale e legale rappresentante Dott. GIOVANNI
PILATI, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
D’ITALIA 106, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
CANNIZZARO, rappresentata e difesa dall’avvocato DIEGO
MODESTI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2018
contro

901

FERRARI

MARIO

FRRMRA71C01G9140,

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA BARTOLOMEO GASTALDI, l,
presso lo studio dell’avvocato ELEONORA ZICCHEDDU,

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

rappresentato e difeso dall’avvocato SARA FRATTOLIN
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 540/2015 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 18/08/2015;

consiglio del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

FATTI DI CAUSA
Mario Ferrari conveniva in giudizio l’Azienda per i servizi sanitari n. 5
Bassa Friulana, esponendo, per quanto qui ancora rileva, che, nel 2010, aveva
subìto, quale terzo trasportato, un incidente stradale, cui era seguito un danno
iatrogeno causato dalla tardiva diagnosi dei medici della struttura. Chiedeva il
ristoro di tale danno.

richiesta di acquisizione, presso l’assicurazione che aveva definito il ristoro del
danno conseguente al sinistro, della relativa documentazione, osservando che,
per quanto risultante dall’istruttoria, non vi era stata transazione per l’intero
danno e, comunque, non vi era stata adesione all’accordo da parte dell’azienda
convenuta.
La corte di appello, pronunciando sul gravame dell’azienda, lo respingeva
osservando che la rinnovata istanza ex art. 210 cod. proc. civ. era esplorativa,
non essendovi prova che fosse stato ristorato il danno iatrogeno in discussione
e, in ogni caso, poiché il danneggiato avrebbe potuto provare quanto allegava
con altri mezzi istruttori. Escludeva inoltre l’applicabilità retroattiva dei
parametri di liquidazione del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158,
convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Azienda per i servizi
sanitari n. Bassa Friulana e Isontina, già Azienda per i servizi sanitari n. 5
Bassa Friulana, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso Mario Ferrari che ha depositato altresì memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 210, cod. proc.
civ., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso sotto il profilo
della contraddittorietà della motivazione, poiché la corte di appello avrebbe
errato nel rigettare la decisiva istanza istruttoria di acquisizione della
documentazione inerente alla definizione liquidatoria del sinistro ad opera
dell’assicurazione. Si trattava, infatti, di documenti evidentemente in possesso
3

Il tribunale accoglieva la domanda disattendendo, in particolare, la

della società assicuratrice, che avrebbero agevolmente permesso la verifica in
ordine al già intervenuto ristoro del danno iatrogeno. La richiesta era coerente
con il principio di vicinanza della prova, che escludeva l’elusione degli oneri
probatori prospettata dalla corte di merito, la quale si era invece contraddetta
per un verso negando si potesse addossare al titolare del diritto risarcitorio “la
prova negativa dell’estinzione di quella parte del suo diritto”, per altro verso,

presupponeva “la prova del possesso in capo all’onerato della produzione”.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto
decisivo e discusso rappresentato dall’intervenuta transazione e liquidazione
del danno, tenuto conto che, diversamente da quanto osservato nella sentenza
impugnata, l’assicurazione doveva reputarsi responsabile in solido, ai sensi
dell’art. 2055, cod. civ., posta l’unicità del fatto dannoso.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito
dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, essendosi invece fatta erronea
applicazione generale delle c.d. tabelle milanesi.

2. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per
connessione, sono inammissibili.
Va premesso che, come pure rilevato nella memoria del controricorrente,
alla fattispecie si applica l’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.,
trattandosi di appello del 2014 (Cass., 23/10/2014, n. 22594). Con la
conseguenza che, stante la doppia conforme, resta esclusa la deducibilità della
censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., di omesso esame di un fatto decisivo
e discusso, in assenza d’indicazioni di eventuali difformità delle ragioni delle
statuizioni di merito coinvolte (Cass., 27/09/2016, n. 19001).
Peraltro, con riguardo al secondo motivo, non emerge la prospettazione
di un fatto del quale sarebbe stato omesso l’esame all’esito della sua
discussione, bensì, in tesi, l’assunta violazione dell’art. 2055, cod. civ., in
relazione alla possibilità, in capo al danneggiante, di avvalersi della transazione
del danneggiato con l’assicurazione, affermandosi una pretesa unicità del fatto
4

però, motivando nel senso che l’accoglimento dell’ordine di esibizione

dannoso nonostante le distinte condotte afferenti al sinistro stradale e al
ritardo diagnostico. Ovvero ancora (pag. 13, in fine), l’assunta necessità di
escludere duplicazioni del ristoro a vantaggio indebito del danneggiato
(virtualmente invocando l’art. 2056, cod. civ.). Il tutto sempre
subordinatamente, sul piano logico, alla verifica del contenuto della
transazione.

escludersi sia stata idoneamente censurata.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, l’ordine di
esibizione è strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la
prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e
l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cass.,
21/02/2017 n. 4504, Cass., 25/10/2013, n. 24188, Cass., 12/06/2012, n.
9522).
La corte territoriale ha rilevato, al riguardo, che la parte non aveva
esperito “percorsi tradizionali” di prova, quali, in particolare, la prova
testimoniale del funzionario dell’assicurazione (pag. 12) che concluse la
transazione (pag. 13), e il motivo non censura specificatamente tale “ratio
decidendi” del rigetto dell’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. Con l’anticipata
conseguenza.
2.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d’idonea
censura del capo di sentenza impugnato.
Infatti parte ricorrente non deduce, nel motivo, se e perché la diversa
applicazione dei criteri normativi prospettati avrebbe potuto portare a un
diverso, e nel caso minore, importo da liquidare. Ne consegue la carenza
d’interesse ovvero, in altra prospettiva, l’aspecificità del motivo.
3. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla
rifusione delle spese processuali dell’intimato liquidate in euro 3.000,00, oltre

5

Ciò posto, la pretesa e dirimente violazione dell’art. 210, cod. civ., deve

euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie e accessori
legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2018.

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