Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18538 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.26/07/2017),  n. 18538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6018-2016 proposto da:

G.F., già titolare dell’omonima ditta EDILGRECO

PROFESSIONAL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS), NOVEDIL SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 13 gennaio 2016, ha rigettato il reclamo con cui G.F., titolare della ditta individuale Edilgreco Professional , impugnando la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, aveva dedotto che la somma ricavata dalla vendita di un immobile a terzi non doveva essere considerata ai fini del calcolo dell’attivo patrimoniale e che, dunque, il limite dimensionale di Euro 300000 non era stato superato.

Con un unico motivo di ricorso, formulato per violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 1, comma 2, artt. 2083,2217,2221,2424 e 2740 c.c., il G. ha dedotto il mancato superamento del limite dimensionale di cui alla L.Fall., art. 1, lett. a), trattandosi di immobile personale non destinato all’esercizio dell’impresa.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che, trattandosi di un imprenditore individuale, v’è commistione tra il patrimonio personale e quello destinato all’esercizio dell’impresa. Infatti, non vi è distinzione tra i debiti di un imprenditore individuale in ragione della loro natura, civile o commerciale. L’ordinamento italiano non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte egualmente rilevanti sotto il profilo dell’esposizione del debitore a fallimento (Cass. n. 8930/2012).

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Fallimento intimato svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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