Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18538 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso per regolamento di competenza 19033-2015 proposto da:

M.F., anche in qualità di titolare e legale rappresentante

dell’impresa individuale esercitata sotto la ditta “CINEMA EXCELSIOR

DI M.F.”, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TIBERIO

MARTE MARIA NOTA giusta procura in calce all’atto di citazione in

opposizione a decreto ingiuntivo;

– ricorrente –

contro

ING LEASE ITALIA SPA, con socio unico, in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55,

presso lo studio dell’avvocato CAMILLO GRILLO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA ZAGLIO, CORRADO GRILLO

giusta delega in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO

GIOVANNI che per le ragioni sopra esposte, il P.M. chiede che la

S.C. decidendo in camera di consiglio con ordinanza sul ricorso in

epigrafe indicato, dichiari inammissibile il regolamento, condanni

parte ricorrente alle spese e statuisca sul c.u.;

avverso l’ordinanza n. R.G. 23039/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2014 la società ING Lease Italia s.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo nei confronti di M.F., avente ad oggetto il pagamento di canoni insoluti dovuti in virtù di un contratto di leasing.

2. M.F. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo.

Nella prima udienza del giudizio di opposizione, l’opponente ha eccepito l’incompetenza per territorio del giudice che emise il decreto ingiuntivo, sostenendo che, avendo l’intimata la veste di “consumatore” ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33 competente ad emettere il decreto ingiuntivo sarebbe dovuto essere il Tribunale di Bologna, giudice del luogo di residenza della debitrice.

3. Con ordinanza 4.5.2015 il giudice monocratico del Tribunale di Brescia, dopo essersi riservato di decidere, ha rigettato l’eccezione di incompetenza e disposto per il prosieguo del giudizio.

4. L’ordinanza suddetta è stata impugnata da M.F. con regolamento necessario di competenza fondato su un motivo. In esso si deduce che le norme sulla competenza dettate dal codice del consumo si applicano anche quando, come nella specie, un soggetto imprenditore stipuli il contratto con altro professionista ma per finalità diverse dall’esercizio dell’impresa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il regolamento è inammissibile, per due indipendenti ragioni.

6. La prima ragione è che il regolamento è stato proposto avverso un provvedimento che non ha l’efficacia nè di sentenza, nè di ordinanza ex art. 38 c.p.c..

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che – anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza) – il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956).

6.1. Nessuno dei suddetti requisiti formali e contenutistici richiesti dalla sentenza appena ricordata ricorre nel caso di specie. Infatti il Tribunale:

– non ha invitato le parti a concludere, anche nel merito;

– non ha formalmente trattenuto la causa in decisione.

Di un provvedimento di questo tipo il minimo che possa dirsi è che non ha alcun contenuto decisorio, perchè non risolve alcuna questione in termini definitivi ed incontrovertibili.

L’ordinanza qui impugnata deve dunque qualificarsi non come una ordinanza sulla competenza, ex art. 38 c.p.c., ma come una ordinanza di accantonamento della questione di competenza, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, ultimo periodo.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, perchè proposto avverso un provvedimento non impugnabile per cassazione, e privo di decisorietà e definitività.

6.2. In secondo luogo, il regolamento è inammissibile per difetto di interesse, perchè l’eccezione di incompetenza per territorio risulta essere stata proposta da M.F. non con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma alla prima udienza, e quindi tardivamente.

Nè può sostenersi che la suddetta questione sia stata rilevata ex officio dal Tribunale: si ha infatti rilievo officioso quando il giudice affronta e risolve una questione non prospettata dalle parti, e non quando provveda su esplicita richiesta di una di esse, come avvenuto nel caso di specie.

7. Le spese del presente giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

8. La dichiarazione di inammissibilità del regolamento costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il regolamento di competenza;

(-) condanna M.F. alla rifusione in favore di ING Lease Italia s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.F. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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