Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18538 del 13/07/2018
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18538 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso 3147-2016 proposto da:
AB
– ricorrente contro
OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA già OSPEDALE SACRO
CUORE DI NEGRAR , in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore Fratello GEDOVAR NAZZARI,
elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE BELLE
ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ANTONIO
SCALISE, che lo rappresenta e difende giusta procura
Data pubblicazione: 13/07/2018
in calce al controricorso;
SOMMACAMPAGNA PAOLA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo studio
dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato EMANUELA PASETTO
– controricorrenti nonchè contro
SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA , SCAMPERLE
CRISTINA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2602/2015 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRE CA;
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giusta procura a margine del controricorso;
FATTI DI CAUSA
AB e BB convenivano in giudizio la dottoressa
X e l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar chiedendo la
condanna al risarcimento dei danni consistenti nella sterilità irreversibile e
assoluta dell’attrice, indicata come causata dalla condotta professionale della
convenuta ginecologa che, in fase di prericovero, non aveva diagnosticato la
condotta dell’istituto di cura che, sempre prima dell’intervento chirurgico poi
resosi necessario, non aveva provveduto a effettuare accertamenti ulteriori
all’ecografia uterina, tramite i quali sarebbero emersi elementi utili
all’accertamento della presenza della gravidanza ectopica.
Si costituivano resistendo entrambi i convenuti, la Sommacampagna
chiamando in garanzia la Società Reale Mutua Assicurazioni che, associandosi
alla negazione di responsabilità, eccepiva in subordine l’operatività del
massimale di polizza.
Il tribunale rigettava la domanda aderendo alle conclusioni dei consulenti
medici incaricati in istruttoria, i quali avevano identificato come causa unica
della sterilità l’errore diagnostico dei chirurghi infine intervenuti, dell’Ospedale
di Borgo Trento, struttura sanitaria e medici estranei al presente giudizio, che
avevano eseguito una salpingectomia sinistra, ossia della tuba non interessata
dalla gravidanza extrauterina oggetto dell’intervento, reso comunque
inevitabile dalla fattispecie ectopica. In specie, i medici avevano scambiato
colposamente l’ematosalpinge, che interessava la tuba sinistra, per una
sactosalpinge, determinandosi al suddetto tipo d’intervento.
La corte di appello, per quello che ancora qui rileva, confermava il rigetto
della domanda con decisione che, impugnata in sede di legittimità dal solo
AB , era cassata demandando al giudice del rinvio di chiarire se
l’errore diagnostico della Sommacampagna, accertato dal collegio territoriale,
avesse reso più probabile o meno quello dei sanitari intervenuti
chirurgicamente.
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presenza, nella paziente, di una gravidanza extrauterina, nonché dalla
Il collegio di merito in sede di rinvio confermava ancora il rigetto della
domanda, disattendendo preliminarmente le eccezioni di passaggio in giudicato
della previa sentenza di appello per inesistenza della notifica del ricorso per
cassazione in quanto assorbite dalla successiva pronuncia di legittimità. Nel
merito escludeva che la tardiva diagnosi avesse determinato, secondo il criterio
del più probabile che non, una condizione tale da indurre i medici in sede
gravidanza ectopica aveva imposto l’intervento, eseguito con l’asportazione
della tuba sinistra sana, e tenuto conto che anche la tube interessata dalla
fattispecie extrauterina avrebbe potuto essere salvata poiché l’intervento
avrebbe potuto essere meno demolitore in quanto la tuba destra non era rotta,
e si poteva praticare una salpingotomia lineare, come già si eseguiva ai tempi
in questione, che avrebbe dato un’apprezzabile probabilità di conservare
l’organo e la sua funzione. La corte compensava per metà le spese di tutte le
fasi.
Avverso questa decisione ricorre nuovamente per cassazione AB
formulando due motivi.
Resistono con controricorso Paola Sommacampagna e l’Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria, già Ospedale Sacro Cuore Negrar, che ha depositato
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa
applicazione dell’art. 41 cod. pen., poiché la corte avrebbe errato
nell’applicazione del principio del più probabile che non, confuso con quello
delrid quod plerumque accidit”, omettendo di rilevare che nell’elaborato
peritale depositato in sede di primo grado era stato specificato che una
tempestiva diagnosi della Sommacampagna avrebbe allertato, e ne sarebbe
derivato un ricovero della paziente per un accertamento più approfondito. In
sede ospedaliera si sarebbe verosimilmente ricorsi alla laparoscopia, con cui si
sarebbe potuto diagnosticare più precocemente di quanto avvenuto la
gravidanza tubarica destra e, quindi, intervenire prima della rottura della tube,
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d’intervento chirurgico a compiere il loro errore, posto che, in ogni caso, la
sicché un intervento di elezione avrebbe dato una ragionevole probabilità di
riabilitazione della tube stessa. Analogamente, gli stessi periti giudiziali
avevano evidenziato come non fosse escluso che un esame ecografico
completo degli annessi all’utero, invece omesso nella prima sede ospedaliera,
avrebbe potuto fornire elementi utili alla Sommacampagna, soprattutto in
assenza di altri sintomi clinici indicativi di una gravidanza tubarica, manifestati
Aggiungeva il ricorrente che tali emergenze istruttorie non erano state
smentite in sede di appello, sicché: la tempestiva diagnosi avrebbe evitato la
rottura della tube e quindi l’episodio lipotimico ed emorragico che aveva
imposto la terapia chirurgica infausta; all’omessa diagnosi avrebbero
contribuito le omissioni ecografiche dell’Ospedale Negrar; l’intervento
chirurgico salvavita resosi solo dopo necessario non escludeva i descritti
concorsi causali.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché la corte di appello non avrebbe dato idoneo
valore, nel compensare le spese per metà, al rigetto delle eccezioni preliminari
di giudicato per inesistenza della notifica del primo ricorso per cassazione,
nuove rispetto ai pregressi gradi di giudizio, punto su cui le controparti erano
risultate soccombenti, così come non sarebbe stato dato doveroso valore al
fatto che il ricorrente aveva agito originariamente in uno alla Scamperle poi
restata contumace ma che, prima di decidere di non ricorrere per cassazione,
aveva sostenuto le stesse posizioni del deducente.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La corte territoriale, con accertamento come tale incensurato e fondato
sugli elaborati peritali officiosi, ha motivato chiarendo e indicando che:
a) la sterilità era stata conseguenza della condotta colposa dei sanitari
dell’Ospedale di Borgo Trento che avevano eseguito l’asportazione parziale
della tube sinistra che non presentava alterazioni patologiche e soprattutto
condizioni costitutive inducenti alla salpingectomia;
solo dopo l’ultima visita effettuata dalla stessa dottoressa alla Scamperle.
b) l’errore fu quello di diagnosticare una sactosalpinge mentre si trattava
di una semplice raccolta si sangue di provenienza uterina che si sarebbe
dovuto diagnosticare con una più attenta ispezione, evacuabile senza
sacrificare la tube;
c) nella prospettiva del vaglio, specificatamente demandato in sede di
rinvio, in ordine alla possibile incidenza, secondo il parametro del più probabile
anche in narrativa, sull’errore dei sanitari dell’Ospedale di Borgo Trento
intervenuti chirurgicamente, in specie attraverso la “creazione di un quadro
sintomatico equivocabile”, la condivisa risposta peritale negativa era stata tale
da “non lasciare spazio a fraintendimenti” (pag. 7 della sentenza impugnata).
Infatti i consulenti avevano affermato che “nel caso della signora Scamperle le
condizioni nelle quali versava al momento del ricovero non potevano incidere
sulla diagnosi di metrorragia”, e tale convincimento trovava una spiegazione
“negli elementi acquisiti dalla cartella clinica”, specificatamente indicati, che
avrebbero dovuto escludere “necessariamente
l’aborto endouterino,
l’appendice, la cisti ovarica e infine la sactosalpinge” (stessa pagina);
d) posta l’inevitabilità dell’intervento chirurgico in caso di gravidanza
ectopica, e ferma dunque la non incidenza causale probabilistica dell’omessa
diagnosi in parola con l’accertato errore diagnostico posto in essere in sede
chirurgica, i medici dell’Ospedale di Borgo Trento avevano realizzato
un’ulteriore condotta che, sempre secondo il criterio probabilistico sopra
indicato, aveva cagionato il pregiudizio alla salute in parola, atteso che, come
anticipato in narrativa, anche la tube interessata dalla fattispecie extrauterina
avrebbe potuto essere salvata poiché l’intervento avrebbe potuto essere meno
demolitore in quanto la tuba destra non era rotta, e si poteva praticare una
salpingotomia lineare, come già si eseguiva ai tempi in questione, che avrebbe
dato “un’apprezzabile probabilità di conservare l’organo e la sua funzione”
(pag. 8 della sentenza impugnata).
Quanto sopra evidenza, in modo complessivamente assorbente, che
l’incensurata ricostruzione fattuale della corte territoriale è stata condotta
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che non, della omissione diagnostica della gravidanza ectopica, richiamata
secondo i parametri causali probabilistici demandati e vincolanti in sede di
rinvio.
Al di fuori di tale perimetro residuerebbe solo un’inammissibile (richiesta
di) rilettura ipotetica delle risultanze di merito.
Ne consegue l’anticipata infondatezza della censura.
2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
dev’essere fatta avendo riguardo al complessivo esito della lite, e pertanto al
netto dell’esame di questioni preliminari o pregiudiziali (cfr. Cass., 20/03/2014,
n. 6522, che afferma il principio in un caso di parte vittoriosa in sede di
regolamento di giurisdizione ma soccombente nel merito).
Resta coerentemente del tutto irrilevante, al riguardo, che l’odierno
ricorrente avesse sostenuto unitamente ad altra parte, originariamente attrice
e ora contumace, la posizione risultata all’esito soccombente, fermo che, sul
punto, il deducente non specifica in quale altra prospettiva, scrutinabile in sede
di legittimità, possa aver rilievo tale circostanza.
3. Spese di questa fase compensate attesa la peculiarità della vicenda e
in ragione della disciplina “ratione temporis” vigente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2018.
Risulta assorbente il rilievo per cui la liquidazione delle spese giudiziali