Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18538 del 13/07/2018

Civile Ord. Sez. 3 Num. 18538 Anno 2018

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 3147-2016 proposto da:

AB

– ricorrente contro

OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA già OSPEDALE SACRO

CUORE DI NEGRAR , in persona del Presidente e legale

rappresentante pro-tempore Fratello GEDOVAR NAZZARI,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE BELLE

ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ANTONIO

SCALISE, che lo rappresenta e difende giusta procura

Data pubblicazione: 13/07/2018

in calce al controricorso;

SOMMACAMPAGNA PAOLA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo studio

dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato EMANUELA PASETTO

– controricorrenti nonchè contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA , SCAMPERLE

CRISTINA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2602/2015 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO

PORRE CA;

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giusta procura a margine del controricorso;

FATTI DI CAUSA

AB e BB convenivano in giudizio la dottoressa

X e l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar chiedendo la

condanna al risarcimento dei danni consistenti nella sterilità irreversibile e

assoluta dell’attrice, indicata come causata dalla condotta professionale della

convenuta ginecologa che, in fase di prericovero, non aveva diagnosticato la

condotta dell’istituto di cura che, sempre prima dell’intervento chirurgico poi

resosi necessario, non aveva provveduto a effettuare accertamenti ulteriori

all’ecografia uterina, tramite i quali sarebbero emersi elementi utili

all’accertamento della presenza della gravidanza ectopica.

Si costituivano resistendo entrambi i convenuti, la Sommacampagna

chiamando in garanzia la Società Reale Mutua Assicurazioni che, associandosi

alla negazione di responsabilità, eccepiva in subordine l’operatività del

massimale di polizza.

Il tribunale rigettava la domanda aderendo alle conclusioni dei consulenti

medici incaricati in istruttoria, i quali avevano identificato come causa unica

della sterilità l’errore diagnostico dei chirurghi infine intervenuti, dell’Ospedale

di Borgo Trento, struttura sanitaria e medici estranei al presente giudizio, che

avevano eseguito una salpingectomia sinistra, ossia della tuba non interessata

dalla gravidanza extrauterina oggetto dell’intervento, reso comunque

inevitabile dalla fattispecie ectopica. In specie, i medici avevano scambiato

colposamente l’ematosalpinge, che interessava la tuba sinistra, per una

sactosalpinge, determinandosi al suddetto tipo d’intervento.

La corte di appello, per quello che ancora qui rileva, confermava il rigetto

della domanda con decisione che, impugnata in sede di legittimità dal solo

AB , era cassata demandando al giudice del rinvio di chiarire se

l’errore diagnostico della Sommacampagna, accertato dal collegio territoriale,

avesse reso più probabile o meno quello dei sanitari intervenuti

chirurgicamente.

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presenza, nella paziente, di una gravidanza extrauterina, nonché dalla

Il collegio di merito in sede di rinvio confermava ancora il rigetto della

domanda, disattendendo preliminarmente le eccezioni di passaggio in giudicato

della previa sentenza di appello per inesistenza della notifica del ricorso per

cassazione in quanto assorbite dalla successiva pronuncia di legittimità. Nel

merito escludeva che la tardiva diagnosi avesse determinato, secondo il criterio

del più probabile che non, una condizione tale da indurre i medici in sede

gravidanza ectopica aveva imposto l’intervento, eseguito con l’asportazione

della tuba sinistra sana, e tenuto conto che anche la tube interessata dalla

fattispecie extrauterina avrebbe potuto essere salvata poiché l’intervento

avrebbe potuto essere meno demolitore in quanto la tuba destra non era rotta,

e si poteva praticare una salpingotomia lineare, come già si eseguiva ai tempi

in questione, che avrebbe dato un’apprezzabile probabilità di conservare

l’organo e la sua funzione. La corte compensava per metà le spese di tutte le

fasi.

Avverso questa decisione ricorre nuovamente per cassazione AB

formulando due motivi.

Resistono con controricorso Paola Sommacampagna e l’Ospedale Sacro

Cuore Don Calabria, già Ospedale Sacro Cuore Negrar, che ha depositato

memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa

applicazione dell’art. 41 cod. pen., poiché la corte avrebbe errato

nell’applicazione del principio del più probabile che non, confuso con quello

delrid quod plerumque accidit”, omettendo di rilevare che nell’elaborato

peritale depositato in sede di primo grado era stato specificato che una

tempestiva diagnosi della Sommacampagna avrebbe allertato, e ne sarebbe

derivato un ricovero della paziente per un accertamento più approfondito. In

sede ospedaliera si sarebbe verosimilmente ricorsi alla laparoscopia, con cui si

sarebbe potuto diagnosticare più precocemente di quanto avvenuto la

gravidanza tubarica destra e, quindi, intervenire prima della rottura della tube,

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d’intervento chirurgico a compiere il loro errore, posto che, in ogni caso, la

sicché un intervento di elezione avrebbe dato una ragionevole probabilità di

riabilitazione della tube stessa. Analogamente, gli stessi periti giudiziali

avevano evidenziato come non fosse escluso che un esame ecografico

completo degli annessi all’utero, invece omesso nella prima sede ospedaliera,

avrebbe potuto fornire elementi utili alla Sommacampagna, soprattutto in

assenza di altri sintomi clinici indicativi di una gravidanza tubarica, manifestati

Aggiungeva il ricorrente che tali emergenze istruttorie non erano state

smentite in sede di appello, sicché: la tempestiva diagnosi avrebbe evitato la

rottura della tube e quindi l’episodio lipotimico ed emorragico che aveva

imposto la terapia chirurgica infausta; all’omessa diagnosi avrebbero

contribuito le omissioni ecografiche dell’Ospedale Negrar; l’intervento

chirurgico salvavita resosi solo dopo necessario non escludeva i descritti

concorsi causali.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione

dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché la corte di appello non avrebbe dato idoneo

valore, nel compensare le spese per metà, al rigetto delle eccezioni preliminari

di giudicato per inesistenza della notifica del primo ricorso per cassazione,

nuove rispetto ai pregressi gradi di giudizio, punto su cui le controparti erano

risultate soccombenti, così come non sarebbe stato dato doveroso valore al

fatto che il ricorrente aveva agito originariamente in uno alla Scamperle poi

restata contumace ma che, prima di decidere di non ricorrere per cassazione,

aveva sostenuto le stesse posizioni del deducente.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La corte territoriale, con accertamento come tale incensurato e fondato

sugli elaborati peritali officiosi, ha motivato chiarendo e indicando che:

a) la sterilità era stata conseguenza della condotta colposa dei sanitari

dell’Ospedale di Borgo Trento che avevano eseguito l’asportazione parziale

della tube sinistra che non presentava alterazioni patologiche e soprattutto

condizioni costitutive inducenti alla salpingectomia;

solo dopo l’ultima visita effettuata dalla stessa dottoressa alla Scamperle.

b) l’errore fu quello di diagnosticare una sactosalpinge mentre si trattava

di una semplice raccolta si sangue di provenienza uterina che si sarebbe

dovuto diagnosticare con una più attenta ispezione, evacuabile senza

sacrificare la tube;

c) nella prospettiva del vaglio, specificatamente demandato in sede di

rinvio, in ordine alla possibile incidenza, secondo il parametro del più probabile

anche in narrativa, sull’errore dei sanitari dell’Ospedale di Borgo Trento

intervenuti chirurgicamente, in specie attraverso la “creazione di un quadro

sintomatico equivocabile”, la condivisa risposta peritale negativa era stata tale

da “non lasciare spazio a fraintendimenti” (pag. 7 della sentenza impugnata).

Infatti i consulenti avevano affermato che “nel caso della signora Scamperle le

condizioni nelle quali versava al momento del ricovero non potevano incidere

sulla diagnosi di metrorragia”, e tale convincimento trovava una spiegazione

“negli elementi acquisiti dalla cartella clinica”, specificatamente indicati, che

avrebbero dovuto escludere “necessariamente

l’aborto endouterino,

l’appendice, la cisti ovarica e infine la sactosalpinge” (stessa pagina);

d) posta l’inevitabilità dell’intervento chirurgico in caso di gravidanza

ectopica, e ferma dunque la non incidenza causale probabilistica dell’omessa

diagnosi in parola con l’accertato errore diagnostico posto in essere in sede

chirurgica, i medici dell’Ospedale di Borgo Trento avevano realizzato

un’ulteriore condotta che, sempre secondo il criterio probabilistico sopra

indicato, aveva cagionato il pregiudizio alla salute in parola, atteso che, come

anticipato in narrativa, anche la tube interessata dalla fattispecie extrauterina

avrebbe potuto essere salvata poiché l’intervento avrebbe potuto essere meno

demolitore in quanto la tuba destra non era rotta, e si poteva praticare una

salpingotomia lineare, come già si eseguiva ai tempi in questione, che avrebbe

dato “un’apprezzabile probabilità di conservare l’organo e la sua funzione”

(pag. 8 della sentenza impugnata).

Quanto sopra evidenza, in modo complessivamente assorbente, che

l’incensurata ricostruzione fattuale della corte territoriale è stata condotta

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che non, della omissione diagnostica della gravidanza ectopica, richiamata

secondo i parametri causali probabilistici demandati e vincolanti in sede di

rinvio.

Al di fuori di tale perimetro residuerebbe solo un’inammissibile (richiesta

di) rilettura ipotetica delle risultanze di merito.

Ne consegue l’anticipata infondatezza della censura.

2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

dev’essere fatta avendo riguardo al complessivo esito della lite, e pertanto al

netto dell’esame di questioni preliminari o pregiudiziali (cfr. Cass., 20/03/2014,

n. 6522, che afferma il principio in un caso di parte vittoriosa in sede di

regolamento di giurisdizione ma soccombente nel merito).

Resta coerentemente del tutto irrilevante, al riguardo, che l’odierno

ricorrente avesse sostenuto unitamente ad altra parte, originariamente attrice

e ora contumace, la posizione risultata all’esito soccombente, fermo che, sul

punto, il deducente non specifica in quale altra prospettiva, scrutinabile in sede

di legittimità, possa aver rilievo tale circostanza.

3. Spese di questa fase compensate attesa la peculiarità della vicenda e

in ragione della disciplina “ratione temporis” vigente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la

Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2018.

Risulta assorbente il rilievo per cui la liquidazione delle spese giudiziali

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