Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18538 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 10/07/2019), n.18538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18452/2014 proposto da:

A.E.A., S.G., S.L.,

S.P.P., Si.Pr. – nella qualità di eredi di Si.Pa.

(deceduto), M.A., M.L., M.M.,

M.S., M.T., – nella qualità di eredi di

S.E. (deceduta), G.G.R., I.L.,

Si.Pi., in persona del proc.re generale S., F.A.M.,

S.V., tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi

Luciani 1 presso lo studio dell’avvocato Daniele Manca Bitti che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianfranco Murru, in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune Nuoro, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci, 24 presso lo studio

dell’avvocato Maria Stefania Masini che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Giovanni Porcu, in forza di procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. di

SASSARI, depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 17/2/1995 Si.Pi., rappresentata dal procuratore generale S.E., I.L., G.G.R., Si.Pa. (deceduto in corso di causa con il subentro dei suoi eredi), S.E. (deceduta in corso di causa con il subentro dei suoi eredi), F.A.M. e S.V. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro il Comune di Nuoro per sentir dichiarare illegittima l’occupazione di un loro terreno di m.q. 3560, sito in regione (OMISSIS), distinto in catasto al foglio (OMISSIS), occupato con decreto d’urgenza n. 61 del 23/5/1988 in data 4/7/1988 e conseguentemente condannare il Comune al risarcimento del danno per l’occupazione temporanea e l’ablazione del fondo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Nuoro, chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la persistente legittimità dell’occupazione in virtù di tempestive proroghe sino al 1/7/1995.

In corso di causa sono succeduti i rispettivi eredi a Si.Pa. ( A.E.A., S.P.P., S.L., Si.Pr. e S.G.) e a S.E. (Maccioni Sebastiano, in proprio e quale procuratore generale di L. e M.T., M.M. e M.A.).

Con sentenza n. 1083 del 2010 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, quanto alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima, e ha condannato il Comune di Nuoro a pagare a favore degli attori la somma di Euro 207.827,83, oltre interessi e rivalutazione dal 3/7/1993 al saldo, a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, in via principale, il Comune di Nuoro, e, in via incidentale, gli originari attori Si.Pi. ed altri.

La Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari con sentenza del 12/6/2013, in parziale accoglimento dei contrapposti gravami: a) ha determinato in Euro 107.226,00 alla data del marzo del 1991 il valore venale dell’area occupata dal Comune; b) ha condannato il Comune al pagamento di tale importo, oltre rivalutazione e interessi in favore degli attori appellati, con esclusione di Si.Pr., a titolo risarcitorio; c) ha condannato il Comune al pagamento della somma di Euro 4.396,32 per il 1989, Euro 4.943,63 per il 1990 e Euro 1.072,26 per il 1991, oltre rivalutazione e interessi, in favore degli attori appellati, con esclusione di Si.Pr., a titolo di indennità per occupazione illegittima; d) ha condannato il Comune al pagamento della somma di Euro 2.405,04 in favore degli attori appellati, con esclusione di Si.Pr. a titolo di indennità di occupazione legittima per il periodo 4/7/198821/1/1989; il tutto a spese interamente compensate per il grado.

Secondo la Corte territoriale, previo accertamento incidentale della nullità della deliberazione della Giunta municipale del 21/3/1989, che si era limitata prorogare illegittimamente i termini già scaduti senza dar corso ad un nuovo iter amministrativo di approvazione del progetto di opera pubblica, a far data dal 22/1/1989 l’occupazione dell’area da parte del Comune era divenuta illegittima; nel marzo del 1991, per effetto della irreversibile trasformazione dell’area, il Comune ne era divenuto proprietario per acquisizione usurpativa; per la determinazione del valore di mercato dell’area occupata occorreva prendere in considerazione l’indice territoriale relativo alle potenzialità edificatorie dell’intero comparto e non il maggior indice di edificabilità del singolo lotto; la Corte ha così rideterminato l’indennità per occupazione illegittima dal 22/1/1989 al 12/3/1991 e quella per il periodo di occupazione legittima dal 4/7/1988 al 21/1/1989; Si.Pr. è stato escluso per aver donato la sua quota alla coniuge G.G.R., a sua volta intervenuta a tale titolo nel giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza del 12/6/2013, non notificata, con atto notificato l’11/7/2014 hanno proposto ricorso per cassazione S.P., rappresentata dal procuratore generale S.E., I.L., G.G.R., gli eredi di Si.Pa. (cioè A.E.A. ved. S., S.P.P., S.L., Si.Pr., nato il (OMISSIS), e S.G.), gli eredi di S.E. (e cioè M.S. in proprio e quale procuratore generale di L. e M.T., M.M. e M.A.), F.A.M. e S.V., svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 10/10/2014 ha proposto controricorso il Comune di Nuoro, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2043 e 1226 c.c., nonchè insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

1.1. I ricorrenti si dolgono dell’erronea rideterminazione del valore dell’area espropriata, effettuata dalla Corte di appello disattendendo la valutazione espressa dal C.t.u., perchè la Corte, nello sviluppo del metodo di trasformazione da superficie del suolo a metri cubi edificabili, aveva adottato l’indice di edificabilità territoriale e non quello fondiario, sulla base di mere affermazioni prive di prove.

Nel bilancio della valutazione del danno causato poteva essere considerata soltanto la valorizzazione del terreno occupato provocata dal dispendio di energie e risorse dell’occupante, mentre non potevano rilevare invece gli apporti provenienti da altri soggetti.

Non vi era alcuna prova che la valorizzazione del terreno fosse dipesa dall’opera del Comune ed anzi vi erano elementi di segno contrario (certificazione di destinazione urbanistica in zona B21, completamente urbanizzata e pronta per l’edificazione, risalente al 1980; valutazione ad opera dell’Ufficio Tecnico Erariale in Euro 56,81 al m.q., previa detrazione del valore delle urbanizzazioni).

Il Giudice invece avrebbe dovuto moltiplicare il valore unitario a metro cubo per l’indice fondiario e solo dopo detrarre i costi, ove conosciuti e provati, sostenuti dal Comune.

1.2. La denuncia del vizio motivazionale è stata proposta con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ossia sulla base di una lamentata insufficienza della motivazione.

Invece l’attuale formulazione relativa al vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134 deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il “fatto storico” controverso e trascurato dalla motivazione della sentenza impugnata non può risolversi in una mera critica delle valutazioni operate dal Giudice del merito nel corso del percorso logico estimativo.

Non sussiste comunque nella fattispecie alcun esame omesso di fatti storici, per giunta decisivi, ma mero dissenso nel merito circa la valutazione operata e i suoi presupposti.

1.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 – 1, n. 6243 del 31/03/2016 – Rv. 639266 – 01) in tema di liquidazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico -ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività.

In particolare, quanto al metodo analitico ricostruttivo (evidentemente seguito dalla Corte territoriale nella fattispecie), la sua adozione per la determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificatori comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona, poichè soltanto questo include nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, e deve tener conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area (Sez. 1, n. 9891 del 24/04/2007, Rv. 596251 – 01; sez. 1, n. 7288 del 22/03/2013, Rv. 625861 – 01); si ritiene quindi che quando venga utilizzato il metodo analitico-ricostruttivo, diretto ad accertare il valore di trasformazione del suolo edificabile, si debba considerare anzitutto la densità volumetrica esprimibile in base agli indici di fabbricabilità della zona omogenea in cui è incluso, al netto degli spazi assegnabili a standards, nonchè delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area.

Recentemente questa Sezione (Sez. 1, n. 4711 del 28/02/2018 – Rv. 647742 – 01) ha ribadito che l’adozione del metodo analitico-ricostruttivo comporta che l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area non possa basarsi sull’indice fondiario di edificabilità, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona, in quanto, solo mediante la sua applicazione, si include nel calcolo la percentuale degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, oltre che le spese di urbanizzazione relative alle opere poste in essere dall’amministrazione le quali assicurino l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area.

1.5. I ricorrenti non contestano, in sè e per sè, l’esattezza del principio applicato dalla Corte sassarese (cfr. pag. 12, secondo capoverso), riconosciuto astrattamente valido, ma sostengono che la Corte di appello aveva dato per scontati alcuni fatti, non provati in causa e invece posti a base del suo ragionamento consequenziale; ossia che gli interventi pubblici di completa urbanizzazione dell’area che le avevano conferito pregio e valore fossero stati eseguiti dal Comune di Nuoro e non da altri soggetti (come la Regione Sardegna ovvero gli stessi proprietari nell’ambito di convenzioni lottizzazione).

Solo se tali interventi fossero stati eseguiti attraverso la spesa di risorse ed energia dell’occupante, essi avrebbero potuto essere valorizzati in detrazione, attraverso la considerazione dell’indice di edificabilità territoriale e non quello fondiario; diversamente l’urbanizzazione avrebbe costituto un pregio obiettivo del terreno di cui tener conto ai fini della valutazione.

La superficie territoriale concerne la misura della superficie al lordo delle aree adibite o da adibire a strade pubbliche o di uso pubblico, degli spazi di verde attrezzato, nonchè delle altre opere di urbanizzazione; la superficie fondiaria è invece la misura della superficie al netto delle aree adibite o da adibire a strade pubbliche o di uso pubblico, degli spazi di verde attrezzato, nonchè delle altre opere di urbanizzazione.

L’indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie territoriale, espressa in metri quadrati; l’indice di fabbricabilità fondiaria è dato invece dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria, espressa in metri quadrati.

1.6. I ricorrenti deducono violazione di legge (processuale) in ordine alla valutazione delle prove acquisite e (sostanziale) in ordine al danno risarcibile, attribuendo alla Corte territoriale un’affermazione della paternità dell’esecuzione delle opere da parte del Comune occupante, che non risulta esplicitamente formulata nell’ambito della sentenza impugnata.

La Corte di appello, infatti, si è limitata a pag. 7 ad affermare che occorreva prendere in considerazione la potenzialità edificatoria complessiva del comparto e non del singolo lotto, poichè questo beneficiava dell’incremento di valore scaturente dalla destinazione a servizi e infrastrutture di lotti limitrofi, e a dar atto che nella zona insistevano parcheggi e strade pubbliche e non ha espressamente affermato che tali opere erano state eseguite dal Comune di Nuoro.

La censura di violazione di legge si risolve in ogni caso in una critica alla valutazione delle prove da parte della Corte di appello, oltretutto implicita, e finisce con il richiedere a questa Corte di valutare le risultanze istruttorie circa il momento e la paternità degli interventi di urbanizzazione, oltretutto individuati in modo assolutamente generico.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2043 e 1226 c.c. nonchè insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, relativamente alla determinazione del danno da occupazione temporanea.

2.1. La Corte aveva disatteso la valutazione peritale in ordine a tale pregiudizio, rideterminandolo con un proprio procedimento non corredato da chiara ed esaustiva spiegazione.

2.2. La censura è totalmente generica e riversata sul fronte del merito.

In ogni caso parrebbe che i ricorrenti critichino la valutazione operata dalla Corte di appello essenzialmente perchè inficiata alla base dall’erronea determinazione del valore del suolo edificabile, oggetto di critica con il primo motivo.

Conseguentemente, anche in questa prospettiva, la censura cade con il cadere per le ragioni esposte supra della prima censura.

3. Il ricorso va pertanto rigettato e i ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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