Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18538 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 42-2009 proposto da:

I.A., nella qualità di erede di B.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 184, presso lo

studio dell’avvocato MURSIA GUGLIELMO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 819/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2008 R.G.N. 1894/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 7.7.2008, rigettava l’appello proposto da I.A., con il quale, in riforma della sentenza di primo grado, la predetta chiedeva il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento di pensione SOS di cui era titolare la madre, B.M..

Rilevava la Corte che il regime della prescrizione relativo ad interessi e rivalutazione segue lo stesso regime di quello per la sorte capitale e che la liquidazione dei ratei non determina effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c..

Propone ricorso per cassazione la I., affidato a tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’ I. deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove), art. 215 c.p.c. (riconoscimento tacito della scrittura privata), art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione da parte del titolare), art. 1219 c.c. (costituzione in mora) e art. 2697 c.c. (onere della prova).

Rileva che la Corte di Appello ha trascurato di prendere in esame le lettere interruttive della prescrizione acquisite al contraddittorio (del 20.2.1990 e 7.9.1990), antecedenti la domanda amministrativa del 10.1.2004, inviate all’istituto dall’ITAL (istituto di tutela e assistenza dei lavoratori) in nome e per conto dei rappresentati.

L’istituto non aveva mai contestato la ricezione di dette missive inviate dal Patronato argentino, munito di idoneo mandato, menzionate nell’indice del fascicolo di parte, allegato al ricorso introduttivo, depositato al momento della iscrizione a ruolo, come da attestato della cancelleria. Osserva la ricorrente come l’interruzione della prescrizione configuri un’eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti e formula corrispondente quesito di diritto.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che l’omesso esame delle lettere inoltrate a mezzo raccomandata ha determinato carenza di elementi nello sviluppo logico del provvedimento impugnato, e formula quesito, con il quale evidenzia la causalità logica tra i documenti dei quali era stato trascurato l’esame e la soluzione giuridica data alla controversia.

Infine, con il terzo motivo, denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p., n. 3 e, con riferimento all’art. 83 c.p.c. (procura alle liti), art. 2697 c.c. (onere della prova) ed alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961.

I primi due motivi di impugnazione vanno trattati congiuntamente, attesa la connessione delle questioni con gli stessi proposte.

Il giudice del gravame ha rilevato che il credito relativo alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali non costituisce un credito distinto da quello avente ad oggetto la prestazione previdenziale, atteso che detti accessori configurano “componenti del complesso credito previdenziale” seguendo lo stesso termine prescrizionale previsto per la prestazione principale, ovvero dieci anni, ove le rate di pensione non siano state ancora liquidate o l’avvenuta liquidazione non risulti interamente satisfattoria del credito, con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni per la mora della P.A.. Non ha, tuttavia, valutato la valenza, a fini interruttivi, delle lettere del 20.2.1990 e del 7.9.1999 ricevute dell’Istituto rispettivamente il 28.3.1990 ed il 27.10.1999. Tali lettere sono state idoneamente richiamate dall’istante, in ossequio al principio di autosufficienza ed in conformità a quanto prescritto, ai fini dell’ammissibilità e procedibilità del ricorso rispettivamente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a tale ultimo fine con la precisa indicazione della relativa menzione nel ricorso introduttivo e nell’indice del fascicolo di parte allegato al ricorso depositato all’atto della iscrizione a ruolo, come da attestato della Cancelleria. Tanto è sufficiente per ritenere che sulla detta documentazione, pacificamente non contestata dalla parte avversa, il giudice non si sia pronunciato in conformità alle risultanze processuali ed alle regole del contraddittorio, tenendo conto della natura dell’eccezione di interruzione della prescrizione.

Quest’ultima, invero, configurandosi, diversamente dall’eccezione di prescrizione, come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 2, dal giudice, tenuto, secondo tale norma, all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (principio affermato da questa Corte con sentenza del 14.7.2010 n. 16542, in cui è stato anche evidenziato che, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo, l’esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l’incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice).

E’ stato da questa Corte rimarcato che proprio per la natura di eccezione in senso lato della eccezione, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata non ha l’onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell’atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell’eccezione di prescrizione.

Quanto all’ultimo motivo, deve dichiararsene l’inammissibilità, atteso che sulla procura alle liti nessun rilievo da parte dei giudici del merito era stato effettuato, implicitamente riconoscendosene la validità, donde l’evidente mancanza di interesse della ricorrente ad avanzare specifica censura, senza considerare che non risulta neanche prodotto alcun documento a supporto delle difese articolate in merito a tale punto.

In coerenza con i principi affermati, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti ed, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va rimessa ad un diverso giudice d’appello, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà la presente controversia alla luce di quanto in precedenza rimarcato.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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