Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18537 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.26/07/2017),  n. 18537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5944-2016 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GALLO

102 presso lo studio dell’avvocato POLESE FABRIZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DUCCIO PANTI;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE

ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ALBERTO NOVEL;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1174/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Arezzo, giudicando sull’istanza di modifica delle condizioni di divorzio tra L.E. e P.L., ha eliminato l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere alla L. l’assegno divorzile.

Il reclamo della L. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 24 luglio 2015, che ha ritenuto che, pur ravvisandosi un miglioramento delle condizioni reddituali del P., vi era stato un notevole miglioramento delle condizioni economiche anche della L., dimostrato dal percepimento della pensione e dai redditi occulti che verosimilmente essa percepiva da una collaborazione lavorativa con un’impresa, sicchè i suoi mezzi erano adeguati a conservare un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio.

La L. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il P. si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è inammissibile: la denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (v. Cass. n. 11892/2016); nella denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. è implicita la richiesta di impropria revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito nell’accertamento dei redditi degli ex coniugi.

E’ inammissibile anche il secondo motivo: l’accertamento dei redditi ai fini della concreta determinazione dell’assegno di divorzio è compito riservato al giudice di merito la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 17055/2007).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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