Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18536 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 17633/2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI

13, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LIGUORI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA – IRCCS ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO

EMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DE LUCA, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DE LUCA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce alle scritture

difensive;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del DOTT. T. BASILE che

chiede il rigetto del ricorso;

avverso l’ordinanza N. 23995/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

G.L. ha presentato istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 25 giugno 2015 con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Reggio Emilia nella causa promossa dall’attuale ricorrente contro il Dott. P.D. e l’Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, per danni da questi riportati a seguito di un intervento sulla sua persona (ai turbinati) eseguito dal P. all’interno della struttura ospedaliera pubblica di Reggio Emilia.

Il Tribunale in specie riteneva non applicabile, ai fini del radicamento della competenza territoriale in Napoli, luogo di residenza dell’attore, il riferimento al foro del consumatore trattandosi di prestazione medico ospedaliera fruita da un paziente presso una struttura pubblica nell’ambito delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, e non in regime privatistico.

Il ricorso è infondato e va rigettato, confermando l’individuazione del giudice territorialmente competente nel Tribunale di Reggio Emilia.

Si premette che lo stesso G., odierno ricorrente, attivava la preliminare procedura di mediazione presso l’organismo autorizzato sito in Reggio Emilia, per poi introdurre la causa di merito dinanzi al Tribunale di Napoli, che in (OMISSIS) ha sede l’Unità Sanitaria Locale convenuta ed ha la sua residenza il Dott. P. convenuto; inoltre, la controversia ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità professionale, del medico e per esso della struttura sanitaria, quindi sia il luogo dove è sorta l’obbligazione che quello dove la stessa benchè contestata nelle sue modalità di esecuzione è stata eseguita è sempre ancorato a (OMISSIS) (come tempestivamente eccepito dalla Azienda ospedaliera). L’azione proposta deve qualificarsi infatti come azione risarcitoria da inadempimento contrattuale, quindi è errato il riferimento del ricorrente al forum destinatae solutionis, ovvero al suo luogo di residenza ove pretende gli venga restituito l’importo pagato (12 euro) a titolo di ticket sanitario.

Come correttamente indicato dal Tribunale, inoltre, neppure il radicamento della competenza territoriale presso il Tribunale di Napoli può ritenersi avvenuto in relazione al criterio del c.d. “foro del consumatore”, atteso che la disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perchè, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l’assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicchè se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell’art. 33 cit.; sia perchè la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista” (Cass. n. 8093 del 2009). Non è revocato poi in dubbio nel caso di specie che il paziente abbia fruito di una prestazione del servizio sanitario nazionale all’interno di struttura pubblica (giacchè è lo stesso ricorrente che chiede in primo luogo la restituzione del ticket pagato per fruire della prestazione sanitaria all’interno della struttura pubblica) e che non sia intercorso tra l’utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N. (ovvero un intervento operatorio eseguito da un medico scelto dal paziente ed operante come libero professionista, sebbene nell’espletamento di attività intramuraria), con addebito all’utente dei costi della prestazione di questi e di altri medici della struttura.

Il ricorso va pertanto rigettato e la causa rimessa al Tribunale di Reggio Emilia, territorialmente competente, che deciderà anche sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del tribunale di Reggio Emilia, al quale rimette la causa e che deciderà anche sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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