Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18535 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 8093/2016 proposto da:

SVILUPPO TEATRI SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, quale

società incorporante la The Blu Blue Apple srl, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TINTORETTO 88, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FABRIZIO CONTE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COLOSSEO SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato MUSUMECI TOTI SALVATORE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

POLITEAMA GENOVESE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso

lo studio dell’Avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCELLO CAMPAGNA, giusta mandato in

calce alla memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che

chiede il rigetto del ricorso e l’affermazione della competenza come

ritenuta dal Tribunale secondo gli individuati criteri;

avverso l’ordinanza n. 57777/11 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Sviluppo Teatri s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la s.r.l. Colosseo e la s.p.a. Politeama Genovese avverso l’ordinanza del 24 febbraio 2016, con la quale il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza per ragioni di territorio sulla controversia introdotta nel settembre del 2011 dalla s.r.l. Blue Apple, poi incorporata dalla ricorrente, contro le intimate e la s.r.l. Smeraldo per ottenere la condanna di ciascuna delle due società intimate al pagamento della somma di Euro 78.843,12 in forza di una vicenda relativa ad un preteso accordo di coproduzione di uno spettacolo teatrale intervenuto fra le società convenute e nell’ambito del quale alla Blue Apple era stato affidato il ruolo di produttore esecutivo.

p.2. Il Tribunale di Milano ha dichiarato la competenza del Tribunale di Genova sulla domanda contro la s.p.a. Politeama e quella del Tribunale di Torino quanto alla domanda contro la s.r.l. Colosseo.

E’ pervenuto a tali decisioni rilevando per un verso che la circostanza che nei confronti della s.r.l. Smeraldo non fosse stata proposta alcuna domanda rendeva fittizia la sua evocazione in giudizio e, quindi, precludeva l’applicazione del criterio di competenza di cui all’art. 33 c.p.c. e, per altro verso: a) che il foro dell’art. 20 c.p.c., non operava perchè mancava un contratto e – con implicito riferimento al forum destinatae solutionis – che il luogo di adempimento dell’obbligazione era il domicilio delle società debitrici per essere l’obbligazione non liquida; b) che i fori generali si situavano a Genova per la Politeama ed a Torino per la Colosseo, in ragione della sede delle due società.

p.3. All’istanza di regolamento che prospetta cinque motivi e che la ricorrente ha espressamente allegato di non avere notificato alla s.r.l. Smeraldo in quanto tale società è stata da essa incorporata, hanno resistito con separate memorie la Politeama e la Colosseo.

p.4. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.5. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. L’istanza di regolamento di competenza con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 38 e 175 c.p.c., nonchè la falsa applicazione dell’art. 187 c.p.c. e si duole che all’udienza del 22 ottobre 2012, dopo il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, aveva ritenuto matura la causa per la decisione e, quindi, dopo la precisazione delle conclusioni aveva rimesso sul ruolo istruttorio la causa ed ammesso le prove dedotte dalle parti.

p.1.1. Il motivo appare fondato e dirimente, al contrario di quanto opinato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni.

Queste le ragioni.

Risulta dalla copia del verbale di causa prodotta ritualmente dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che il procedimento ebbe il seguente svolgimento:

a) alla prima udienza del 29 febbraio 2012 il Tribunale dichiarò la contumacia della s.r.l. Smeraldo e assegnò i termini di cui all’art. 183 c.p.c.;

b) alla successiva udienza del 2 ottobre 2012 il Tribunale così dispose: “visto l’art. 187, comma 1 (procedura civile?: le parole sono di difficile lettura), rinvia per precisazione conclusioni all’udienza del 29 gennaio 2015 h. 9.20”;

c) all’udienza del 29 gennaio 2015, tenutasi davanti ad un G.O.T., designato in sostituzione del magistrato originariamente affidatario, le parti chiesero rinvio e lo ottennero per l’udienza del 12 febbraio 2015, nella quale le parti precisarono le conclusioni come da fogli separati e la causa venne trattenuta dal G.O.T. in decisione, con assegnazione alle parti dei “termini di cui dell’art. 190 c.p.c., comma 1, per il deposito di memorie conclusive, repliche e nota spese”;

d) con ordinanza del 20 luglio 2015 il G.O.T. così dispose: “esaminati gli atti in sede decisionale ed accertato che la causa non risulta istruita per gli aspetti di cui all’inadempimento contrattuale lamentati dalle parti, rimette la causa in istruttoria ammettendo interpello e prova per testi così come richieste dalle parti coi testi indicati; rinvia la causa per il solo interpello parte all’udienza del 30 novembre 2015 ore 10.30”;

e) l’assunzione delle prove ebbe luogo in due udienze e, quindi, il fascicolo venne assegnato a magistrato togato, che fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 24 febbraio 2016 ed invitava le parti a depositate in via telematica le conclusioni sei giorni prima dell’udienza, nella quale, poi, le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale “atteso che è stata sollevata la questione di incompetenza territoriale, riserva(va) la decisione”, pronunciando l’ordinanza impugnata.

p.2. Siffatto svolgimento processuale evidenzia che del tutto irritualmente il Tribunale con detta ordinanza ha ritenuto di pronunciare sulle eccezioni di incompetenza.

Invero, essendo stata rimessa in decisione la causa a norma dell’art. 187 c.p.c., comma 1, cioè perchè la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ed essendovi stato invito alla formale precisazione delle conclusioni per l’udienza del 2 ottobre 2012 e, quindi, essendo state le conclusioni effettivamente precisate all’udienza del 12 febbraio 2015, per effetto della contestuale assegnazione in decisione della causa, il Tribunale, a norma dell’art. 189 c.p.c., comma 1, era investito della decisione su tutta la cause e su tutte le questioni prospettate dalle parti, tenuto conto che tale totalità dell’investitura il comma 2 della norma riferisce anche alla rimessione su questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.

Ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 1, la successiva ordinanza di rimessione sul ruolo della causa e di ammissione delle prove dedotte perchè la causa necessitava di essere istruita, assunse – pur nel silenzio del Tribunale sulle questioni di competenza sollevate dalle convenute – il valore di ordinanza di rigetto di tali questioni per l’assorbente ragione che la valutazione di necessità dell’istruzione supponeva un avviso contrario alla fondatezza delle dette questioni e favorevole all’affermazione della competenza del Tribunale.

Ne deriva che la decisione implicita affermativa sulla competenza sottesa all’ordinanza del 20 luglio 2015 era una decisione che, a norma dell’art. 42 c.p.c., avrebbe dovuto impugnarsi con tempestivo regolamento di competenza.

La sua mancata impugnazione, da espletarsi nel termine di cui al secondo comma dell’art. 47 c.p.c., dalla comunicazione dell’ordinanza, determinò la formazione della cosa giudicata sulla questione di competenza ed anzi su ogni questione di competenza (anche al di là di quanto dedotto dalle parti ed eventualmente rilevato d’ufficio all’udienza di prima comparizione, come non era accaduto, peraltro).

Ne deriva che il Tribunale alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni ritenne doversi decidere sulle eccezioni di incompetenza e, quindi, l’ordinanza impugnata appare illegittima, perchè ogni questione sulla competenza era preclusa dal consolidamento della decisione implicita espressa nell’ordinanza di rimessione sul molo.

Questi ragionamenti sono pienamente giustificati dal modo in cui Cass. sez. un. n. 20449 del 2014 ha ricostruito la decisione sulla competenza dopo la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009. E’vero che tale decisione ha sottolineato che per esservi decisione sulla competenza è necessario che la valutazione affermativa sulla competenza da parte del giudice adito si ravvisi solo se è stata fatta dopo che egli ha invitato le parti a precisare le conclusioni e non si è occupata del caso in cui il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni quando nella materia del contendere vi è anche una questione di competenza e, quindi, rimessa in decisione la causa, senza dire alcunchè sulla questione, assuma i provvedimenti istruttori.

Ma tale caso è direttamente disciplinato dall’art. 279 c.p.c., comma 1, ed è assolutamente coerente con l’assunto che anche dopo la riforma della L. n. 69 del 2009, la previsione che sulla sola competenza si provveda con ordinanza implica comunque che l’affermazione della competenza debba avvenire dopo la precisazione delle conclusioni, il ritenere che tale affermazione vi sia anche quando è implicita nel provvedere del giudice, che, pur investito della decisione a seguito di formale precisazione delle conclusioni in situazione nella quale è contestata la sua competenza, dia provvedimenti istruttori che suppongono una valutazione affermativa della competenza.

In tal caso, anche se l’ordinanza emessa dopo la precisazione delle conclusioni ed all’esito della rimessione in decisione della controversia taccia sulla questione di competenza, essa, poichè logicamente presuppone una pur immotivata affermazione della propria competenza, è decisione sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Il ricorso va, dunque, accolto sulla base del seguente principio di diritto (che è nuovo, atteso che quello affermato da Cass. (ord.) n. 24182 del 2014, richiamato dalla ricorrente, non è pertinente essendo la controversia decisa in allora anteriore al regime della L. n. 69 del 2009): “nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla L. n. 69 del 2009, qualora, in presenza di eccezione di incompetenza, il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni, sia a norma dell’art. 187, comma 1, sia a norma del secondo o terzo comma della norma, e, quindi, trattenuta in decisione la causa, la rimetta con ordinanza sul ruolo istruttorio ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito e disponendo la prosecuzione del giudizio, tale ordinanza, sia che si pronunci affermativamente sulla competenza, sia che rimanga silente sulle questioni di competenza, integra in ogni caso – a norma dell’art. 279 c.p.c., comma 1 – una decisione affermativa della competenza (nel secondo per implicazione), che è immediatamente impugnabile con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. Ne consegue che se detta ordinanza non venga impugnata con il regolamento necessario nel termine di legge, la questione di competenza risulta non più discutibile e, pertanto, il giudice non ne è più investito, con la conseguenza che, se egli ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è per ciò solo illegittima”.

Tanto basta per accogliere l’istanza di regolamento di competenza ed affermare la competenza del Tribunale di Milano.

p.3. Peraltro, il Collegio rileva che in ogni caso le eccezioni di incompetenza formulate dalle due resistenti, in quanto non estese alla contestazione dell’esistenza in Milano del foro generale dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio, estensione che ognuna delle due società doveva dare alla sua eccezione anche con riferimento all’altra, sarebbero state da considerare incomplete e, dunque, tamquam non esset (in termini: Cass. (ord.) n. 11720 del 2011; (ord.) n. 16007 del 2011; (ord.) n. 5932 del 2012; (ord.) n. 10594 del 2012; (ord.) n. 3539 del 2014; (ord.) n. 8992 del 2014).

p.4. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nel termine di legge.

p.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna le resistenti alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori ed oltre il contributo unificato se corrisposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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