Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18535 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18535 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA

sul ricorso 16582-2016 proposto da:
LUCIANI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO
DI AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati FRANCESCA PAOLA RINALDI, ALESSIO DI
AMATO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2018
715

GENERALI ITALIA SPA già ALLEANZA TORO SPA in persona
dei procuratori speciali Dott. PIERFRANCESCO COLAIANI
e Dott. VITTORIO PASCOLI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio
dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e 4

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Data pubblicazione: 13/07/2018

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2015 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 31/12/2015;

consiglio del

02/03/2018

dal

Consigliere

Dott.
.L.

GABRIELE POSITANO;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato che:
con atto di citazione del 15 febbraio 2010, Massimo Luciani evocava in
giudizio, cavanti al Tribunale di Orvieto, la Alleanza Toro S.p.A. deducendo che
in data 10 giugno 2008 aveva subito gravi lesibni personali a causa di un
incidente stradale e chiedeva, in forza dell’assicurazione stipulata in data 20
novembre 1989 e in corso alla data dell’infortunio, la condanna della

interessi a titolo di indennizzo da invalidità permanente e inabilità temporanea,
conseguente a detto infortunio, denunciato in data 18 giugno 2008. Lamentava
l’attore il rifiuto della compagnia di indennizzare l’infortunio per il fatto che la
seconda rata del premio annuale, scaduta il 20 maggio 2008, era stata pagata
solo in data successiva a quella dell’infortunio, ritenendo illegittima tale
condotta perché l’accettazione del pagamento tardivo della rata, senza riserve,
aveva il valore giuridico di rinuncia all’eccezione di sospensione
dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1901, secondo comma c.c.;
si costituiva in giudizio Alleanza Toro S.p.A. per il tramite di Generali
Business Solutions S.p.A. eccependo la nullità della domanda e nel merito la
inoperatività della polizza, perché sospesa a causa del ritardo nel pagamento
intervenuto solo il 14 luglio 2008, per cui non aveva rilievo l’accettazione del
pagamento tardivo;
con sentenza del 10 gennaio 2012 il Tribunale di Orvieto accoglieva la
domanda, condannando la compagnia convenuta al rimborso delle spese
processuali. Avverso tale sentenza la Alleanza Toro S.p.A. proponeva
impugnazione ribadendo l’eccezione di nullità della domanda e della notifica
della citazione e la inoperatività della polizza. Si costituiva l’appellato
eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 342 c.p.c.;
con sentenza del 31 dicembre 2015 la Corte d’Appello di Perugia accoglieva
l’impugnazione rigettando la domanda dell’attore e dichiarando interamente
compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;

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compagnia al pagamento della somma di euro 151.241 oltre rivalutazione e

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Massimo Luciani
affidandosi ad un unico motivo. Resiste in giudizio Generali Italia S.p.A, già
Alleanza Toro S.p.A. e già Toro Assicurazioni S.p.A, con controricorso;
Considerato che:
con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1175,

c.p,c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’articolo 360,
n. 5 c.p.c.
In particolare, il ricorrente deduce che il principio di buona fede oggettiva
ha assunto un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della disciplina delle
obbligazioni, tanto che il criterio della buona fede costituisce il limite interno di
ogni situazione giuridica soggettiva. Pertanto, costituisce abuso del diritto il
comportamento del titolare di un diritto soggettivo che, pur in assenza di
divieti formali, eserciti il diritto con modalità non rispettose del dovere di
correttezza e buona fede, determinando un sacrificio sproporzionato della
controparte contrattuale. Così è contrario alla buona fede il comportamento del
creditore che dopo, avere ingenerato nel debitore un ragionevole affidamento
in merito alla rinunzia alla propria pretesa, tenga un comportamento
incompatibile. Rapportando tali principi al caso di specie, la buona fede
rappresenta un limite alla possibilità per l’assicuratore di avvalersi del rimedio
della sospensione della copertura assicurativa prevista dall’articolo 1901 c.c. Si
tratta di una disposizione posta nell’interesse esclusivo dell’assicuratore e,
conseguentemente, rinunziabile. La sospensione alla copertura assicurativa
costituisce, secondo l’orientamento consolidato, una ipotesi di eccezione di
inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c,c. Da ciò deriva l’affermazione
ricorrente in giurisprudenza secondo cui è contrario alla buona fede il rifiuto
dell’assicuratore di prestare garanzia quando questi abbia, anche tacitamente,
manifestato la volontà di rinunziare alla sospensione, ad esempio tramite
l’accettazione senza riserve del versamento tardivo del premio. Se la Corte
d’Appello avesse preso in esame tutti gli elementi fattuali del comportamento
delle parti, avrebbe ritenuto sussistente un legittimo affidamento in ordine alla
4

1375 e 1460 c.c. e dell’articolo 1901 c.c, in relazione all’articolo 360, n. 3

rinunzia alla predetta sospensione„ Infatti la compagnia di assicurazione in
passato non aveva mai contestato i ritardi nel pagamento, accettando i
versamenti tardivi, Nel caso di specie tale condotta avrebbe un significato
pregnante perché l’accettazione del pagamento tardivo era avvenuta nella
consapevolezza del verificarsi del sinistro e ciò determinava l’implicita rinunzia
ad avvalersi della sospensione e, conseguentemente, il ragionevole

decisione è errata per omesso esame di un elemento decisivo, costituito dalla
circostanza che in passato la compagnia aveva sempre accettato eventuali
pagamenti tardivi;
risulta pacificamente che il contratto assicurativo aveva scadenza annuale,
ma il versamento era semestrale con riferimento alle due date del 20 maggio e
del 20 novembre di ciascun anno. Il versamento della rata di premio è stato
effettuato il 14 luglio 2008, dopo circa due mesi dalla scadenza della rata di
maggio e dopo che l’infortunio si era verificato il 1C) giugno 2008.
Conseguentemente ), ai sensi dell’articolo 1901 c.c. l’assicurazione al momento
dell’infortunio non era operante;
contrariamente a guanto sostenuto dalla controricorrente a pagina 14, sia il
Tribunale che la Corte d’Appello hanno fondato la decisione dando per scontata
la circostanza che, al momento del pagamento tardivo della rata di premio,
avvenuto in data 14 luglio 2008, l’assicuratore fosse a conoscenza della
circostanza che si era verificato il sinistro, perché, come si legge a pagina 2
della sentenza, rigo 9, la denuncia era del 18 giugno 2008. Il Tribunale ha
ritenuto sussistente l’ipotesi di rinunzia all’eccezione di sospensione rilevando
che la compagnia aveva accettato il pagamento “pur essendo a conoscenza
dell’infortunio occorso durante la mora dell’assicurato” (pagina 4 della sentenza
di appello). Pertanto non costituisce eccezione nuova e profilo fattuale non
dedotto;
ciò premesso occorre prendere le mosse dal presupposto di fatto che al
momento del pagamento tardivo della rata di premio la compagnia fosse ‘stata

5

affidamento del ricorrente in merito alla rinuncia. Sotto altro profilo la

allertata con denuncia di sinistro della verificazione dell’incidente nelle more
del ritardato pagamento;
pertanto, il profilo controverso è se costituisce condotta rilevante al fine di
una rinunzia tacita all’eccezione di sospensione dell’assicurazione ex art. 1901
c.c. quella dell’assicuratore che, pur essendo a conoscenza della verificazione

data di scadenza della rata (computando in aggiunta i 15 giorni previsti per
legge), accetti comunque il pagamento in ritardo della rata;
la Corte territoriale ha fatto buon governo dell’orientamento consolidato di
questa Corte secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le
scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima
rata) di cui all’art. 1901 c.c, comma 2, l’effetto sospensivo dell’assicurazione
per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla
scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del
pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo
dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione
analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo – dettata per
l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e
secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno
in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio
successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza
di giorni quindici di cui all’art. 1901 c.c. (espressamente richiamato nella L. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 7), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del
pagamento la garanzia assicurativa non è operante” (Cass. 23149/2014; Cass.
n. 13545/2006, conforme a Cass, n. 812/1991 e a Cass. n. 2092/1985);
la Corte territoriale ha poi precisato che la rinuncia agli effetti della
sospensione deve manifestarsi attraverso specifiche ed univoche espressioni da
parte dell’assicuratore che non possono limitarsi all’accettazione del
pagamento;

6

di un sinistro strada e che abbia coinvolto l’assicurato in data successiva alla

la sospensione della copertura ‘assicurativa (che è stabilita dall’art. 1901
coi civ. se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di
premio alia scadenza convenuta) può essere dell’assicuratore invocata nei
confronti dell’assicurato che abbia tardivamente pagato il premio. La rinunzia
agli effetti della sospensione non può essere desunta dall’aver l’assicuratore
accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una

9554 del 01/07/2002, Rv. 555490 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11542 del
02/08/2002 (Rv. 556554 – 01); Sez. 3, Sentenza n. 16952 del 11/11/2003
(Rv. 568070 – 01); Sez. 2, Sentenza n. 723 del 16/01/2008 (Rv. 601273 01);
la Corte territoriale sulla base di una valutazione in concreto del
complessivo quadro probatorio ha ragionevolmente affermato, in linea con
l’orientamento di legittimità sopra illustrato, che, pur ricorrendo il dato formale
della ricezione di una precedente denuncia di sinistro da parte dell’assicuratore,
non è sufficiente la condotta negativa dell’assenza di riserve all’accettazione
del premio, ma è necessario un quid pluris e cioè una volontà contraria
all’effetto legale e unico del pagamento tardivo, cioè l’efficacia ex nunc (in
quanto tale inutile per l’assicurato già incidentato) del contratto di
assicurazione;
infine non ricorre l’ipotesi di omesso esame di un fatto storico decisivo, ai
sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c, oggetto della seconda parte dell’unico
motivo, perché, per quanto si è detto, la Corte territoriale ha espressamente
preso in esame le pregresse vicende dei pagamenti tardivi osservando, con
motivazione assolutamente ragionevole, che l’accettazione in passato di tali
versamenti non aveva rilievo sia perché in quei casi si è innescato il
meccanismo fisiologico previsto dalla legge (art. 1901 c.c), ma soprattutto per
l’evidente ragione che nessun sinistro si era verificato nelle more del
pagamento tardivo;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente
giudizio di cessazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono
7

specifica espressione di rinunzia da parte dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n.

la soccombenza, Infine, va dato atto

mancando ogni discrezionalità al

riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez.
U. 27/11/2015, n. 242’15) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 13 comma 1-quater del D.P„R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dali’art„ l, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in
favore della controricorrente, liquidandole in C 7.200,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agii accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del cornma 11Dís dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cessazione in data 2 marzo 018.

8

integrale, in rito o nel merito.

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