Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18535 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 10/08/2010), n.18535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 2133/06 R.G, proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t.,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che li rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrenti –

contro

M.I.D.A.L., Massimino Izzi Distribuzione Alimentari Latina, S.p.A.,

in persona del legale rappresentante p.t. Signora I.R.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Barile, n. 13, presso

l’Avvocato De Luca Michele, che la rappresenta e difende con gli

Avvocati Angelo, Mario Lauro e Luca Maria Pietrosanti per procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/39/2004 della Commissione tributaria

regionale del Lazio Sezione staccata di Latina, depositata il

24.11.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 5 luglio 2010 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per i ricorrenti, l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli e,

per la controricorrente, l’Avvocato Michele De Luca;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Velardi Maurizio, che ha concluso per la dichiarazione

d’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono, con unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello dell’ufficio, conferma la sentenza n. 56/6/2002 della commissione tributaria provinciale di Latina, con cui era stato accolto il ricorso della contribuente M.I.D.A.L. S.p.A., esercente commercio all’ingrosso di alimentari, contro l’avviso di rettifica parziale (n. 800804 del 2001) emesso dall’ufficio IVA della stessa città che, in occasione di una verifica generale svolta dalla guardia di finanza, aveva rilevato l’indebita detrazione d’imposta, per l’anno 1996, relativa ad alcune fatture di rilevante importo, accertando un debito complessivo, per imposta ed interessi, di L. 629.677.000.

1.2.-. La ditta intimata resiste mediante controricorso, con cui preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per omessa allegazione di copia autentica della sentenza impugnata.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1- L’eccezione d’inammissibilità del presente ricorso, sollevata dalla parte resistente, è infondata.

Risulta dall’esame degli atti che la copia della sentenza impugnata allegata all’originale del ricorso è autenticata con timbro in ogni pagina (annullamento spazi vuoti) e attestazione finale di autenticità sottoscritta dal dirigente della segreteria della commissione in data 5.1.2006.

2.2.- Si deve rilevare, d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso del ministero dell’economia e delle finanze, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che detto ministero – cui è succeduta l’agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell’atto d’appello (15.7.2003) – s’intende tacitamente estromesso dal giudizio, svoltosi in secondo grado nei soli confronti dell’agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS) (Cass. n. 9004/2007). Le relative spese di giudizio debbono essere interamente compensate fra le parti, essendosi formata la giurisprudenza citata in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso per cassazione.

3.- Motivo del ricorso.

3.1.- L’agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a), deducendo che le operazioni passive controverse non erano soggette ad IVA, e quindi l’imposta indebitamente annotata nelle fatture non era detraibile, poichè i pagamenti effettuati a favore di società controllate dalla contribuente, elusivamente giustificati come “contributi promozionali” o “premi di collaborazione”, sarebbero stati in realtà “semplici movimenti di capitali” (cessioni di denaro) e, in altro caso, quelli annotati come corrispettivi di “assistenza e prestazioni dirette” di servizi da parte di una controllata, sarebbero stati realmente null’altro che “il ribaltamento del costo relativo ai dipendenti” di questa che avevano lavorato per la controllante, compresi oneri previdenziali ed assistenziali ed accantonamento per il TFR. 3.2.- Nel motivo di ricorso, non si accenna ad altra ripresa – menzionata solo nella parte espositiva del fatto e peraltro priva di riferimenti nella sentenza impugnata -, avente ad oggetto indebita detrazione dell’IVA secondo l’aliquota del 19%, superiore a quella prevista per la cessione di derrate alimentari.

Decisione.

4.1- Il ricorso dell’agenzia delle entrate deve essere rigettato, essendo infondato, per le ragioni di seguito espresse, il motivo di censura.

Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

5.- Questioni controverse e motivi della decisione.

5.1.- La controversia riguarda l’imponibilità (o non imponibilità), ai fini dell’IVA, di alcune operazioni commerciali intercorse fra la società contribuente e due società controllate, e la conseguente detraibilità (o indetraibilità) dell’imposta.

In particolare, due fatture per la somma complessiva di L. 270.000.000, emesse da una società controllata (Pantamarket s.r.l.) a titolo di “contributi promozionali”, furono considerate dall’ufficio come attestanti un semplice movimento di capitali, ‘fuori campo IVA”, ossia non imponibile, con la conseguenza che l’imposta figurativamente pagata non era detraibile; altre due fatture, per la somma complessiva di L. 1.235.000.000, emesse da altra consociata (Midalmarketing s.r.l.), per “assistenza e prestazioni dirette”, vale a dire per asserite prestazioni onerose di servizi, erano invece relative, secondo l’ufficio, alla copertura dei costi per un “prestito di personale”, ugualmente fuori campo IVA, dunque non detraibile.

5.2.- Con ampia motivazione, la commissione tributaria regionale, condividendo motivatamente le argomentazioni dei primi giudicanti – e dopo avere osservato che l’ufficio “non sempre” aveva rispettato l’obbligo di specificità dei motivi d’appello, senza tuttavia trarre da questa premessa, che resta lettera morta ai fini della decisione, alcuna conseguenza in termini d’inammissibilità del gravame -, assume che dalle indagini svolte, condensate nel processo verbale recepito dall’ufficio, non si rilevano, nell’uno e nell’altro caso, elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una valida prova presuntiva a sostegno della pretesa erariale; e che, comunque, la contribuente avrebbe fornito sufficiente prova contraria, costituita, da documenti attestanti gli accordi fra società, giustificativi delle operazioni fatturate (contributi promozionali e prestazione onerosa di servizi), tutte soggette ad IVA. i cui importi, debitamente pagati, sarebbero pertanto detraibili.

5.3.- Le argomentazioni di merito suesposte non sono scalfite dal motivo di censura sintetizzato al par. 3.1, con cui l’agenzia delle entrate, non denunziando alcun vizio di motivazione nè criticando altrimenti le ragioni della decisione, si limita a ribadire le proprie tesi, per cui si tratterebbe, nei casi indicati, di movimenti di capitali e di “ribaltamento” di costi relativi al personale della controllata impiegato a favore della contribuente; come tali non soggetti a IVA. 5.4- In realtà, la sentenza impugnata non viola e non applica falsamente la disposizione di legge menzionata (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a) nè quella (non invocata dalla ricorrente) per cui “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35): la commissione regionale, infatti, premessa la corretta conoscenza e interpretazione di tali disposizioni, che dunque non sono in discussione, argomenta nel senso che l’ufficio non avrebbe dimostrato, e che la contribuente avrebbe anzi documentalmente smentito, la sussistenza delle circostanze di fatto che consentirebbero, nel caso concreto, l’applicazione delle norme citate, e quindi la non debenza e la conseguente non detraibilità dell’IVA. 5.5.- Si conclude quindi nel senso indicato al par. 4.1, poichè non sussiste la violazione di legge denunziata dalla ricorrente; la quale, peraltro, non censura. la ragione essenziale della decisione, attinente alla (non) ricorrenza, nella specifica ipotesi in esame, dei presupposti di fatto delle norme citate.

6.- Dispositivo.

P.Q.M

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del ministero dell’economia e delle finanze e compensa interamente fra le parti le relative spese.

Rigetta il ricorso dell’agenzia delle entrate, che condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00 (seimiladuecento), di cui Euro 6.000,00 (seimila) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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