Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18535 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16878-2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brescia con decreto n. cronol. 1916/2019, depositato in data 15/4/2019, ha respinto la richiesta di A.F., cittadino della Nigeria, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa, e di audizione del richiedente, ha ritenuto che la vicenda narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare la Nigeria in quanto cristiano, essendo insorti disordini per la successione del re di (OMISSIS), nei quali era stato ferito un fratello) non era credibile, essendo il racconto intriso di lacune e contraddizioni, stereotipato e generico (risalendo i fatti narrati al 2012 ed essendosi egli allontanato dal Paese d’origine nel 2016); quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (il (OMISSIS)) non risultava interessata da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata (come risultava da Report (OMISSIS)); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, in difetto di situazioni di vulnerabilità oggettive, con riguardo alla situazione nell’area di provenienza, e di un percorso di integrazione avviato in Italia comunque da solo insufficiente.

Avverso il suddetto decreto, A.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, stante la mancata valutazione da parte del Tribunale del periodo di permanenza trascorso dal richiedente nei Paesi di transito, il Niger e la Libia; con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, non avendo la Corte d’appello applicato correttamente i parametri legali per la valutazione della credibilità del ricorrente; con il terzo motivo, è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, non avendo la Corte d’appello acquisito le informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della Nigeria da cui emergerebbe un quadro drammatico che esponeva a pericolo il ricorrente in caso di rimpatrio.

2. La prima censura è inammissibile per assoluta genericità.

Invero, nel ricorso neppure si chiarisce quando e dove il richiedente avrebbe parlato dell’esperienza vissuta nei Paesi di transito, anzi, nel corpo del primo del primo motivo, si dice: “nel caso di specie il ricorrente non ha chiarito quanto tempo ha trascorso/vissuto in Niger ed in Libia e per quali ragioni ha lasciato anche questi paesi” e che sono note le violazioni dei diritti umani subite nei centri di detenzione in Libia.

Nè si chiarisce se la deduzione rilevi in relazione ad una specifica forma di protezione internazionale.

Questa Corte (Cass. 31676/2018; Cass. 2861/2018) ha affermato che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (Dir. UE n. 115 del 2008, art. 3), nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.”.

2. La seconda censura è pure inammissibile.

Questa Corte ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nella specie nemmeno prospettato) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Sempre questa Corte, peraltro, ha evidenziato che l’accertamento del giudice di merito deve avere anzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33139 del 2018).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Da ultimo questa Corte ha precisato (Cass. 27503/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati” (conf. Cass. 29358/2018). Inoltre, come chiarito sempre da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, essendo evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal già citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il Tribunale ha anche motivatamente escluso – facendo riferimento alle fonti internazionali – che la zona di provenienza del ricorrente sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. La doglianza in esame, a fronte del giudizio, espresso nel provvedimento impugnato, di esclusione del pericolo per il richiedente di un danno grave o individuale alla vita o alla persona derivante dal contesto di violenza indiscriminata nell’area di provenienza, sulla base di fonti informative individuate specificamente, risulta anzitutto del tutto astratta e generica e comunque mira nella sostanza a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

5.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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