Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18534 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.K., domiciliata in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per mandato in calce al

ricorso, dall’avv. Raffaele di Palo che dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

avvraffaeledipalo.pec.ordineforense.salerno.it e al fax n.

(OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura di Salerno;

– intimata –

avverso la ordinanza n. 875/16 del Giudice di Pace di Salerno, emessa

il 23 settembre 2016 e depositata il 3 ottobre 2016, n. R.G.

7758/16.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. N.K. ha proposto opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno il 3 giugno 2016 lamentando l’omessa traduzione nella lingua georgiana e il difetto di motivazione del decreto.

2. Il Giudice di Pace di Salerno ha respinto l’opposizione rilevando che la lingua georgiana è una lingua rara suddivisa in 17 dialetti e che la Kurtanidze “nel compilare la scheda informativa era stata resa edotta della circostanza che sarebbe stata destinataria di un provvedimento di espulsione in quanto al momento era presente una accompagnatrice – interprete che provvedeva a tradurre la scheda informativa” nella lingua georgiana. Secondo il Giudice di Pace la mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua georgiana e la sua traduzione nella lingua veicolare inglese era giustificata dal mancato reperimento di strumenti informatici che consentissero di scrivere con caratteri caucasici. Quanto alla motivazione del decreto il Giudice di Pace ha rilevato che il decreto espulsivo è un atto dovuto qualora sussista la condizione, presente nel caso in esame, della presenza dello straniero nel territorio nazionale senza un valido titolo di soggiorno.

3. Ricorre per cassazione N.K. deducendo: a) falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo quale la mancata conoscenza della lingua inglese da parte della Kurtanidze; b) falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

4. Il ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata (cfr. Cass. civ. sez. 6^-1, n. 22607 del 5 novembre 2015, n. 18749 del 23 settembre 2015 e n. 14733 del 14 luglio 2015). Nella specie la traduzione orale del contenuto del decreto e il ricorso alla lingua veicolare inglese è stato giustificato dall’Amministrazione con una motivazione ritenuta congrua dal Giudice di pace e che deve considerarsi compatibile con la giurisprudenza citata in quanto la cittadina georgiana è stata messa nelle condizioni di conoscere agevolmente il contenuto del decreto di espulsione.

5. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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