Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18534 del 21/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento ivi pendente

al n. R.G. 5541/2015, tra:

R.V.;

– ricorrente –

contro

INAT – ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI, GENERALI ITALIA SPA

(OMISSIS);

– intimati –

a seguito dell’ordinanza n. 5541/15 del TRIBUNALE di SANTA MARIA

CAPUA VETERE del 17/02/2016, depositata il 17/02/2016;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. ALBERTO

CARDINO, che chiede che la Suprema Corte dichiari l’inammissibilità

del proposto regolamento di competenza d’ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza resa il 17.2.16, ha richiesto il regolamento di competenza di ufficio sulla domanda proposta, in origine dinanzi al giudice di pace di quel capoluogo con atto di citazione notificato il 18.8.14, da R.V. nei confronti dell’INAT (Ist. Nazionale Assistenza Trasporti) e della Generali Italia spa in relazione ad una polizza “ricoveri” e in dipendenza dei danni da lesioni patite per una caduta subito la vidimazione del cartellino attestante la presenza sul luogo di lavoro: domanda sulla quale il giudice di pace aveva rimesso, con sentenza n. 662 del 23.3.15, le parti al tribunale, per la ritenuta competenza per materia di questo in funzione di giudice del lavoro.

2.- Il tribunale, in particolare, ha negato la propria competenza per materia, qualificando la domanda del R. come tesa a conseguire l’adempimento dell’assicuratore degli obblighi nascenti da una polizza assicurativa stipulata per il rischio di infortuni determinanti un’inabilità temporanea, neppure essendo prospettata una violazione dell’art. 2087 c.c.: ed ha prospettato sussistere la competenza per materia e per valore del giudice di pace originariamente adito.

3.- Il P.G., con la sua requisitoria scritta del 19.4.16, ha chiesto dichiararsi inammissibile per tardività il regolamento.

4.- Se non per la tardività derivante dal fatto che il tribunale ha sollevato di ufficio la questione, effettivamente essendo inammissibile l’eccezione di incompetenza in sede di riassunzione in luogo della formale impugnazione della declinatoria di competenza (vedasi Cass. 17695/06, indicata dal P.G. nella sua requisitoria), in un’udienza successiva alla prima, va comunque rilevato che, nella specie, nessuna ragione di competenza per materia viene specificamente neppure prospettata dal giudice rimettente, nonostante un generico richiamo a non meglio specificate “ragioni di materia e di valore”.

5.- Del resto, per il concreto oggetto della controversia tra le parti, che questa Corte può – quale giudice della competenza -comunque ufficiosamente riscontrare, nessuna ipotesi di competenza per materia in capo al giudice di pace sussiste in ordine alla domanda come in concreto formulata dal R..

6.- Infatti, è soltanto l’entità della somma di denaro richiesta – a titolo di indennizzo dovuto in base a polizza assicurativa contro gli infortuni di natura estranea al contenuto del contratto di lavoro od agli obblighi derivanti al datore per legge – a determinare la competenza, non sussistendo ragioni per materia in tema di contratto di assicurazione infortuni in capo al giudice di pace al quale il tribunale auspica la rimessione della causa.

7.- Quindi, viene in gioco soltanto, negata la competenza per materia del giudice ad quem, l’ordinario criterio di competenza per valore anche nei rapporti col giudice a quo.

8.- Ma allora deve trovare applicazione il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in forza del quale è preclusa l’ammissibilità di un regolamento di competenza ufficioso quando sia violata la sola regola di competenza per valore (tra le molte, dopo la risalente Cass. 7 maggio 1982, n. 2856, che ha escluso l’ammissibilità del regolamento di competenza di ufficio in caso di declinatoria per ragioni di materia e affermazione della competenza del giudice ad quem per – soli – motivi di valore: Cass., ord. 18 giugno 2002, n. 8830; Cass., ord. 25 febbraio 2005, n. 4077; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17454; Cass. Sez. Un., ord. 19 ottobre 2011, n. 21582; Cass., ordd. 2 febbraio 2012, nn. 1537 e 1538; Cass., ord. 7 novembre 2012, n. 19261; Cass., ord. 17 ottobre 2012, n. 17811; Cass., ord. 21 dicembre 2012, n. 23888; Cass., ord. 27 dicembre 2013, n. 28708; Cass., ord. 14 febbraio 2014, n. 3538; Cass., ord. 14 aprile 2014, n. 8676; Cass., ord. 8 agosto 2014, n. 17837; Cass., ord. 5 settembre 2014, n. 18816; Cass., ord. 12 novembre 2014, n. 24045; Cass., ord. 3 giugno 2015, n. 11382).

9.- Tanto va infine dichiarato in dispositivo, neppure essendovi luogo a provvedere nè sulle spese del presente procedimento, trattandosi di regolamento sollevato di ufficio, nè, non integrando esso un mezzo di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

10.- La riassunzione è regolata per legge.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA