Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18534 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18534 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 13/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 15370-2016 proposto da:
CIOCE NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAllA BORGHESE 3, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA CRUDETTI, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

GEODIS WILSON ITALIA SPA in persona del procuratore
2018
714

speciale

Dott.ssa

BARBARA

MARRA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA, 40, presso lo
studio

dell’avvocato GIUSEPPE ALLEGRA,

rappresenta

che

la

e difende unitamente all’avvocato ARTURO

AMORE giusta procura speciale a margine del

4,,

controricorso;
– controricorrente nonchè contro

ZUST AMBROSETTI SPA ;
– intimata-

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 02/03/2018 dal Consigliere Dott.
GABRIELE POSITANO;

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4

avverso la sentenza n. 6268/2015 della CORTE

Rilevato che:
con decreto ingiuntivo notificato il 2 dicembre 2005 Nicola Cioce richiedeva

a Geodis Wilson Italia S.p.A. il pagamento della somma di euro 1.721.075 a
titolo di differenze di tariffario tra quanto percepito dalla debitrice, quale
incorporante l’originaria obbligata Ambrosetti Stracciari S.p.A (trasportatore di
merci

di terzi) e quanto dovuto in applicazione dei minimi

per conto

controparte ricuardava trasporti effettuati dal mese di luglio dell’anno 2000 al
mese di giugno dell’anno 2005. Avverso tale decreto Geodis Wilson Italia
S.p.A. proponeva opposizione, con atto di citazione del 28 dicembre 2005,
deducendo che il rapporto era regolato da un contratto quadro del 1 novembre
2004 che prevedeva, tra l’altro, una clausola arbitrale irrituale; pertanto
eccepiva l’incompetenza del giudice adito in conseguenza della citata clausola
prevista dall’articolo 11, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in
favore di quello di Milano, la mancanza delle condizioni di ammissibilità del
decreto ingiuntivo, la decadenza ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 32 del 1
marzo 2005 per omessa proposizione della domanda nel termine del 25 luglio
2005, il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza di Nicola Cioce
dal diritto, in base alla clausola contenuta nell’articolo 13 del contratto,
applicabile ai rapporti negoziali precedenti e contestava nel merito la pretesa;
si costituiva Nicola Cioce deducendo di non avere stipulato il contratto
quadro che non riguardava i singoli contratti di trasporto, ma solo il periodo
successivo alla data di novembre 2004 rilevando che la materia delle tariffe a

inderogabili stabiliti dalle tariffe cd a forcella. Aggiungeva che il rapporto con la

forcella era inderogabile e non poteva essere devoluta al giudizio degli arbitri.
Riteneva infondata l’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo e la
fondatezza della pretesa;
il Tribunale

di

Roma con sentenza n. 1674 del 2008 accoglieva

l’opposizione proposta da Geodis Wilson Italia S.p.A. dichiarando nullo il
decreto e respingendo la domanda di nullità o d’inefficacia del contratto del 1
novembre 2004 proposta da Nicola

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Cioce. I

Tribunale disattendeva

1711

l’eccez,one di incompetenza territoriale, non ritualmente formulata con
riferimento a tutti i fon alternativi e riteneva fondata quella di improponibilità
della domanda sulla base del tenore deila clausola cornpromissoria. Osservava
che il contratto demandava ad un collegio arbitrale irrituale la risoluzione di
ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto,
aggiungendo che non vi era formale disconoscimento di firma da parte di

con la produzione in giudizio da parte del contraente non firmatario;
avverso tale decisione proponeva appello Nicola Cioce chiedendo il rigetto
dell’opposizione e in via subordinata, previa consulenza, la condanna della
società appellata al pagamento delle medesime somme. Si costituiva Geodis
Wilson Italia S.p.A. contestando la fondatezza della impugnazione;
la Corte d’Appello di Roma con sentenza dell’Il novembre 2015 rigettava
l’appello con condanna al pagamento delle spese a carico dell’appellante. La
Corte territoriale riteneva infondata la doglianza con la quale l’appellante
lamentava la mancataVàssione dei termini di cui agli articoli 183 e 184 c.p.c.
nel testo vigente dopo la riforma del 2006, ritenendo non rilevanti le prove che
l’appellante avrebbe richiesto. In particolare, rilevava che la raccomandata del
26 luglio 2005 inviata da Geodis Wilson Italia S.p.A. a Nicola Cioce andava
correttamente qualificata come recesso di uno dei contraenti e che
presupponeva la valida pattuizione del contratto quadro. Aggiungeva la Corte
che gli articoli 11 e 13 del contratto affidavano agli arbitri la risoluzione dei
rapporti contrattuali, sia precedenti, che successivi al contratto quadro del 1
novembre 2004. Riteneva infondato il terzo motivo con il quale l’appellante
deduceva che la motivazione del Tribunale sarebbe errata nella parte in cui
applicava principio che la produzione in giudizio del documento ad opera
della parte che non lo ha sottoscritto, ai fine di far valere gli effetti nei
confronti dell’altro contraente, vale a perfezionare il contratto stesso. La
giurisprudenza, al contrario, consente tale perfezionamento ma solo nell’ipotesi
in cui la parte che non ha sottoscritto il contratto non abbia revocato, prima
della produzione, il consenso prestato. Tale revoca risiederebbe -secondo

Nicola Cioce e che l’atto non sottoscritto può essere validamente perfezionato

l’appellante• nel contenuto della raccomandata del 26 luglio 2005. La Corte
d’Appello rilevava che, al contrario, la manifestazione cl i recesso non si riferisse
ad una proposta contrattuale, ma ad un contratto valido e perfezionato. Con
ciò escludendo la sussistenza di una “previa revoca” del consenso prestato;
avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione Nicola Cioce

controricorsc Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’articolo 380
bis c.p.c.;
Considerato che:
con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 1325 e
seguenti e 1423 c.c, degli artt. 807 e 808 c.p.c, ai sensi dell’articolo 360, n. 3
c.p.c. Ribadisce di avere dedotto che il contratto quadro del 1 novembre 2004
non era stato sottoscritto dall’altro concorrente e che tale omissione avrebbe
potuto essere sanata attraverso la produzione in giudizio da parte del soggetto
che intendeva avvalersene. Ma tali effetti, secondo la recente giurisprudenza di
legittimità, determinano il perfezionamento del contratto con effetto ex nunc
(Cass. 4 marzo 2016, n. 5919). Sulla base di tali premesse appare priva di
fondamento la tesi della Corte d’Appello che fa discendere la validità del
contratto dalla revoca operata da Geodis Wilson Italia S.p.A. con la
raccomandata del 26 luglio 2005;e ciò in quanto non può revocarsi un
contratto non ancora venuto ad esistenza, in quanto la revoca del contratto
non può supplire alla mancanza di sottoscrizione. Sotto altro profilo il contratto
quadro non può regolare le prestazioni relative ai trasporti effettuati
anteriormente al suo perfezionamento. Dalla nullità della clausola arbitrale
deriverebbe, pertanto, la competenza del giudice ordinario a decidere sulla
domande proposte da Nicola Cioce;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità poiché il ricorrente non

coglie il nucleo centrale della motivazione della Corte d’Appello, che si riferisce
al terzo motivo di impugnazione. Come evidenziato in narrativa, la Corte rileva
che il Tribunale, con riferimento a tale specifica questione, ha affermato che il
contratto quadro del 1 novembre 2.004 risulta certamente sottoscritto da Nicola

affidandosi a sei motivi. Resiste in giudizio Geodis Wilson Italia S.p.A. con

Cioce e che aeve ritenersi perfezionato anche con rife – imento alla posizione di
Geodis Wilson Italia S.p.A. attraverso la produzione in giudizio operata da
quest’ultima, al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell’altro contraente.
La Corte territoriale aggiunge che, rispetto a tale statuizione, Nicola Cioce con
il terzo motivo di appello sostiene che si trattava di una mera proposta
contrattuale, sottoscritta solo dall’appellante e che non poteva trovare

l’ipotesi di revoca del consenso prestato prima della citata produzione in
giudizio;
al contrario, secondo la Corte territoriale, tale revoca non può individuarsi
nella dichiarazione inviata con lettera raccomandata del 26 luglio 2005 poiché
la stessa va qualificata quale manifestazione di recesso, che non costituisce
revoca nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, ma implicito
riconoscimento della piena efficacia del contratto, rispetto al quale si fissa la
cessazione dell’efficacia a partire dal 30 0 giorno successivo al ricevimento della
raccomandata. Data questa, peraltro, irrilevante poiché successiva al periodo
interessato dai trasporti oggetto della pretesa monitoria. Pertanto,
contrariamente a quam:o sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha
in alcun modo fatto discendere la validità del contratto dalla revoca operata da
Geodis Wilson Italia S.p.A. in data 26 luglio 2005;
oltre a ciò, va rilevato che attraverso il primo motivo Nicola Cioce pone la
questione del perfezionamento, con efficacia ex nunc, del contratto, attraverso
la produzione in giudizio. D tale problematica non vi è traccia nella sentenza di
appello e il ricorrente non ha allegato di avere sottoposto la questione al
giudice di secondo grado. Sebbene la questione relativa agli effetti della
conclusione del contratto, sia rilevabile d’ufficio, permane l’onere della parte di
allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice di merito,
indicando lo scritto difensivo attraverso il quale la stessa è stata prospettata
alla Corte territoriale. La questione non può essere oggetto di esame perché
comporta un accertamento di fatto riguardo alla rilevanza degli effetti
conseguenti al contenuto del contratto. Infatti se lo stesso si riferisce
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applicazione il principio giurisprudenziale richiamato dal Tribunale sussistendo

espressamente ai rapporti precedenti la data di sottoscrizione, la questione è

irrilevante, mentre diversamente assume rilievo. Una ulteriore indagine in fatto
riguarda la circostanza che il contratto quadro è stato predisposto da Geodis
VVilson Italia S,p,A, come sostenuto da quest’ultima nel controricorso,
assumendo di avere documentato che la proposta è stata inviata a Nicola Cioce
con raccomandata e restituita ad Geodis Wilson Italia S.p.A. debitamente

fatto, che avrebbero dovuto essere sottoposte al giudice di appello;
con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 1341 c.c, 800 e
808 c.p.c, nonché 24 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. in
quanto la Corte d’Appello fa discendere l’esistenza del contratto dalla volontà
manifestata da Geodis Wilson Italia S.p.A. con la lettera del 26 luglio 2005, con
la quale dichiara di recedere dal contratto. In violazione dell’articolo 1341 c.c.
attribuisce a tali fatti concludenti il valore cì una sottoscrizione, mentre tali
clausole sono vessatorie devono essere approvate per iscritto;
il motivo è inammissibile per le medesime ragioni oggetto della precedente
censura. Inoltre il rilievo è destituito di fondamento poiché la clausola in
oggetto contiene la previsione di un arbitrato irrituale, per il quale la forma
scritta è richiesta ai fini della prova e non ai fini della validità della clausola
(Cass. 4 novembre 2004, n. 21139);
con il terzo motivo deduce la violazione di articoli 112 e 132 c.p.c, ai sensi
dell’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. Precisa di avere chiesto al giudice di merito
di pronunziarsi sulla validità della clausola n. :13 del contratto la quale prevede
un termine di decadenza per il vettore per richiedere il pagamento del
corrispettivo. Ma tale clausola è considerata espressamente come autonoma
rispetto all’eventuale nullità del contratto, “con la conseguenza che se dovesse
essere dichiarata nulla o inefficacia sarà considerato nullo l’intero contratto”.
Pertanto la pronunzia sulla nullità della clausola contenuta nell’articolo 13
consente di rendere nulla la clausola arbitrale permettendo al giudice di merito
di esaminare le pretese oggetto del decreto ingiuntivo;

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sottoscritta per accettazione. Ma anche in questo caso si tratta di valutazioni in

motivo è manifestamente infondato poiché introduce un’inversione logica
non consentita, in quanto tra le questioni preg,udiziall va esaminata
preliminarmente quella relativa alla competenza degli arbitri oggetto della
clausola n. 11 e non quella relativa alla validità della clausola n. 13 che
presuppone la competenza del giudice ordinario che, invece, è espressamente
esclusa dall’articolo 11 citato. Pertanto non ricorre alcuna ipotesi di violazione

con ii quarto motivo deduce la violazione di articoli 1341, 1418, 1325 e
1346 c.c. ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. Rileva che la citata clausola n. 13
è nulla ai sensi dell’articolo 1325 c.c. poiché contiene statuizioni che rendono
impossibile l’esercizio dei diritti di Nicola Cioce attraverso una decadenza
dipendente da un termine semestrale;
con il quinto motivo deduce la violazione di articoli 112 e 132 c.p.c, ai sensi
dell’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. censurando la motivazione della Corte che
ha ritenuto assorbiti i motivi relativi alla dedotta nullità della clausola oggetto
dell’articolo 13 del contratto quadro, rilevando che tale disposizione rende
impossibile il pagamento delle competenze relative ai trasporti anteriori al
semestre evidenziando l’interesse dell’appellante, odierno ricorrente, ad una
decisione di rigetto o accoglimento della domanda;
il quarto e quinto motivo vanno trattati congiuntamente poiché
strettamente connessi, prospettando i medesimi rilievi; sono manifestamente
infondati per quanto già detto con riferimento al terzo motivo;
con il sesto motivo deduce la violazione degli articoli 183 e 184 c.p.c. ai
sensi dell’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. Rileva di avere censurato la mancata
concessione di termini ai sensi delle disposizioni che precedono, aggiungendo
che a fronte di una richiesta delle parti di concessione di termini il giudice non
è libero di decidere, ma è tenuto a concedere i termini evidenziando, altresì,
che la causa non era matura per la decisione;
il motivo è inammissibile poiché assolutamente generico, sia con
riferimento alla dedotta insussistenza del potere del giudice di valutare se la
causa è matura per la decisione, sia con riferimento alla valutazione non
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dell’articolo 112 c.p.o;

sindacabiie in questa sede, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la
decisione della causa senza l’espletamento di ulteriori attività istruttorie;
ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente
giudizio di cassazione liquidate nella niisura indicata n dispositivo – seguono
la soccornbenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al

U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione
integrale, in rito o nel merito.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in
favore della controricorrente, liquidandole in C 10.200,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 2 marzo 2 8.
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riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez.

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