Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18534 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17966-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati AURICCHIO ANTONIO, DEL GIUDICE ROMEO, con

studio in POGGIOMARINO VIA G. MATTEOTTI 39, (avviso postale), giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 13.11.2001, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Napoli 4, contestava ad O.L. un maggiore reddito imponibile ai fini I.R.Pe.F. e contributo SSN per l’anno d’imposta 1996, facendo applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) e dei parametri da D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Proponeva tempestivo ricorso il contribuente, contestando la pretesa fiscale. Si costituiva l’Ufficio difendendo il suo operato.

La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso deducendo l’illegittimità dell’intera procedura e del D.P.C.M. 27 marzo 1997 per individuare e classificare i parametri al fine di determinare i redditi d’impresa dei contribuenti, in assenza del parere del Consiglio di Stato.

Appellava l’Ufficio, eccependo, preliminarmente, la pronuncia ultra petita del giudice di primo grado, non avendo il contribuente eccepito l’illegittimità del D.P.C.M. 27 marzo 1997, con il quale erano stati determinati i parametri, per l’assenza del parere del Consiglio di Stato.

La C.T.R. della Campania confermava la sentenza di primo grado, ritenendo illegittima l’emissione del D.P.C.M. 27 marzo 1997, in mancanza del previo parere del Consiglio di Stato.

Avverso detta decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente resiste con controricorso, contestando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Con il primo motivo l’A.F. denuncia la nullità della sentenza per essere stata emessa ultra petita partium, in quanto, nella specie, nessuna delle parti aveva eccepito la nullità dell’accertamento sulla base della presunta violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17 in ordine alla formazione dei regolamenti.

Con la seconda censura si deduce la violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184, per avere i giudici di primo e secondo grado ritenuto che per l’emissione del D.P.C.M. 27 marzo 1997 fosse necessario il previo parere del Consiglio di Stato ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, prescritto per il procedimento di formazione dei regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di “regolamenti”, mentre, nella specie, in deroga a tale procedimento, L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184 prevede espressamente un diverso iter procedimentale per l’emissione del D.P.C.M. (proposta del Ministero delle finanze e pubblicazione sulla G.U.).

Occorre, preliminarmente, dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze in quanto lo stesso nel presente procedimento è privo di legittimazione processuale, non essendo stato parte nel giudizio di appello dal quale deve intendersi tacitamente estromesso (Cass. civ sentt. nn. 9004/2007, 22889/2006), come è dato rilevare anche dall’epigrafe della sentenza impugnata, ove il gravame risulta proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Napoli (OMISSIS), in data 4.6.2004.

A seguito della riforma dell’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, sono state istituite le Agenzie fiscali e, pertanto, a partire dal gennaio 2001 (data d’inizio dell’operatività di detti enti), la legittimazione processuale attiva e passiva nel contenzioso tributario compete a dette istituzioni, dotate di personalità giuridica, e non più al Ministero od agli uffici periferici dello stesso non più esistenti a seguito dell’intervenuta riforma.

Si compensano te relative spese, dato che la costituzione del Ministero non ha aggravato la difesa erariale e che la giurisprudenza citata si è formata in epoca prossima all’introduzione del presente ricorso.

Il ricorso è fondato.

Effettivamente i giudici del merito sia in primo che in secondo grado hanno reso una pronuncia ultra petita, non essendo stata mai avanzata dal contribuente l’eccezione di nullità dell’accertamento sulla base della presunta violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17 in ordine alla procedura di formazione del D.P.C.M. 27 marzo 1997, per essere stato detto decreto emesso senza il previo parere del Consiglio di Stato.

La ratio decidendi dell’impugnata sentenza risulta essere basata sulla ritenuta illegittimità dei parametri applicati per l’accertamento del maggiore reddito in quanto previsti dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, emesso senza il preventivo parere del Consiglio di Stato e, quindi, in violazione della previsione di legge.

Tale affermazione è errata, come esattamente rilevato dalla difesa erariale.

Al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in questione non è attribuibile natura normativa, ma solo quella di atto amministrativo per indicare all’Amministrazione finanziaria metodo e procedure per la determinazione dei presupposti sulla base dei quali procedere all’accertamento dei ricavi e, quindi, dell’imposizione per i soggetti passivi delle varie imposte.

La fonte normativa istitutiva dell’accertamento eseguito sulla base di parametri va rinvenuta nella L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 189, e tale normativa, oltre a prevedere l’applicazione dei parametri per la definizione delle imposte D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e la competenza del Dipartimento delle entrate presso il Ministero delle finanze ad elaborarli, al comma 186 prevede la procedura per l’approvazione degli stessi: “I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti, meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri”.

Conseguentemente, essendo stata prevista per l’emissione dei decreti del Presidente del Consiglio in questione, per espressa disposizione di legge, una procedura speciale e derogatoria rispetto a quello statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17 non è invocabile, nella specie, tale ultima norma, come invece hanno erroneamente ritenuto sia la C.T.P. che la C.T.R..

Putto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, la Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. della Campania. La stessa C.T.R. provvederà anche al governo delle spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, compensando le relative spese.

Accoglie quello dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione tributaria, il 26 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA