Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18534 del 02/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18534 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 11162-2010 proposto da:
FAITELLI GIORGIO MARIA FTLGGM36L03H501J; TASSITANO
FEDELE MARIA TSSFLM69P12Z326R, TASSITANO VITTORIO
TSSVTR72S30H501V, (entrambi nella qualità di eredi di
TASSITANO FRANCO), FILIPPONIO ROSARIO
FLPRSR38D25B915Q, CARLONE GENNARO CRLGNR5OTO3M057I,
2013
g. 736

REA GIOVANNI REAGNN37P17G8120, COPAT BRUNO
CPTBRN46R22G888I,

COPPOLA BRUNO CPPBRN39E13H501U,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 36/A, presso lo studio dell’avvocato PISANI
FABIO, che li rappresenta e difende come segue: i

Data pubblicazione: 02/08/2013

dottori FAITELLI GIORGIO MARIA, TASSITANO FEDELE
MARIA, TASSITANO VITTORIO, COPPOLA BRUNO, giusta
delega in atti; COPAT BRUNO, FILIPPONE ROSARIO,
CARLONE ROSARIO, REA GIOVANNI, giusta procure
speciali notarili in atti;

contro

E.P.A.P.

ENTE

DI

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PLURICATEGORIALE 97149120582, in persona del legale
rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MORGAGNI 22, presso lo
studio dell’avvocato SANDULLI MICHELE, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti e da
ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controrícorrente nonchè contro

TORRE GIUSEPPE,

DOLFIN SERGIO,

NATOLI ALFREDO,

ANGELINI SAVERIO, FALCIONI PRIMO, MARUCCI VITTORIO,
LEONELLI MASSIMO, ROMANI NAZZARENO, PAGANI FABRIZIO,
CIVITILLO PIERGIORGIO, MANCINI GIOVANNI, SCUDERI
FRANCESCO AMANTIA, ROMANI GIANLUIGI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3881/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2009 R.G.N.
8436/04;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PISANI FABIO;
udito l’Avvocato SANDULLI MICHELE;

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RG n 11162/2010

Faitelli G.M. ed altri / Ente di Assistenza e Previdebza Pluricategoriale

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 17 aprile 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di rigetto della domanda dei ricorrenti, tutti geologi, diretta ad ottenere l’accertamento
dell’illegittimità della pretesa contributiva per il periodo 1996 /1999 fatta valere nei loro confronti
dall’Ente di Assistenza e Previdenza Pluricategoriale -EPAP.
Secondo i ricorrenti tale obbligo contributivo poteva ritenersi sorto solo a seguito dell’acquisto

stato approvato lo statuto ed il regolamento ; il decreto legislativo n. 103 del 1996, emanato in base
alla delega di cui all’articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995, prevedeva, infatti, secondo i
ricorrenti ,che fino alla effettiva istituzione dell’ente assistenziale essi sarebbero stati assicurati
presso la gestione separata dell’Inps con la conseguenza che l’art 23 del regolamento EPAP , nel
prevedere l’obbligo contributivo verso l’ente, era illegittimo e doveva essere disapplicato.

La corte ha rilevato, invece, che l’obbligo contributivo trovava fondamento nella legge e non già
nel citato regolamento ( art 2 commi 25 e 26 della L n 335/1995 e nel dlgs n 103/1996 emanato in
attuazione della delega conferita dall’art 2 comma 25 citato) ; che la normativa non prevedeva
affatto l’iscrizione dei geologi nella gestione separata dell’Inps fino all’istituzione del nuovo ente
assistenziale, ma prevedeva tale iscrizione soltanto in caso di mancata costituzione dell’ente; che,
inoltre, non risultava neppure che gli attuali ricorrenti avessero, nel periodo 96 /99 versato
contributi all’Inps.
La Corte territoriale ha affermato, pertanto ,che era stabilito dalla legge per i professionisti
autonomi , quali i ricorrenti, una copertura previdenziale fin dal 1 Q/gennaio 1996 , la quale non
poteva venire meno per un eventuale ritardo nella costituzione dell’Ente, a cui corrispondeva
l’obbligo di versare i contributi anche per detto periodo.
Avverso la sentenza propongono ricorso in cassazione i ricorrenti geologi formulando cinque
motivi.
Si costituisce l’Ente di Assistenza e Previdenza Pluricategoriale ( EPAP)depositando controricorso
nonché memoria ex art 378 cpc.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 6, 5° comma, e 9 del
decreto legislativo n. 103 del 1996, nonché della circolare Epap n.1 del 1999.
Osservano:

della personalità giuridica da parte del nuovo ente EPAP avvenuta in data 3 agosto 1999 in cui era

-che pur avendo l’articolo 2, comma 25, e la legge n. 335 del 1995 delegato il governo ad emanare
“norme volte ad assicurare, a decorrere dal I gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei
soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione “,tale norma aveva stabilito soltanto in
merito alla decorrenza della tutela previdenziale senza però nulla stabilire con riguardo all’obbligo
di iscrizione e contribuzione a carico degli interessati;
-che ciò trovava conferma nel decreto legislativo n. 103 del 1996 emanato in esecuzione della
delega/che all’articolo 9 si limitava a prevedere una disciplina transitoria relativa alla regime della

-che dall’esame delle varie disposizioni normative (articolo 9, secondo comma e primo comma), si
evinceva chiaramente che l’operatività della disciplina transitoria era stata prevista solo per il
periodo successivo la costituzione dell’ente presupponendo, infatti, tali norme che l’ente fosse già
venuto ad esistenza;
-che prima dell’istituzione dell’ente il comitato fondatore avrebbe potuto svolgere solo attività
propedeutiche non potendo certo erogare prestazioni previdenziali ,nè pretendere il pagamento dei
contributi.
Deducono altresì che, avendo la Corte escluso l’obbligo dei geologi di iscriversi presso la gestione
separata dell’Inps, non aveva spiegato quale tipo di tutela previdenziale il nuovo ente avrebbe potuto
garantire prima della sua costituzione; che pertanto contrariamente a quanto affermato dalla Corte
territoriale l’articolo 9 del decreto legislativo n. 103 del 1996 non prevedeva alcun obbligo
contributivo ,ma si limitava a prevedere il regime applicabile limitatamente al periodo intercorrente
tra la sua effettiva costituzione e il completamento delle procedure per la nomina degli organi
statutari.
Rilevano pertanto che appariva evidente l’illegittimità dell’articolo 23 del regolamento nella parte in
cui poneva a carico dei ricorrenti l’obbligo di versare i contributi fin dal 1996 con la conseguenza
che doveva essere disapplicato.
Il motivo è infondato.
Deve affermarsi, infatti, che l’obbligo contributivo ,per il periodo 96/99, verso l’EPAP dei
ricorrenti, tutti geologi esercenti attività libero professionale , trova fondamento nella legge.
La Corte territoriale ha svolto una corretta disamina e ricostruzione della normativa pervenendo
alla conclusione della sussistenza dell’obbligo contributivo dei ricorrenti con conseguente
infondatezza della loro domanda volta ad ottenere la disapplicazione del regolamento dell’EPAP
nella parte in cui ha disciplinato l’obbligo contributivo relativo a detto periodo .
L’art 2 , comma 25 ,della L. n 335/1995 ha delegato il governo ad emanare “norme volte ad
assicurare a decorrere dall’ I /1/96 ,la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività
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contribuzione dovuta per l’anno 96;

autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato
all’iscrizione in appositi albi o elenchi “. L’art I del dlgs , emanato in attuazione della delega
conferita al governo , avente ad oggetto l’estensione della tutela pensionistica ai liberi
professionisti, ha ribadito che “a decorrere dall’1/1/1996 è assicurata la tutela previdenziale
obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi”ed il
successivo art 2 riconosce ai lavoratori autonomi di cui sopra il diritto ” ai trattamenti pensionistici

all’art 3 del dlgs citato, entro 60 giorni dall’emanazione del decreto ,sono tenuti a deliberare la
forma di tutela previdenziale applicabile ai propri iscritti ( la partecipazione all’ente
pluricategoriale , oppure la costituzione di un autonomo ente di categoria qualora gli iscritti non
fossero meno di 8.000, l’inclusione in una delle categorie già esistenti o l’iscrizione nella gestione
separata presso l’INPS) . Le norme successive del decreto legislativo disciplinano la complessa
procedura istitutiva dell’Ente Pluricategoriale , l’emanazione dello statuto e del regolamento , di cui
fissa il contenuto essenziale, ed alla cui emanazione è subordinata la concessione della personalità
giuridica il successivo art 9 fissa la disciplina transitoria stabilendo che le funzioni di gestione
dell’ente sono affidate al comitato fondatore e all’ente esponenziale, e determina il contributo
dovuto per l’anno 1996 da versarsi entro il 30 novembre in acconto, ed entro il 31/5/97 per il saldo.
Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, dunque, la normativa, oltre a riconoscere alle
categorie dei lavoratori autonomi la tutela pensionistica a decorrere dall’1/1/1996 assicurando agli
iscritti il diritto ai trattamenti per l’invalidità, la vecchiaia, e i superstiti, prevede e fissa da subito la
misura dei contributi per l’anno 1996.
Alla luce della normativa richiamata la tesi dei ricorrenti secondo cui l’obbligo contributivo deve
decorrere soltanto dal momento di acquisizione da parte del nuove ente della personalità giuridica
non trova adeguato riscontro nella legislazione di cui sopra ed è anzi contraddetta dagli specifici
riferimenti contenuti nella legge.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto
legislativo n. 103 del 1996 ,nonché dell’articolo 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995.
Osservano che il decreto legislativo n. 103 del 1996 prevedeva in ogni caso di ritardo nell’ adozione
o di mancata approvazione degli atti necessari a costituire gli enti previdenziali che i soggetti
interessati sarebbero stati inseriti nella gestione separata presso l’Inps.
Richiamano infatti il decreto legislativo n. 103 citato che prevede quattro ipotesi nella quale i
professionisti privi di tutela sarebbero stati iscritti nella gestione separata dell’Inps e tra queste

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per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”. Gli enti addetti alla tenuta di albi o elenchi , in base

rientrava anche il caso di mancata delibera di costituzione dell’ente di categoria di cui all’art 3,
comma 1 lett b) .
Rilevano che nella specie la delibera dell’Ente Nazionale Geologi di adesione all’Ente
Pluricategoriale era del 7/5/96 ed era stata approvata dal Ministero soltanto il 22/10/97 pertanto in
ritardo con automatica inclusione dei ricorrenti nella gestione separata INPS.
Anche tale motivo di censura è infondato atteso che il chiaro disposto normativo del dlgs citato,
così come evidenziato dalla Corte territoriale, non ha stabilito termini per l’approvazione dello

interlocutori per le diverse fasi del procedimento che avrebbe poi portato al conseguimento della
personalità giuridica da parte dell’ente”.
Deve, altresì, evidenziarsi che non è censurabile l’affermazione della Corte secondo la quale la
normativa invocata dagli stessi non prevedeva affatto l’iscrizione nella gestione separata dell’INPS
fino all’effettiva istituzione dell’EPAP . Tale iscrizione è, infatti, prevista soltanto nell’ipotesi di
mancata costituzione del nuovo ente previdenziale ( ctì – art 4 , comma 4, dlgs citato ) o di mancata
adozione delle delibere da parte degli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla
tenuta di albi o elenchi ( art n 3, comma 2, dlgs citato) . Nella specie l’Ente Nazionale Geologi ha
adottato la delibera di adesione all’Ente Pluricategoriale e dunque , untventuale ritardo
nell’approvazione da parte del Ministero non autorizza ad affermare l’obbligo dei ricorrenti, nelle
more, di iscriversi alla gestione separata presso l’INPS. I ricorrenti tendono ad assimilare il ritardo
alla mancata approvazione in contrasto con quanto previsto dalla legge che prevede l’iscrizione alla
gestione INPS obbligatoria solo in caso di mancata adozione delle delibere.Deve, inoltre, rilevarsi
che non risulta censurata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui i ricorrenti non hanno,
comunque, versato alcuna somma all’IN PS.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 2, comma 25, della legge
n. 335 del 1995, del decreto legislativo n. 103 del 1996 e dell’articolo li delle preleggi al codice
civile nonché violazione della legge n. 22 48 del 1865, allegato e), per la mancata disapplicazione
dell’articolo 23 del regolamento . Lamentano la mancata disapplicazione dell’articolo 23 del
regolamento avendo questo introdotto un’obbligazione contributiva con efficacia retroattiva / relativa
cioè ad un periodo non solo precedente all’emanazione del regolamento ma addirittura nella quale il
nuovo ente pure non esisteva.
Con il qmar_922-Kro denunciano violazione dell’articolo 23 della costituzione, dell’articolo 6,
quarto comma del decreto legislativo numero 103 del 1996 e dell’articolo Il delle preleggi al codice
civile, nonché violazione dell’articolo 5 della legge n. 22 48 del 1865 per la mancata disapplicazione
dell’articolo 23 del regolamento.
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statuto , del regolamento e del decreto del Ministero di approvazione ma” unicamente termini

Rilevano che la disposizione regolamentare viola il principio della riserva di legge in quanto solo
l’articolo 23 del regolamento aveva introdotto l’obbligo contributivo dal 1996 avendo l’articolo 9
della legge n. 103 citata previsto una disciplina transitoria che regola esclusivamente il regime della
contribuzione per l’anno 1996, ma deve intendersi per il periodo successivo alla costituzione
dell’ente. L’articolo 9 citato infatti presuppone la costituzione dell’ente.
I motivi, congiuntamente esaminati in quanto connessi , sono infondati.
Non è censurabile quanto affermato dalla Corte territoriale secondo cui “il sistema come sopra

, primo comma, della Costituzione) correttamente interpretate, in base alle quali soltanto è stato
poi approvato il regolamento EPAP “con la conseguenza che appare superata ogni questione
sollevata dai ricorrenti con riferimento all’illegittimità di una normativa secondaria che preveda
obblighi contributivi con efficacia retroattiva e alla riserva di legge in materia
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1282 e 1206 e
seguenti nonché violazione dell’art 5 della legge n. 2248, all. E, del 1865 per la mancata
disapplicazione dell’art 23 del regolamento dell’Epap e del decreto interministeriale del 3/8/99 la,d
dove è stato imposto il pagamento di interessi in caso di rateizzazione. Lamentano che la Corte

d’Appello ha errato nel non aver dichiarato illegittimo il citato articolo 23 nella parte in cui prevede
che sui contributi siano corrisposti anche gli interessi legali non sussistendo alcun inadempimento
dei ricorrenti essendo il ritardo nel pagamento ascrivibile esclusivamente alla mancata tempestiva
costituzione dell’Ente.
Il motivo è infondato.
La sentenza sul punto ha affermato che gli interessi richiesti dall’Epap erano quelli maturati dopo il
1999, contributi che a tale data erano liquidi ed esigibili e che, pertanto, “hanno prodotto
automaticamente interessi ai sensi del primo comma dell’ad 1282 ce a prescindere dall’imputabilità
o meno ai debitori del ritardo di tre anni ” .
L’EPAP ha chiarito ché non erano stati applicati interessi a decorrere dal 1996 ; che tra la data di
riconoscimento della personalità giuridica ed il termine di pagamento in data 30 ottobre 2000 era
decorso oltre un anno di ulteriore dilazione nel corso del quale l’ente aveva sollecitato il pagamento
con possibilità di pagare in unica soluzione senza interessi o con dilazione con applicazione del
tasso legale e che, dunque, si era applicato il modesto tasso legale nella sola ipotesi di dilazione del
pagamento e a partire dal 2000 con riferimento ad un debito contributivo liquido ed esigibile.
Non si ravvisa, pertanto, la violazione della normativa denunciata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna dei ricorrenti a rimborsare
all’Epap le spese relative al presente giudizio .
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delineato risulta da norme di legge ( o dettate da un decreto con valore di legge, ai sensi dell’ad 77

PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali che liquida in € 50,00 per
esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.

Roma 15/5/2013

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