Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18533 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. II, 30/06/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 30/06/2021), n.18533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26014-2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA, 48,

presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PACANOWSKI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO- TEMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. GIANNACCARI ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con Decreto del 13.12.2018, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Roma, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da O.F., cittadino del Ghana, nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine della c.d protezione umanitaria;

per la cassazione del decreto ha proposto ricorso O.F. sulla base di quattro motivi ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/83/CE recepita dal D. Lgs 251/2007 e la violazione di norme di diritto per non avere la corte il Tribunale adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria; con il secondo motivo si deduce l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente e delle allegazioni relative alle condizioni del paese d’origine; con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale accertato se in Ghana sussistesse una situazione di violenza generalizzata;

il ricorso è improcedibile;

in tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis è tenuto ad allegare l’avvenuta comunicazione del decreto impugnato, producendo, a pena d’improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, sempre che l’acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l’avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all’inosservanza della parte al precetto posto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, (Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, n. 14839); nel caso di specie, il ricorrente ha depositato la copia autentica del provvedimento privo della relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC;

il Ministero dell’interno è rimasto intimato ed il ricorrente omette anche di indicare se e quando sia avvenuta la comunicazione del decreto impugnato nè il ricorso risulta notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto;

il decreto del Tribunale di Roma è stato emesso in data 13.12.2018 ed il ricorso per cassazione è stato notificato il 12.9.2019; ne consegue l’improcedibilità del ricorso;

non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, avendo il Ministero depositato un “atto di costituzione”;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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