Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18533 del 26/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.26/07/2017), n. 18533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.R., ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, elettivamente domiciliato in Roma, via Rodi n. 45, presso lo
studio dell’avv. Marcella Attisano, rappresentato e difeso, giusta
procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Geraci che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al
fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c. antoniogeraci.pecavvpa.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e
Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Palermo emessa il 13
settembre 2016 e depositata il 20 settembre 2016, RG. n. 11662/2016.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. A.R. in data 07 settembre 2016 ha proposto opposizione al decreto di espulsione emesso dal prefetto della provincia di Palermo il 13 luglio 2016 lamentando: a) la violazione delle L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 7, poichè il provvedimento prefettizio recava una motivazione contraddittoria fondando l’espulsione su due diverse e incompatibili situazioni di fatto ossia quelle descritte dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b), cui era stata aggiunta l’ipotesi della lett. c) nella traduzione in inglese dell’atto espulsivo; b) la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, che stabilisce la comunicazione del decreto nella lingua conosciuta dal destinatario poichè l’uso del formulario non consente una pedissequa traduzione del provvedimento di espulsione.
2. L’Ufficio Territoriale del governo di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore, non si è costituito in giudizio.
3. Il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato il ricorso, emettendo ordinanza in data 20 settembre 2016 con la quale ha rilevato che A.R. si trova in Italia da tempo indefinito, vivendo di espedienti e compiendo reati senza mai fare richiesta di riconoscimento della protezione internazionale nè presentando richiesta di permesso di soggiorno.
4. Propone ricorso per cassazione A.R. deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
5. Il ricorso è inammissibile perchè non risponde ai requisiti richiesti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass. civ. S. U. n. 8053 del 7 aprile 2014) limitandosi ad affermare l’assenza di motivazione circa i profili di impugnazione sottoposti al Giudice di pace che ha invece rilevato la ricorrenza di tutte le ipotesi espulsive richiamate dal provvedimento di espulsione e in particolare l’ingresso e il soggiorno in Italia senza alcun titolo legittimante e la commissione del reato di estorsione per il quale ha subito la condanna a l anno e otto mesi di reclusione. Parimenti il Giudice di pace ha rilevato la avvenuta traduzione del provvedimento nella lingua inglese, lingua ufficiale del Bangladesh, ritenendo implicitamente adeguata la traduzione mediante utilizzo di un formulario che il ricorrente contesta ora senza alcuna specifica censura quanto alla non conformità del contenuto rispetto a quello originale in lingua italiana.
6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017