Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18533 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 21/09/2016), n.18533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 17844/2015 proposto da:

PALA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO GORI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRONTO MODA ANGELA DI Y.G., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO RODELLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO GORI, FRANCESCO

MANCONI giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI CUOMO

chiede che il ricorso sia rigettato, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza n. 618/2015 e TRIBUNALE di PRATO del 18/06/2015,

depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Prato ha sospeso, ex art. 295 c.p.c., il giudizio promosso da PALA s.p.a. nei confronti di Pronto Moda Angela di Y.G. – nel quale la prima ha richiesto il rilascio di un immobile ad uso diverso che assume detenuto sine titolo dalla seconda – in attesa della definizione della controversia pendente fra la medesima PALA e la Pronto Moda Angelo di L.Y., avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione concernente il medesimo immobile, controversia che e stata decisa dal Tribunale di Prato con sentenza n. 162/2015 e che e attualmente pendente in appello.

A fondamento della disposta sospensione, il Tribunale ha rilevato che la sentenza n. 162/2015 ha pronunciato – con effetto costitutivo – la risoluzione del contratto di locazione a suo tempo stipulato fra la Sottotono e la Pronto Moda Angelo (in cui la PALA è subentrata come locatrice), con ciò ritenendo il contratto “ancora valido ed efficace”, mentre nel giudizio sospeso la PALA “fonda la propria domanda di rilascio dell’immobile sull’accertamento dello scioglimento del contratto di locazione intercorso fra la Sottotono e la Pronto Moda Angelo in data anteriore alla cessione di azienda avvenuta fra la medesima ditta e l’attuale convenuta”.

Ha proposto regolamento di competenza la PALA contestando che sussistano le condizioni per la sospensione del giudizio.

Il P.M. ha chiesto il rigetto del regolamento, mentre la Pronto Moda Angela ha depositato memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.

Il ricorso dev’essere accolto alla luce del principio secondo cui “quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato) la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2” (Cass. n. 798/2015; conforme Cass. n. 13823/2016).

Deve pertanto ordinarsi la prosecuzione del giudizio pendente avanti al Tribunale di Prato, salva la possibilità – per quel giudice – di valutare la possibilità di emettere un nuovo e motivato provvedimento ex art. 337 c.p.c., comma 2.

Le spese del presente giudizio andranno regolate all’esito del giudizio di merito.

PQM

la Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Prato.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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