Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18533 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18533 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA

sul ricorso 4279-2016 proposto da:
SINV SPA in persona del suo Amministratore delegato e
legale rappresentante pro tempore Dott. AMBROGIO
DALLA ROVERE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICA SCAFARELLI, rappresentata e difesa dagli
avvocati FEDERICO CASA giusta procura speciale in
calce alla comparsa di costituzione, FRANCO
2018
713

BENVENUTI, PAOLO TANONI,

GIACOMO PORCELLI giusta

procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

DEL

SOCCORRO

LOPEZ

AIDA,

RACCAGNI

GIORGIO, 4 //

Data pubblicazione: 13/07/2018

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCULLO 3,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICA ORONZO,
rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO BARATTI
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controrícorrenti –

MAXFIBRE SRL IN LIQUIDAZIONE, TEBA INDUSTRIES SA,
GUNKAR TEKSTIL TURIZM INSAAT SANVE TIC LTD STI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 929/2015 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 02/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

4

consiglio del 02/03/2018 dal Consigliere Dott.
GABRIELE POSITANO;

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nonchè contro

Rilevato che,
con ricorso de i giugno 2006 Maxfibre s.r.l. richiedeva al Tribunale di
Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, un decreto ingiuntivo
per il pagamento clehrnporto di euro 645.501 sulla base di una pluralità di
fatture concernenti la fornitura di capi di abbigliamento contraddistinti dal

S.p.A. quale società inc:orporante per fusione con atto del 12 settembre 2005.
La domanda monitoria aveva ad oggetto il prezzo di una parte di un più ampio
ordinativo di merci;
avverso tale decreto, notificato il 19 giugno 2006, proponeva opposizione
SIVN S.p.A, con atto di citazione consegnato per la notifica il 10 giugno 2006,
con invito a comparire per l’udienza del 18 ottobre 2006 svolgendo, altresì, in
via riconvenzionale una serie di domande tese all’accertamento
dell’applicazione indebita, da parte della opposta, di prezzi non concordati,
lamentando l’esistenza di vizi, ritardi per mancata consegna e nell’esecuzione
della fornitura e chiedendo la condanna di Maxfibre s.r.l. alla restituzione di
materiale trattenuto indebitamente e la consegna dei capi ancora presenti in
magazzino;
costituitasi Maxfibre s.r.l.

in data 8 settembre 2006 eccepiva

improcedibilità dell’opposizione ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. rilevando che la
concessione di un termine a comparire di 53 giorni doveva considerarsi come
esercizio della facoltà di abbreviazione del termine di comparizione previsto
dall’articolo 645 c.p.c, nel testo al tempo vigente, con conseguente

marchio “Dimensione danza” a favore della S.p.A. GEO, dante causa di SIVN

abbreviazione anche del termine di costituzione dell’opponente, ridotto a
cinque giorni. Pertanto, la costituzione tardiva equivaleva a mancata
costituzione dell’opponente. Quanto alle domande riconvenzionali contestava la
sussistenza di una responsabilità contrattuale e chiedeva, comunque,
l’autorizzazione alla chiamata in causa delle aziende manifatturiere alle quali
aveva affidato la produzione delle merci, Teba Industries SA e Grunkar Tekstil
Turizm Insaat Tic. Ltd. Sti. Si costituiva soltanto Teba Industries SA eccependo
il mancato rispetto dei termini a comparire per la chiamata;
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4/

il Tribunale con ordinanza resa fuori udienza in data 27 giugno 2007,
dichiarava esecutivo H decreto opposto ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. e la
causa matura per la decisione. La difesa di SIVN S.p.A. chiedeva comunque la
separazione del giudizio di opposizione dalle domande riconvenzionali svolte;
ii Tribunale di Mantova con sentenza del 20 maggio 2008 dichiarava

credito, nessuno ulteriore accertamento poteva essere condotto riguardo alla
fondatezza delle domande riconvenzionali;
avverso tale decisione proponeva appello SIVN S.p.A. e si costituiva
Maxfibre s.r.l. deducendo la mancata notifica dell’impugnazione ai terzi
chiamati, Teba Industries SA e Grunkar Tekstil Turizm Insaat Tic. Ltd. Sti.
spiegando appello incidentale riguardo alla errata ripartizione delle spese di
primo grado. Disposta l’integrazione del contraddittorio, Teba Industries SA si
costituiva reiterando l’eccezione di improcedibilità e chiedendo comunque la
nullità della citazione di terzo ai sensi dell’articolo 164 c.p.c. per il mancato
rispetto dei termine a comparire;
nella contumacia di Grunkar Tekstil, la Corte d’Appello di Brescia, con
sentenza del 2 settembre 2015 rigettava l’appello principale e quello
incidentale compensando le spese di lite. Rilevava la Corte territoriale di dover
dare continuità al principio giurisprudenziale secondo cui la tardiva costituzione
snA
dell’opponenteycausa ci improcedibilità rilevando, quanto alle riconvenzionali
spiegate, di dover confermare la valutazione del Tribunale riguardo agli effetti
dell’improcedibilità su tutte le questioni oggetto della richiesta di SIVN S.p.A. in
quanto il giudicato sostanziale copriva non solo l’esistenza del credito azionato,
ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del rapporto;
avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione SIVN S.p.A.
affidandosi a due motivi; resistono in giudizio Giorgio Raccagni e Aida Lopez
del Soccorro quale i soci di Maxfibre, società cancellata dal registro delle
imprese in data 9 dicembre 2014;
con atto del settembre 2017 i difensori di SIVN hanno dichiarato di
rinunciare al mandato professorale loro conferito dalla società e quest’ultima
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l’improcedibilità della opposizione rilevando che, accertata l’esistenza del

con separato atto di costituzione datato 29 agosto 2017 si è costituita in
giudizio con altro difensore con separata procura speciale.
Considerato che:
Preliminarmente va dichiarata l’invalidità della costituzione di nuovo
difensore in sostituzione di quello originario avvenuta con separata comparsa,

nel caso di specie il testo dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. previgente
rispetto alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, testo in virtù del quale la
procura speciale può essere apposta solo agli atti in esso indicati (cfr., per
tutte, Casi. n. 2460/15). Il rilievo è comunque privo di effetti nel presente
giudizio attesa l’ultrattività della precedente procura alle liti;
con il primo motivo la società deduce la nullità della sentenza, in relazione
all’articolo 360, n. 4 c.p.c, e la violazione degli articoli 647,152 e 171 c.p.c, ai
sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. rilevando che l’ordinamento processuale non
contiene una disposizione di legge che prescriva la sanzione della
improcedibilità nell’ipotesi di costituzione tardiva dell’opponente, con ciò
manifestando dissenso rispetto ai principi della giurisprudenza di legittimità da
ultimo affermati da questa Corte con sentenza del 20 marzo 2013, n. 6989.
Rileva che la necessità di attribuire alle regole del processo relative ai termini
una rilevanza oggettiva è in contrasto con l’introduzione di principi
giurisprudenziali che legittimino cause di improcedibilità non previste dalla
legge, in violazione del principio di riserva di legge stabilito dall’articolo 152
c.p.c. A sostegno di tale impostazione rileva in particolare che:
sul presupposto pacifico che l’opposizione a decreto ingiuntivo d luogo a
un ordinario giudizio di cognizione, il trattamento dell’opposizione tardiva in
maniera deteriore rispetto ai consueti meccanismi applicabili alla tardiva
iscrizione a ruolo in primo grado, risulta incompatibile con il principio del giusto
processo„ regolato dalla legge che preclude all’interprete di proporre letture
integrative che possano ledere le garanzie del processo;.
inoltre, la sanzione dell’improcedibilità dell’opposizione viola il diritto alla
tutela giurisdizionale e il principio di ragionevolezza previsti a livello
5

nonostante che vista l’introduzione del giudizio nel 2006 – trovi applicazione

costituzionale ponendo a carico dell’opponente un onere inutilmente contrario
alla natura bifasica del rito monitorio;
in terzo luogo elementi favorevoli a tale ricostruzione si possono desumere
dalla legge 29 dicernbe 2011, n. 218 introdotta al fine di limitare gli effetti
dirompenti della pronunzia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 14246 del 9

comma dell’articolo 645 c.p.c. riguardo alla possibilità di ridurre alla metà i
termini di comparizione. La disposizione contenuta nel successivo articolo 2
detta una norma transitoria ma va letta in funzione della chiara volontà del
legislatore di evitare il

revivement della citata decisione della Corte di

Cassazione;
il primo motivo è infondato poiché i giudici di merito hanno fatto corretta
applicazione del principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, per effetto dell’art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la
riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica purché
questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione comunque
inferiore a quello di cui all’art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ, e non
soltanto in caso di oirnezzamento dello stesso, perché altrimenti si dovrebbe
indagare di volta in volta se la fissazione di un diverso termine per comparire,
abbreviato,sia frutto di errore o di consapevole scelta dell’opponente, e ciò in
contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti relativi alle norme in materia
di termini (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6989 del 20/03/2013, Rv. 625392 – 01);
principio cui questa Corte ha dato continuità ribadendo che in applicazione

settembre 2010 disponendo la soppressione dell’inciso contenuto al secondo

della norma di interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c, dettata
dall’art. 2 della i. n, 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di
costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato
all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis,
comma 1, c.p.c. (Sez. 1 -, Sentenza n. 3200 del 07/02/2017 – Rv. 643866 02)
a riguardo va condivisa l’esigenza di certezza dei rapporti in materia
processuale che impone che le disposizioni che dettano termini siano vincolanti

6

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nel loro tenore oggettivo, senza che sia possibile procedere a indagini sulla
reale volontà della pari:e e differenziare gli effetti in base a tale valutazione. Il
riferimento è alla valutazione del significato da attribuire all’assegnazione di un
termine di costituzione inferiore ai 60 giorni da parte dell’opponente. L’art. 647
c.p.c. prevede Vequiparazione della tardiva costituzione dell’opponente alla

costante della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 19246 del
09/09/2010 (Rv. 614394 – 01). D legislatore, infatti, ha formalmente riferito
l’inciso “nel termine stabilito” solo all’ipotesi di mancata opposizione, con ciò
evidenziando le differenti conseguenze processuali della opposizione tardiva,
rispetto a quella ordinaria e tempestiva. Nello stesso modo il mancato rispetto
del termine di costituzione de:l’opponente determina l’improcedibilità della
opposizione in quanto la costituzione tardiva altro non è che una mancata
costituzione nel termine indicato dalla legge. Sotto altro profilo l’articolo 647
c.p.c. prevede, all’ultimo comma, che il decreto è definitivamente esecutivo per
l’equiparazione della tardiva costituzione alla mancata costituzione. Rispetto a
tale conseguenza alcuna valenza assume l’avvenuta costituzione in giudizio del
creditore opposto ed in ciò l’art. 647 c.p.c. deroga al meccanismo previsto
all’articolo 171 c.p.c;
con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza e la violazione degli
articoli 2909 c.c. e 647 c.p.c. nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto
precluso l’esame delle questioni dedotte dall’opponente con le domande
riconvenzionali a causa della declaratoria di improcedibilità e ciò senza
considerare che SIVN S.p.A. aveva prospettato una pluralità di inadempienze,
riferite anche a forniture ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto del decreto
ingiuntivo. Pertanto, in considerazione dell’autonomia delle domande, fondate
su elementi di fatto e di diritto eterogenei la Corte territoriale avrebbe dovuto
prendere atto dell’inapplicabilità del principio secondo cui il giudicato copre il
dedotto e il deducibile;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. L’articolata
prospettazione di una pluralità di rapporti con analitica indicazione dei
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mancata costituzione e ciò sulla base di un orientamento assolutamente

differenti capi di

abbigliamento elencati nelle fatture, la consegna di capi

trattenuti in magazzino e conseguente domanda di risoluzione del contratto, la
richiesta di

restituzione di accessori

e

materiale progettuale, oltre

al

riferimento a numerosissimi capi che si assumono diversi rispetto a quelli
oggetto dele fatture poste a sostegno del decreto ingiuntivo, avrebbe richiesto

S.p.A. ae riguardo ovvero !a trascrizione integrale di tali elementi al fine di
consentire alla Corte di legittimità di valutare se vi sia stata un’omessa
pronunzia o un’errata valutazione del motivo di appello;
tale onere non può in alcun modo ritenersi assolto con il riferimento

sintetico contenutapagina otto (ii) della esposizione sommaria dei fatti di
causa (articolo 366,, n. 3 c.p.c.) e non nel corpo del secondo motivo di ricorso;
tale valutazione appare oltremodo opportuna in considerazione di quanto
dedotto

dai

controricorrenti che hanno documentato di avere eccepito

l’inammissibilità delle domande nuove proposte da controparte in appello
(eccezione che viene ribadita anche in questa sede);
il motivo è, altresì, generico poiché la Corte territoriale

dopo avere

esaminato tutte le domande formulate dall’opponente, come riportate ai punti
i, ii e iv del ricorso, ha valutato il profilo della autonomia

delle stesse,

dichiarandone l’improcedibilità per gli effetti del giudicato ai sensi dell’articolo
647 c.p.c. rilevando come ciascuna delle domande traeva fondamento dalla
dedotta sussistenza di un inadempimento di Maxfibre s.r.l. verificatosi alla data
della presentazione dei ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte territoriale ha
fatto corretta applicazione del principio secondo cui gli effetti del giudicato,
anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si estendono alla esistenza e
validità del rapporto sui quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, al
pari di una sentenza di condanna, con conseguente estensione dell’efficacia del
giudicato anche al dedotto e ai deducibile con specifico riferimento alla
sussistenza dei fatti impeditivi che costituiscono il presupposto delle domande
riconvenzionali della società opponente;

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la rigorosa allegazione dello specifico motivo di appello formulato da SIVN

ne consec.4ue Che H ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese

dei presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in
dis_ipositivo – seguono a soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni
discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte
altre: Cass. Sez, U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti

115, inserito dail’art, 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema
di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di
reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in C 10.200,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, cornma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 2 marzi 018.

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