Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18533 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 21/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 94-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 223/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 31/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2010 dal Presidente e Relatore Dott. DONATO PLENTEDA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto

l’accoglimento udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. impugnò la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari del 27 gennaio 2000, che aveva respinto il suo ricorso avverso la cartella di pagamento di Irpef per l’anno 1991, e dedusse di non aver ricevuto l’avviso di udienza, nè notizia della successiva sentenza, con riferimento al procedimento conclusosi con sentenza del 7 giugno 1997 della medesima commissione tributaria, passata in giudicato, che aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento e dalla quale era derivata La carrella esattoriale.

Il contribuente propose appello che la Commissione Tributaria Regionale con sentenza 31 ottobre 2006 ha accolto, dichiarando nulla la cartella predetta, a causa dell’omessa comunicazione che aveva riguardalo l’avviso di udienza e persino la successiva sentenza, resa nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento.

Propone ricorso per cassazione con un motivo la Agenzia delle entrate; non svolge difese l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 1, artt. 324 e 327 c.p.c..

Rileva che quand’anche vi fossero stati i vizi denunziati e riferiti alla controversia relativa all’avviso di accertamento, avrebbe dovuto il contribuente farli valere, con la impugnazione della decisione presso la Commissione Tributaria Regionale e non instaurando un diverso giudizio, sin dal primo grado, volto a valutare l’esistenza di quei vizi.

Il ricorso è fondato.

La decisione resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari il 7 giugno 1997, sul ricorso avverso l’atto impositivo, non essendo stata impugnata è divenuta definitiva e con il suo passaggio in giudicato ha legittimato la iscrizione a ruolo e la conseguente emissione dell’atto di riscossione. Ne giova l’attività processuale compiuta in modo assolutamente improprio, merce impugnazione della cartella esattoriale, la quale avrebbe, semmai, potuto costituire la fonte di conoscenza dell’esito, ignorato, del primo giudizio, che aveva avuto ad oggetto l’avviso di accertamento – svolto secondo l’assunto del contribuente, così come riferito della sentenza 31 ottobre 2006 della commissione tributaria regionale, in violazione delle regole sul diritto di difesa – al punto da rimettere l’avente diritto in termini per il loro esercizio, pur sempre nell’ambito del primo giudizio e dunque con l’appello presso il giudice regionale.

Pertanto il ricorso avverso la iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale, proposto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, senza che fossero stati invocati vizi propri di tali atti, ha lasciato che la orina decisione del 7 giugno 1997 divenisse giudicato, per non essere stata direttamente censurata con il mezzo impugnatorio proprio dell’appello, ma inutilmente posta in discussione con la contestazione degli atti successivi, in un separato ed autonomo contenzioso. La sentenza impugnata va dunque cassata e poichè non ricorre la necessità di ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sì liquidano in Euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi e 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo e condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto ai gradi merito, in Euro 500,00 per onorari e 400,00 per diritti, per ciascuno di essi, e quanto al presente giudizio in Euro 1700,00, di cui 200,00 per esborsi e 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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