Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18532 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.B., in persona dell’amministratore di sostegno avv.

Antonella Bassi, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per mandato a margine

del ricorso, dall’avv. Silvia Fantinel (p.e.c.

silvia.fantinel.avvocatiudine.it, fax (OMISSIS)), giusta

autorizzazione del giudice tutelare dell’11 dicembre 2015;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Prefettura di Udine, domiciliati in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

li rappresenta e difende e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c.

roma.mailcert.avvocaturastato.it;

– controricorrente –

avverso la ordinanza n. 107/16 del Giudice di Pace di Udine, emessa

il 19 febbraio 2016 e depositata il 22 febbraio 2016, n. R.G.

5771/15.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che

1. O.B. ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine in data 7 dicembre 2015 per mancanza del permesso di soggiorno. Il ricorrente, entrato in Italia nel 1997, aveva subito nel 2003 un gravissimo trauma cranico causato da un incidente automobilistico; aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari il cui rinnovo era stato rifiutato dal Questore di Udine in data 23 ottobre 2015. Il Questore aveva ritenuto altresì insussistenti presupposti per la concessione di un termine per la partenza volontaria e aveva ordinato il suo trattenimento presso il C.I.E. in ragione della mancanza di garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite e di una sistemazione abitativa, del mancato possesso di un documento utile all’espatrio, della non collaborazione con gli operatori di pubblica sicurezza per la redazione di una intervista questionario, della sussistenza del pericolo di fuga e di lesione della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico.

2. O.B. ha impugnato il decreto di espulsione e il provvedimento del Questore per nullità della notifica effettuata personalmente invece che al suo amministratore di sostegno. Nel merito ha affermato di trovarsi nell’impossibilità di lavorare a causa delle sue condizioni di salute per le quali necessita di cure e accompagnamento che non gli sarebbero assicurati in (OMISSIS), suo paese di origine e provenienza. Ha anche fatto riferimento alla sua stabile convivenza con J.A. al fine di smentire la sua irreperibilità e la mancanza di una situazione abitativa stabile.

3. Il Giudice di Pace di Udine ha respinto l’opposizione rilevando la regolarità della notifica che non ha impedito la impugnazione dei provvedimenti sfavorevoli da parte di O.B. e la sua costituzione in giudizio unitamente a quella dell’amministratore di sostegno. Ha ritenuto non applicabile il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35comma 3, essendo stata la condizione personale sanitaria del ricorrente continuamente vagliata negli anni successivi al 2003 (in particolare il Giudice di pace ha citato la certificazione sanitaria rilasciata dalla casa circondariale di Udine al momento della ultima scarcerazione) e non avendo la stessa evidenziato la necessità di prestazioni specialistiche urgenti e tali da mettere in pericolo la vita del ricorrente. Il Giudice di pace ha inoltre ritenuto esauriente la motivazione del decreto di espulsione perchè ha evidenzia tutta la situazione personale, familiare, economica e sociale del ricorrente e ha attestato la sua residua capacità lavorativa e la pericolosità sociale derivante dai ripetuti comportamenti illeciti tenuti, specificamente, negli ultimi tempi. Infine il Giudice di pace ha escluso l’inespellibilità ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in conseguenza dei pericoli cui il ricorrente sarebbe esposto nel caso di rientro in Nigeria trattandosi di una deduzione del tutto sfornita di prova.

4. Ricorre per cassazione O.B. affidandosi a tre motivi di impugnazione: a) erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 404 e 409 c.c., sugli effetti dell’amministrazione di sostegno; b) erronea applicazione ed interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3; c) erronea applicazione ed interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.

5. Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno unitamente alla Prefettura di Udine.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Il ricorso è stato proposto nei confronti del solo Ministero dell’Interno e non anche nei confronti della Prefettura di Udine regolarmente citata in giudizio e che si è costituita davanti al Giudice di Pace. La costituzione anche in questo giudizio della Prefettura fa ritenere superata l’ipotesi di inammissibilità del ricorso prospettata nella proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c..

7. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato perchè si basa sull’assunto erroneo della necessità della notificazione all’amministratore di sostegno degli atti diretti alla persona che beneficia della sua nomina a prescindere dalla prova delle lesioni che siano, in concreto, derivate ai suoi diritti e alle sue facoltà processuali dalla mancata notifica (cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 3712 del 9 marzo e sez. 6-1 ord. n. 17032 del 25 luglio 2014).

8. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perchè sottopongono all’esame della Corte le stesse censure che il Giudice di pace ha ampiamente valutato e che attengono alla verifica di merito, riservata a quel giudice, sui presupposti per l’affermazione dell’inespellibilità D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 35, comma 3, e art. 19, comma 1.

9. Il provvedimento impugnato motiva peraltro ampiamente sia sulle condizioni di salute dell’odierno ricorrente, rilevando che l’esecuzione del provvedimento di espulsione non determinerebbe sicuramente un pregiudizio irreparabile al ricorrente, potendo tale pregiudizio derivare solo dalla non reperibilità nel paese di origine delle prestazioni sanitarie e farmacologiche necessarie, condizione questa che è stata esclusa dal Giudice di pace (cfr. Cass. civ. S.U. n. 14500 del 10 giugno 2013 e Cass. civ. sez. 6-1, ordinanza n. 13252 del 27 giugno 2016). Sia sui pericoli che potrebbero derivare al ricorrente dalla sua fede religiosa cristiana, pericoli che sono stati ritenuti non provati dal Giudice di pace per la genericità e assenza di riscontri probatori con cui sono stati dedotti dal ricorrente.

10. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese in considerazione delle condizioni di salute che hanno inciso sui comportamenti del ricorrente alla base del provvedimento di espulsione e hanno portato alla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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