Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18532 del 21/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Torre Annunziata con ordinanza n. R.G. 3759/2015 del 14/12/2015,

depositata il 17/12/2015, nel procedimento pendente tra:

G.S.;

COMUNE TORRE DEL GRECO, EQUITALIA SUD SPA;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CELESTE che, visto l’art. 380 tue c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, ritenga fondata l’istanza di

regolamento di competenza d’uffici, e dichiari competente il Giudice

di Pace di Torre del Greco, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Giudice di pace di Torre del Greco – dinanzi al quale G.S. aveva proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo in relazione ad un suo veicolo per il mancato pagamento della somma di Euro 150,19 (contravvenzione al C.d.S. – Comune di Torre del Greco), in virtù di cartella esattoriale notificatagli in data (OMISSIS) -, con sentenza depositata il 24/04/2015, aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui i giudizi di opposizione a fermo amministrativo sono assimilabili alle opposizioni esecutive, declinava la sua competenza per essere competente per materia il Tribunale di Torre Annunziata.

2. Tale Tribunale, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, richiamata la sentenza (recte ordinanza) n. 15354 del 27/07/2015 emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte, rilevato che il fermo amministrativo (così come il relativo preavviso) non può essere considerato atto esecutivo vero e proprio, ma è atto discrezionale dell’agente di riscossione che non costituisce passaggio indefettibile per l’avvio della procedura esecutiva e ritenuta sussistente la competenza del Giudice di pace di Torre del Greco, sia in relazione al criterio della materia (contravvenzione al codice della strada), esaminato espressamente dal Giudice a quo, che a quello del valore, con ordinanza depositata il 17/12/2015, ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

Le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G., ritenendo fondata l’istanza proposta ex art. 45 c.p.c., ha concluso per la declaratoria di competenza del Giudice di pace di Torre del Greco, con le conseguenze di legge.

3. Il richiesto regolamento di competenza di ufficio è fondato.

Con ordinanza n. 15354 del 22/07/2015 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

Osserva il Collegio che la cartella impugnata e posta a fondamento del preavviso di fermo amministrativo è relativa a violazioni del C.d.S.. Deve, quindi, farsi applicazione del principio di recente affermato da questa Corte, secondo cui, pur dovendo qualificarsi come ordinaria azione di accertamento negativo e non come opposizione esecutiva, l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, in relazione a cartelle di pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. va proposta, per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, al giudice di pace in applicazione dei criteri del D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 6, comma 3 e art. 7 (Cass., ord., 10 maggio 2016, n. 9447).

4. Va, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di pace di Torre del Greco, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.

5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Torre del Greco.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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