Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18532 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18532 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA

sul ricorso 3290-2016 proposto da:
GARBOLINO GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DA CARPI GIROLAMO 6, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO MATTEI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato STEFANO PES giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2018
712

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Direttore
procuratore

speciale

Dr.

MAURIZIO

RAINO’,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI
72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI
DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente/771,

Data pubblicazione: 13/07/2018

all’avvocato GIANCARLO PALETTI giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2059/2015 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 18/11/2015;

consiglio

del

02/03/2018

dal

GABRIELE POSITANO;

2

Consigliere

Dott.

4:

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Rilevato chc:
Guido Garbolino evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la compagnia
Saxa Assicurazioni S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro
65.000, pari al massimale assicurato, a titolo di indennizzo per il furto subito in data 9
gennaio 2010 all’interno della propria abitazione e coperto da una polizza stipulata tra
le parti il 24 novembre 2009, anche a garanzia del furto interno all’immobile.

casseforti murate, ubicate nell’immobile, poiché le stesse erano state aperte con le
chiavi rinvenute all’interno dell’immobile svaligiato. Costituitasi la compagnia chiedeva
il rigetto della domanda ai sensi dell’articolo 13, lett. C, delle condizioni generali del
contratto e dell’articolo 1900 c.c. rilevando che il sinistro era stato agevolato dalla
colpa grave dell’assicurato. La lite riguardava esclusivamente il profilo della
valutazione della condotta dell’assicurato e, in particolare, se la circostanza di lasciare
le chiavi delle casseforti in casa, pur celate in un mucchio di cenere nel camino,
costituisse o meno colpa grave tale da escludere, ai sensi della polizza, l’obbligo di
indennizzo;
il Tribunale di Torino con sentenza del 6 dicembre 2012 valutava in termini di
colpa grave la condotta dell’attore, richiamando un precedente della Corte di
legittimità in termini, respingendo l’argomentazione di parte attrice circa l’irrilevanza
causale della presenza delle chiavi, in quanto i ladri avrebbero comunque potuto
aprire le casseforti, considerando tale ultimo profilo privo di dimostrazione ed
entrando nell’ambito delle condotte alternative ipotetiche;
avverso tale decisione il Garborino proponeva appello con atto di citazione
notificato il 4 giugno 2013 ribadendo la tesi dell’insussistenza della colpa grave e
lamentando la violazione dell’articolo 1900 c.c. sotto il duplice profilo della sussistenza
di dati probatori rappresentati dalle fotografie attestanti il tentativo dei ladri di operare
lo scasso del muro per asportare le casseforti, oltre che l’errata valutazione in fatto
riguardo alla presunta mancanza di prova della rimozione dal muro delle due
casseforti. La compagnia di assicurazione chiedeva il rigetto dell’appello;
con sentenza del 18 novembre 2015 la Corte d’Appello di Torino rigettava
l’impugnazione richiamando il precedente di questa Corte di legittimità n. 7765 del
2005 secondo cui anche in materia assicurativa opera il principio penalistico della
conditio sine qua non per cui quando l’evento dannoso consegue a una pluralità di
comportamenti, tutti hanno eguale valore causale e in questi termini il rinvenimento
3

4/Lv

L’assicuratore aveva rifiutato di indennizzare il valore degli oggetti contenuti in due

delle chiavi nel caminetto ha certamente agevolato l’apertura delle due casseforti. In
concreto, la circostanza di avere lasciato le chiavi sotto la cenere del camino
costituiva, secondo la Corte territoriale, una condotta grave tenuto conto delle
circostanze di tempo di luogo e dell’ingente valore dei beni depositati nelle casseforti;
avverso tale decisione Guido Garbolino Propone ricorso per cassazione, affidandosi
a un unico motivo e la compagnia Axa Assicurazioni S.p.A. deposita controricorso e

Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso Garbolino lamenta la violazione dell’articolo 1900 c.c.
con riferimento all’esimente della colpa grave„ ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c.
Tale condotta consiste nel comportamento consapevole di chi operi con straordinaria
negligenza omettendo anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. Al
contrario, nel caso di specie, il ricorrente aveva assicurato i cancelli di accesso con
apposito catenaccio e serratura, aveva dotato la casa di idoneo sistema di allarme, di
serrande e finestre munite di inferriate, aveva nascosto le chiavi delle casseforti
all’interno delle ceneri di uno dei camini e sistemato le due casseforti nel bagno di
servizio. Pertanto, sarebbe prospettabile al più la colpa ordinaria, che deve anche
tenere conto della qualifica di consumatore del ricorrente, che consente il caso di
dubbio sull’interpretazione di una clausola negoziale, di ritenere prevalente
l’interpretazione più favorevole al consumatore. In definitiva, il profilo della
prevedibilità o meno del rinvenimento delle chiavi non consente di prospettare una
condotta gravemente colposa;
il motivo è inammissibile poiché parte ricorrente pur denunciando, formalmente,
ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in
contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità)
sollecita a questa Corte una nuova ed inammissibile valutazione delle risultanze di
fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel
corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione
in

un

nuovo,

non

consentito,

terzo

grado

analiticamente tanto il contenuto,

ormai

processuali,

maggiore

quanto

l’attendibilità

di

merito,

consolidatosi,
o

minore

nel

quale

ridiscutere

di fatti storici e vicende
di

questa

o

di

quella

ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non
condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più
consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione
4

successiva memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;

dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di
legittimità;
in particolare, il ricorrente censura la ricostruzione in fatto operata dai giudici di
merito, evidenziando i profili di cautela adottati attraverso l’apposizione di un
catenaccio, di una serratura, del sistema d’allarme, di serrande e inferriate oltre che
per la peculiarità di nascondere le chiavi delle casseforti nelle ceneri di uno dei camini,
di

legittimità di valutare la congruità di tali condotte e

l’inquadrabilità in termini di colpa ordinaria o colpa grave, prospettando anche le
condotte alternative che l’assicurato avrebbe potuto porre in essere (portare con sé le
chiavi in viaggio, eccetera);
rispetto alla ricostruzione in fatto adottata dalla Corte territoriale nel valutare in
concreto la condotta dell’assicurato in termini di colpa grave, quest’ultimo oppone una
ricostruzione alternativa che non consente di superare le analitiche valutazioni del
giudice di appello, il quale ha evidenziato che nelle condizioni contrattuali di polizza è
prevista l’esclusione dei danni “agevolati” con colpa grave dal contraente, per cui la
verifica della sussistenza della colpa grave è stata rapportata alla funzione di
agevolazione o meno, del furto, attraverso la scelta di lasciare le chiavi nascoste nella
cenere del camino. La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza della particolare
situazione logistica dell’immobile, villetta in zona periferica, isolata, che avrebbe
consentito ai ladri, così come puntualmente è avvenuto, di agire in assoluta
tranquillità per lungo tempo, al fine di ricercare tutti gli oggetti di valore e le chiavi
delle cassaforte;
ha ribadito che non è indispensabile che la condotta dell’assicurato costituisca la
causa unica della verificazione dell’evento di danno, in quanto,sulla base del nesso di
causalità materiale tra la condotta dell’assicurato e tale evento , occorre fare ricorso al
principio penalistico della condictio sine qua temperato da quello della regolarità
causale, con la conseguenza che quando l’evento dannoso è derivato da una pluralità
di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale senza distinzione tra cause
mediate e immediate, dirette e indirette;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del
presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al
riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U.
27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art
5

.

richiedendo alla Corte

13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma
17, della I., 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i
giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
in favore della controricorrente, liquidandole in C 7.200,00 per compensi, oltre alle

agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art, 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di
Cassazione in data 2 marzo 2018.
Il P

spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed

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