Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18532 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso cui

domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

P.M. rappresentato e difeso per procura a margine del

controricorso dagli Avvocati prof. Roberto Carleo e Italo Doglio,

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via

Luigi Luciani n. 1.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 91/65/05 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, depositata

il 28 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

giugno 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.

Viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. De Nunzio Vladimiro, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18.6.2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 91/65/05 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia. depositala il 28 aprile 2005, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto da P.M. per l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata ad una sentenza del 2003 emessa dal tribunale di Brescia in una controversia civile, avendo ritenuto il giudice di secondo grado l’atto impugnato illegittimo per difetto di motivazione, per non avere allegato nè riprodotto la sentenza tassata, che non poteva, ritenersi conosciuta dal contribuente per il fatto che questi era stato parte del relativo giudizio, ed in quanto esso non indicava nè la base imponibile nè l’aliquota applicata.

L’intimato P.M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2 bis e art. 54, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la sentenza civile colpita dall’imposta avrebbe dovuto essere, a pena di nullità, allegata o riprodotta nell’avviso di liquidazione, senza considerare che l’obbligo di allegazione prescritto dalla legge non trova applicazione nei confronti degli atti conosciuti o anche conoscibili da parte del destinatario dell’avviso, situazione che agevolmente poteva dedursi nel caso di specie dal fatto che il ricorrente era stato parte del relativo giudizio, ove circostanza non contestata si era regolarmente costituito, con l’effetto che egli era stato anche destinatario della comunicazione del provvedimento prevista dall’art. 133 c.p.c., comma 2.

Il motivo non è fondato.

La Commissione tributaria regionale, partendo dalla premessa in fatto non censurata e nemmeno censurabile in sede di legittimità che l’avviso di liquidazione impugnato indicava soltanto la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione, senza ovviamente allegarla, ha ritenuto illegittimo l’atto in quanto non adeguatamente motivato, non esplicitando esso in maniera completa le ragioni della pretesa fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, nel criticare questa decisione, sostiene in contrario che nel caso concreto la sentenza, quale atto richiamato dall’avviso, era conosciuta comunque conoscibile dal contribuente, atteso che egli era stato parte del giudizio nel quale essa era stata emanata, richiamando a sostegno della censura l’orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, (che ha approvato lo statuto dei diritti del contribuente) il quale stabilisce in via generale l’obbligo di motivazione degli alti dell’amministrazione finanziaria e prescrive, in particolare, che “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegalo all’atto che lo richiama” ha precisato che l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato non sussiste nel caso in cui esso sia conosciuto o conoscibile dal contribuente (ex multis: Cass. n. 9164 del 2010;

Cass. n. 25721 del 2009: Cass. n. 5755 del 2005).

L’argomentazione svolta dall’Ufficio ricorrente non è persuasiva.

Giova al riguardo precisare che il punto controverso concerne in questo caso li tema della conoscibilità dell’atto, rimanendo escluso che nella fattispecie possa invocarsi la conoscenza effettiva, non avendo l’Agenzia delle Entrate mai dedotto di avere fornito la prova che la sentenza in questione era stata notificata alla parte o quanto meno che, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2. alla stessa era stata data comunicazione del suo dispositivo, fatti che, se ed in quanto invocati dell’attuale ricorrente, avrebbero dovuti essere dalla stessa dimostrati.

Residua pertanto l’assunto fondato sulla conoscibilità dell’atto, desunto dalla mera circostanza che il contribuente era stato parte del giudizio civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione.

Sul punto va però osservato che la questione sollevata dal ricorso che peraltro implica anche valutazioni di merito se, vale a dire, dal mero fatto di essere parte di un processo possa inferirsi con certezza la conoscenza o la conoscibilità della sentenza in esso pronunciata, appare mal posta la lettura della sentenza impugnata spinge infatti a correggere tale impostazione, atteso che il tema dedotto in giudizio ed affrontato dal giudice di merito appare spostato sul quesito se il mero riferimento nell’avviso al numero ed alla data di una sentenza su cui esso si basa, senza nessun’altra precisazione, sia o meno sufficiente a ritenere l’atto richiamato conosciuto o comunque conoscibile dall’interessato, per il solo fatto che egli era stato parte nel relativo processo.

Partendo dalla considerazione, invero non contestata dal ricorso e comunque di immediata evidenza, che una così scarna indicazione dell’atto cui si riferiva l’avviso imponeva al suo destinatario un’attività di ricerca del documento medesimo, la Commissione regionale ha risposto negativamente a tale questione, affermando che gli elementi sopraindicati sono insufficienti a rendere legittimo l’atto impugnato, in quanto comprimono il diritto del contribuente ad esercitare le azioni di tutela, obbligandolo a spendere tempo e denaro per l’acquisizione dell’atto di riferimento (la Sentenza civile) Questa valutazione appare corretta e si sottrae alle censure di violazione di legge denunziate.

La tesi sostenuta dall’Ufficio potrebbe invero ritenersi fondata solo a patto di accogliere una definizione della nozione di conoscibilità dell’atto di riferimento dilatata a tal punto da farvi rientrare non solo ciò che, in un dato momento, può presumersi sia conosciuto dal contribuente, ma anche ciò che, pur non essendo tale, possa tuttavia diventarlo mediante un’attività successiva di ricerca.

Al riguardo occorre riconoscere che la nozione di conoscibilità non ha un significato del tutto univoco: conoscibile può ritenersi tanto l’atto che. Essendo sottoposto a forme di comunicazione o di pubblicità legale, può presumersi sia già conosciuto dal contribuente, quanto l’atto che questi possa arrivare a conoscere attraverso un’attività qualsiasi di ricerca.

La tesi proposta dall’Agenzia ricorrente non è però condivisibile e si pone, nella sostanza, in contrasto con lo stesso orientamento della giurisprudenza di questa Corte che pure essa richiama, il quale, in sede di applicazione concreta, appare seguire una nozione di conoscibilità dell’atto in senso restrittivo, limitata ai casi in cui l’atto richiamato sia sottoposto a forme di pubblicità tali da farlo ritenere conosciuto (Cass. n. 5575 del 2005 con riguardo agli atti generali di un comune che. essendo adottati con delibere del consiliari, sono soggetti a forme di pubblicità legale).

L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato posto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 non è stabilito solo per soddisfare esigenze di trasparenza e di correttezza dell’azione dell’Amministrazione fiscale, ma, proprio perchè inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto dei contribuenti ad avere piena ed immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale.

L’esigenza di garantire l’integrità del diritto di opposizione del contribuente orienta la soluzione del problema proposto in ordine alla nozione di conoscibilità dell’atto.

Una volta accolta la premessa secondo cui l’obbligo di allegazione dell’alto richiamato è funzionale al diritto di difesa del contribuente, non può non osservarsi, intatti, che, essendo la facoltà di impugnare l’atto dell’Amministrazione finanziaria sottoposto ad un temine di decadenza di 60 giorni.

La salvaguardia di tale diritto di impugnativa richiede necessariamente anche che sia garantita l’effettività di tale termine.

In questo senso questa Corte si è già espressa, osservando che la motivazione dell’atto tributario deve essere tale da porre il contribuente nella condizione di valutare con pienezza di cognizione e senza riduzioni dello spazio di tempo a disposizione la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare (Cass. n. 1905 del 2007; Cass. n. 15482 del 2006).

Questa esigenza, però, potrebbe essere seriamente pregiudicata se si adottasse una nozione di conoscibilità in relazione all’atto richiamato cosi estesa da farvi rientrare anche gli atti che possono essere conosciuti dal contribuente a seguito di un’attività di ricerca, atteso che essa comprimerebbe necessariamente il termine concesso dalla legge al contribuente per predisporre l’atto di impugnativa.

In questa prospettiva, la previsione normativa che pone a carico dell’Ufficio l’onere di allegare l’atto richiamato deve essere anche letta come disposizione che esclude a carico del contribuente obblighi o doveri di ricercare l’atto medesimo presso pubblici uffici o terzi.

Per tali ragioni il primo motivo di ricorso deve essere. respinto.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2 bis e art. 54 ed insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la statuizione di annullamento per difetto di motivazione dell’avviso impugnato del giudice territoriale si sia estesa anche alla omessa indicazione della base imponibile e dell’aliquota applicata, per non avere il giudicante considerato che la base imponibile risultava dalla sentenza, atto conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente, e che l’aliquota applicata era quella fissa stabilita dall’art. 8, comma 1 lett. b) della tariffa sicchè non vi era necessità della sua indicazione, mancando Amministrazione finanziaria di qualsiasi discrezionalità sul punto.

Il motivo va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il rigetto del primo motivo ha lasciato in vita una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, idonea, come tale, a sorreggere la statuizione di annullamento dell’avviso impugnato.

Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, che ove una sentenza si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, invero, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano.

E sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura avanzata contro di essa, perchè le censure mosse nei confronti delle altre ragioni diventino inammissibili per difetto di interesse (Cass. n. 10420 dei 2005: Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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