Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18531 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.R. elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Poma n.

2, presso lo studio dell’avv. Fabio Massimo Orlando dal quale

rappresentato e difeso unitamente all’Avv. Usai Francesco, giuste

procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

francesco.usai.firenze.pecavvocati.it e al fax n. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

T.G.;

– intimata –

avverso il Decreto n. 699 del 2016 della Corte di appello di Firenze,

emesso il 04/03/2016 e pubblicato il 27/04/2016, n. R.G.761/2015.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso del 10 maggio 2014 il sig. O.R. deducendo un peggioramento della propria situazione economica rispetto all’epoca in cui furono raggiunti gli accordi relativi al mantenimento della figlia T.G. e deducendo altresì una raggiunta indipendenza economica della stessa chiedeva al Tribunale di Firenze di disporre la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia e, in subordine, una riduzione sensibile dell’assegno di mantenimento per le ragioni succitate.

2. Il Tribunale di Firenze, il 1 luglio 2015, pronunciava il decreto n. 7987/2015 con il quale disponeva la rideterminazione del contributo del padre al mantenimento della figlia in Euro 500 mensili in luogo di Euro 650 precedentemente concordati.

3. Avverso tale decreto il sig. O.R. proponeva reclamo deducendo la raggiunta indipendenza della figlia T.G. ventisettenne fuori corso all’università, nonchè una drastica riduzione dei propri redditi rispetto all’epoca in cui fu raggiunto l’accordo per il mantenimento della figlia.

4. Avverso tale decreto il sig. O. propone ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto – omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Il ricorso difetta di specificità quanto alla deduzione di violazione e falsa applicazione di una norma di legge. Dalla lettura del motivo di ricorso non si evince chiaramente quale sia la norma che il ricorrente assume essere stata violata.

6. Per quanto concerne l’omesso esame circa un fatto decisivo ai fini della decisione ex art. 360 c.p.c., n. 5, secondo la giurisprudenza di questa Corte la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”.(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2014, n. 19881). Il ricorso manifestamente non risponde all’osservanza di tali requisiti.

7. Va anche precisato che la Corte d’appello non ha omesso di considerare lo svolgimento dell’attività lavorativa retribuita della T. ma l’ha ritenuta meramente precaria. La Corte ha anche ritenuto legittimo il completamento degli studi universitari per poter ottenere una collocazione sul mercato del lavoro adeguata alle aspettative della T. in relazione alla opportunità di terminare il percorso formativo e compatibilità delle spese che ne derivano con la sua condizione sociale.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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