Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18531 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18531 Anno 2018
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 7447-2017 proposto da:
ALFANO ANIELLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP ARL , in
2018

persona del procuratore dott. ALESSANDRO BETTMANN,

648

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA, 77,
presso lo studio dell’avvocato TOMMASO BOCHICCHIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO MARTUCCI
SCHISA giusta procura in calce al controricorso;

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente nonchè contro

DI MARTINO DOMENICO, ESPOSITO RAFFAELE;

avverso

la

sentenza

n.

1045/2016

intimati –

della

CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

23/02/2018

dal

PASQUALE GIANNITI;

2

Consigliere

Dott.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2016;

RILEVATO CHE
1. Il sinistro e le contestazioni contravvenzionali.
1.1. Il giorno 23/1/2005, alle ore 12,00 circa, in Battipaglia
(SA), località “Torre dei Mussi”, sulla Strada Provinciale 175, si è
verificato un sinistro tra il motoveicolo Yamaha R1 tg. C300415, di
proprietà di Aniello Alfano e dallo stesso condotto, ed il motoveicolo
Yamaha R1 tg. BX18014, di proprietà di Domenico Di Martino,

Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l..
In seguito a detto incidente, il motoveicolo condotto
dall’Alfano, è andato ad urtare contro il guard rail di sinistra, posto
a delimitazione della sede stradale, ed è quindi rovinato al suolo
unitamente al conducente. Nell’evento il motoveicolo ha riportato
danni e l’Alfano ha riportato lesioni, che sono guarite dopo
complessivi giorni 265 ed alle quali sono residuati postumi di
natura permanente nella misura del 33%.
Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale di
Battipaglia, che ha contravvenzionato: l’Esposito, ai sensi dell’art.
149 primo e quinto comma C.d.S., per non aver tenuto la distanza
di sicurezza dal motoveicolo che lo precedeva nella marcia;
l’Alfano, ai sensi dell’art. 180, primo e settimo comma, e dell’art.
141, terzo ed ottavo comma, C.d.S., per non avere con sé i
documenti del motoveicolo e per aver proceduto a velocità elevata.
1.2. L’Alfano ha proposto opposizione avverso entrambe
dette contravvenzioni. Le opposizioni sono state rispettivamente
accolte dal Prefetto di Salerno, con provvedimento 1/9/2005, e dal
Giudice di Pace di Eboli, con sentenza del 29/6/2006.
2.11 giudizio sui danni al motociclo dell’Alfano.
2.1. L’ Alfano, nel giugno 2005, durante la malattia, ha
convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento la
Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. e Domenico Di
Martino, chiedendo il risarcimento dei danni al motoveicolo, al
casco protettivo e al vestiario nella misura di C 18.065,00, oltre

condotto da Raffaele Esposito ed assicurato per la R.C. con la

accessori e riservandosi di agire in separato giudizio per le lesioni
fisiche non ancora guarite ed in corso di accertamento.
La Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.I., nel
costituirsi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, mentre il Di
Martino è rimasto contumace.
2.2. Il Giudice di Pace di Sorrento con sentenza n. 252/2008
ha dichiarato l’esclusiva responsabilità del conducente del

causazione del sinistro, condannando il predetto al risarcimento, in
solido con la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.I., dei
danni subiti dall’ Alfano per il danneggiamento del motoveicolo, del
casco protettivo e del vestiario.
Avverso detta sentenza la compagnia assicuratrice ha
proposto appello.
Si è costituito l’Alfano proponendo appello incidentale
condizionato.
2.3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza ex art.
281 sexies c.p.c. del 16/6/2015 n. 2207, ha rigettato l’appello
principale ed ha condannato la Società Cattolica di Assicurazione
soc. coop. a r.l. al pagamento in favore dell’Alfano delle spese di
lite.
2.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
revocazione e ricorso per cassazione: il primo è stato respinto dal
Tribunale di Alessandria con sentenza n. 1401/2016, emessa ex
art. 281 sexies all’udienza del 26/4/2016, nelle more passata in
giudicato; mentre il ricorso per cassazione è stato respinto da
questa Corte con sentenza n. 19297/2016.
3. I giudizi di merito, antecedenti al presente giudizio di
legittimità, sul danno alla persona dell’Alfano.
3.1. Nel 2008, l’Alfano, terminata la malattia, ha convenuto
in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Società Cattolica,
Domenico Di Martino e Raffaele Esposito, per essere risarcito dei

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motoveicolo tamponante di proprietà del Di Martino nella

danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in
conseguenza del sinistro.
Tutti i convenuti si sono costituiti.
3.2. Il Tribunale di Napoli, al termine dell’istruttoria, con
sentenza depositata il 6263/2012, dopo aver ritenuto ammissibile
la domanda frazionata per i danni a persona, ha dichiarato l’Alfano
esclusivo responsabile dell’evento dannoso.

delle parti in due distinti giudizi.
3.3. La Corte di Appello di Napoli, dopo aver riunito i due
giudizi di appello, con la sentenza n. 1045 del 4/4/2016, in parziale
riforma della sentenza di primo grado: a) ha dichiarato il concorso
di colpa dei due conducenti nella produzione dell’evento dannoso
per cui è causa, attribuendo all’Alfano il 70% di responsabilità ed
alt’ Esposito il residuo 30%; b) ha liquidato all’Alfano il 30% dei
danni subiti (pari alla quota di responsabilità dell’Esposito).
4.11 presente giudizio di legittimità.
4.1. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto
ricorso l’Alfano, articolando un unico motivo e depositando
successivamente nota 7/6/2017, nella quale ha chiesto
l’accelerazione del processo ai sensi dell’art. 1 ter della legge n.
89/2001, e memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale ha insistito
nell’accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
All’accoglimento del ricorso ha resistito la Società Cattolica di
Assicurazione coop. a r.1., che ha depositato controricorso.
RITENUTO CHE
1.11 ricorrente Alfano denuncia violazione dell’art. 2909 c.c.,
in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c., a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza n. 252/2008 del Giudice di
Pace di Sorrento, che ha dichìarato l’esclusiva responsabilità del
conducente del motoveicolo tamponante, di proprietà dì Domenico
Di Martino nella causazione del sinistro.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
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La sentenza ha formato oggetto di impugnazione ad opera

2.1. Si premette che, in difetto di impugnazione delle parti, la
sentenza del Giudice di primo grado è passata in giudicato nella
parte in cui ha affermato l’ammissibilità della domanda frazionata
(in punto di danni al motociclo e di danno alla persona).
Precisamente, il Tribunale di Napoli nella sentenza n.
6236/2012 [dopo aver ricordato il principio di diritto, affermato
dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 1379/2008 e

(contestuale o sequenziale) è contrario alla regola generale di
correttezza e di buona fede, in relazione al dovere inderogabile di
solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e si risolve in un abuso del
processo (ostativo all’esame della domanda), con la conseguenza
che tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un
unico credito sono da dichiararsi improponibili (sent. n. 15476/08)]
ha ritenuto, alla luce del generale principio del giusto processo, di
non poter nella specie applicare detto principio, essendo stato
quest’ultimo affermato dalle Sezioni Unite (peraltro rivedendo il
precedente orientamento, affermato con sentenza n. 108/2000)
dopo l’instaurazione della causa davanti al Giudice di Pace di
Sorrento (avvenuta nel 2005).
2.2. Tanto precisato, va osservato che le Sezioni Unite di
questa Corte, con sentenza n. 226/2001, hanno affermato la
rilevabilità anche d’ufficio del giudicato esterno in ogni stato e
grado del giudizio; mentre con sent. n. 13916/2016, hanno esteso
il suddetto principio al giudizio di legittimità, con il solo seguente
limite: la sentenza definitiva, relativa al giudicato esterno, deve
essere successiva al deposito della sentenza di merito, impugnata
nel giudizio di legittimità.
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato (cfr. sent.
n. 48/2017; sent. n. 24567/2016) che la capacità espansiva del
giudicato si fonda sui seguenti elementi: a) che vi siano due giudizi
tra le stesse parti che abbiano riferimento al medesimo rapporto
giuridico); b) che uno di essi sia stato definito con sentenza
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23726/2007), secondo il quale il frazionamento giudiziale

passata in giudicato; c) che sussista un punto fondamentale
comune ad entrambe le cause, formante la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza definitiva,
sicché ne risulti precluso il riesame nell’altra causa.
Occorre qui in particolare ribadire che la capacità espansiva
del giudicato trova applicazione soltanto allorché tra i due giudizi vi
sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato

condizione di intervenire nel processo.
2.3. Dei suddetti principi non ha fatto buon governo la Corte
territoriale nella impugnata sentenza.
Invero, nel giudizio per danni al motociclo, la declaratoria di
esclusiva responsabilità di Domenico Di Martino – contenuta nella
sentenza n. 252/2008 del Giudice di Pace di Sorrento e confermata
nella sentenza n. 2207/2015 del Tribunale di Torre Annunziata – è
passata in giudicato a seguito della sentenza n. 19297/2016 di
questa Corte regolatrice.
Detta ultima sentenza è stata emessa in data 29/9/2016 ed è
quindi successiva alla sentenza n. 1045 del 4/4/2016 della Corte di
appello di Napoli, che è stata impugnata con l’odierno ricorso e
nella quale è stato affermato il concorso di colpa dei conducenti di
entrambi i motocicli (nella misura del 70% a carico dell’Alfano e
nella misura del 30% a carico dell’Esposito).
In tema di accertamento della responsabilità in ordine alla
verificazione del sinistro

de quo,

il giudicato formatosi sulla

sentenza Trib. Torre Annunziata n. 2207/2015 fa stato pure nel
presente giudizio, nei confronti delle parti anche in quel giudizio
presente e, pertanto, nei confronti della società Cattolica di
Assicurazione coop. a r.l. e del Di Martino; non anche dell’Esposito
che di quel giudizio non è stato parte.
Ne consegue che la statuizione, contenuta nella sentenza
impugnata, che limita la responsabilità dell’Esposito nella misura
del 30%, è legittima nei confronti di quest’ultimo, ma va censurata
7

circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in

nei confronti del Di Martino e della compagnia Cattolica: rispetto a
dette due parti, invero, è preclusa dal giudicato ogni statuizione
che incida sul diritto dell’Alfano ad ottenere l’integrale risarcimento
del subito danno alla persona.
In definitiva, del danno alla persona, subito dall’Alfano e
quantificato dalla Corte territoriale in euro 255.433, la Compagnia
Cattolica ed il Di Martino son tenuti al pagamento in solido nella

danni al motociclo), mentre l’Esposito vi è tenuto nella minore
misura del 30% (in ragione dell’accertamento effettuato nella
sentenza impugnata).
3.Dall’accoglimento del ricorso nei suesposti termini consegue
la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla
Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché la
stessa proceda a nuovo esame della domanda risarcitoria attorea,
attenendosi alle seguenti statuizioni:
-l’intervenuto giudicato opera esclusivamente nei confronti
della compagnia Cattolica, di Aniello Alfano e di Domenico Di
Martino; con la conseguenza che: tra queste parti, è precluso ogni
diverso possibile riparto di responsabilità; all’Alfano spetta il
risarcimento di tutti i danni, che sono stati allo stesso riconosciuti
nella misura complessiva di euro 255.433; all’integrale risarcimento
del danno sono tenuti in solido la compagnia Cattolica ed il
proprietario Di Martino;
– l’intervenuto giudicato non opera nei confronti di Raffaele
Esposito; con la conseguenza che questi, rispetto ai danni alla
persona subiti dall’Alfano, è tenuto al pagamento in solido (con la
compagnia e con il proprietario del mezzo) nella minore misura del
30%.
Alla

Corte

territoriale

è

demandata

anche

la

regolamentazione delle spese processuali relative al presente
giudizio di legittimità.

8

misura del 100% (in ragione del giudicato formatosi nel giudizio sui

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli, in
diversa composizione.

Roma, 23 febbraio 2018.

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