Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18531 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 10/07/2019), n.18531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24212/2014 proposto da:

Avv. B.E., domiciliata in Roma, via Poma 2, presso lo

studio dell’avvocato Gregorio Trailo, in giudizio di persona ex art.

86 c.p.c.,

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, domiciliato in Roma, via

Angelo Secchi 9, presso lo studio dell’avvocato Luigi Carvelli, che

lo rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

Avverso decreto del TRIBUNALE DI CROTONE, depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.E. ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, contro il decreto del 18 settembre 2014 con cui il Tribunale di Crotone ha respinto la sua opposizione avverso la collocazione in privilegio e non in prededuzione, nello stato passivo, di un proprio credito maturato per la redazione di una proposta concordataria effettuata dalla società poi fallita nonchè per la predisposizione della documentazione richiesta dalla legge per l’accesso alla procedura.

2. – Resiste con controricorso il Fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, nonchè della L. Fall., artt. 161,162 e 173 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta disciplinata dalla L. Fall., art. 111, sindacando ex post l’utilità concreta della prestazione volta all’accesso alla procedura concordataria, cui era seguita la dichiarazione di fallimento della società, all’esito della revoca dell’ammissione al concordato per abuso e atti di frode, non essendo d’altronde corretto addebitare ad essa B. l’abuso dello strumento concordatario e gli atti di frode che avevano condotto a detta revoca, non essendo demandato al professionista che redige e deposita la domanda il controllo della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, nè potendosi a lui ascrivere la responsabilità per atti commessi dal debitore, sul quale grava l’obbligo della c.d. disclosure concernente condotte pregresse.

2. – Il motivo è fondato.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di ribadire che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Cass. 4 novembre 2015, n. 22450; Cass. 24 settembre 2018, n. 22467; identico principio è stato formulato nella parallela ipotesi dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da Cass. 18 gennaio 2018, n. 1182; non rileva il precedente di Cass. 16 maggio 2017, n. 12141, in fattispecie totalmente diversa, ossia in relazione ad attività svolta “per adempimenti non indefettibili ma ancora preliminari” alla procedura di concordato preventivo, di guisa che non risultava scrutinata la funzionalità dell’attività rispetto alla procedura).

A tale principio il Tribunale non si è attenuto, avendo ritenuto di dover verificare se l’attività del professionista avesse o meno prodotto una qualche utilità per la massa dei creditori.

Vero è, d’altronde, che l’applicazione di detto principio trova un limite nell’ipotesi in cui l’ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza, posto che, in tale ipotesi, non solo la prestazione svolta non è stata di alcuna utilità per la procedura, ma si è rivelata addirittura potenzialmente dannosa per i creditori, tenuto conto della erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell’attività di impresa (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3218), ma detta ipotesi non risulta ricorrere nella specie, dal momento che il giudice di merito non ha punto verificato se il professionista fosse a conoscenza degli atti di frode, nonchè della condotta di abuso del concordato.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato e rinviato al Tribunale di Crotone in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Crotone in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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