Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18531 del 02/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18531 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
e.

sul ricorso 22453-2012 proposto da:
MANCUSO CATARINELLA GIUSEPPA MNCGPP45S64B660U,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAA’ DI BRUNO 52,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE CAROLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLUMARI PIERO
SILVESTRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI

„.

Data pubblicazione: 02/09/2014

.t.

CLEMENTINA, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

– controticorrente avverso la sentenza n. 145/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’i /07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli
scritti.

Ric. 2012 n. 22453 sez. ML – ud. 01-07-2014
-2-

CALTANISSETTA del 28.3.2012, depositata il 24/04/2012;

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
Mancuso Catarinella Giuseppa ricorre per la cassazione della sentenza n. 145
del 2012 con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta ha accolto l’appello
proposto dall’INPS avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nicosia il 4
gennaio 2011 e ha rigettato la domanda proposta dalla Mancuso di attribuzione
dell’indennità di accompagnamento, accolta dal suddetto Tribunale con decorrenza
26 novembre 2009.
La Mancuso prospetta violazione e erronea applicazione degli artt. 112 e 113
cpc, in relazione agli artt. 100 e 346 cpc.
Ad avviso di essa ricorrente, la Corte d’Appello rigettava la domanda
proposta in via subordinata in primo grado, di aver riconosciuto lo stato invalidante
in misura del 100% e quindi il diritto all’erogazione della pensione ex art. 12 della
legge n. 118 del 1971. La Mancuso contesta la statuizione con la quale la Corte
d’Appello ha affermato che su tale punto avrebbe dovuto proporre appello
incidentale avverso la sentenza di primo grado e notificare alla controparte la
memoria
Assume la ricorrente che essendo stata vittoriosa in primo grado non era
onerata di alcun incombente atteso che l’impugnazione era inammissibile.
Resiste l’INPS con controricorso, eccependo, altresì, l’inammissibilità del
ricorso per difetto di autosufficienza.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Preliminaremnte va disattesa l’eccezione dell’INPS, atteso che il ricorso
supera il vaglio di autosufficienza.
La Corte d’Appello correttamente ha ritenuto che la Mancuso dovesse
appellare la sentenza di primo grado, occorre precisare nella forma dell’appello
incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale, atteso che in tale
evenienza doveva manifestare il proprio interesse alla persistenza della domanda
proposta in subordine nel giudizio di primo grado.
Qualora tale valore si volesse riconoscere alla memoria di costituzione la
stessa avrebbe dovuto essere notificata alla controparte atteso che ampliava l’oggetto
dell’appello come delimitato dal ricorso dell’INPS.
in proposito si ricorda che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda
amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione
assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda
amministrativa volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento, di cui
all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, costituisce, unitamente ai previsti requisiti
sanitari, un elemento necessario per l’attribuzione di tale beneficio in sede
giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale
domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio
diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi
il disposto di cui all’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., atteso che la citata norma
prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei
successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del
beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l’originaria domanda (Cass., n.
1271 del 2011)».
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria con
la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, atteso che,
1

Il residente

come affermato nella relazione, la diversità degli istituti rispettivamente oggetto
della domanda principale e di quella subordinata, richiedeva la proposizione
dell’appello incidentale condizionato.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., introdotta dall’art.
42, comma 11, del di. 30 settembre 2003 n. 269.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2014

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