Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18530 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposta da:

I.M.J., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Maestri Andrea

(fax (OMISSIS); p.e.c. (OMISSIS)) giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura della Provincia di Ravenna;

– intimata –

avverso la ordinanza n. 15/2016 del Giudice di Pace di Ravenna,

emessa e depositata il 18 marzo 2016, n. R.G. RP3 280/2016.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con decreto del Prefetto della Provincia di Ravenna è stata disposta l’espulsione del cittadino bengalese I.M.J., nato in (OMISSIS), perchè risultato privo di passaporto o altro valido documento di identità nonchè del permesso di soggiorno. L’autorità prefettizia ha rilevato altresì che I.M.J. era già stato destinatario di un decreto di respingimento alla frontiera in data 13 settembre 2014 e non ha concesso il termine per la partenza volontaria ritenendo sussistente il pericolo di fuga.

2. I.M.J. ha proposto opposizione deducendo l’insussistenza delle ipotesi di espulsione previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b), ed evidenziando la violazione del diritto a essere informato sulla procedura di protezione internazionale nonchè eccependo la nullità del decreto di espulsione perchè sottoscritto dal delegato vice Prefetto aggiunto.

3. Il Giudice di Pace di Ravenna ha respinto il ricorso rilevando la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) e b) per l’espulsione e delle condizioni per ritenere sussistente il pericolo di fuga mentre ha constatato che la doglianza relativa alla mancata informazione sulla procedura di protezione internazionale è rimasta non accompagnata da alcuna concreta manifestazione di volontà anche dopo la notifica del decreto di espulsione.

4. Ricorre per cassazione I.M.J. affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19) e lamenta che non gli è stato consentito in alcun modo di avviare la procedura di protezione internazionale mentre costituisce uno specifico dovere dell’amministrazione fornire al richiedente le informazioni necessarie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Il ricorso è infondato. In tema di espulsione dello straniero, l D.Lgs. 7 luglio 1998, n. 286, art. 10, comma 4, nell’escludere la legittimità del provvedimento di espulsione per i soggetti che versino nelle condizioni “previste dalle disposizioni vigenti in tema di asilo politico, di status di rifugiato, di misure di protezione temporanee per motivi umanitari”, postula che lo straniero, nell’impugnare l’eventuale decreto di espulsione, fornisca la prova documentale della proposizione dell’istanza di riconoscimento di una misura di protezione internazionale, non potendo, per converso, procedersi all’annullamento del provvedimento sulla base della sola asserzione dell’opponente (Cass. civ. sezione 6-1, ordinanza n. 18747 del 13 settembre 2011). Nella specie la domanda di protezione internazionale non è stata presentata dal ricorrente neanche dopo la notifica del decreto di espulsione nè ricorre alcun inadempimento dell’amministrazione perchè il dovere di fornire le informazioni necessarie e l’ausilio occorrente ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale sussiste “qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare la domanda” (Cass. civ. sez. 6-1 n. 5926 del 25 marzo 2015). Situazione che non ricorre nel caso in esame dato che, secondo le stesse deduzioni del ricorrente nel ricorso per cassazione, il ricorrente è “entrato in Italia attraverso la frontiera aerea superando positivamente i controlli all’uopo predisposti” mentre nonostante l’emissione di decreto di respingimento in frontiera emesso dal Questore di Roma in data 13 settembre 2014 I.M.J. ha continuato a soggiornare in Italia senza documenti e permesso di soggiorno anche oltre la data del 14 gennaio 2016 di notifica del decreto prefettizio di espulsione.

6. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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