Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18530 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18530
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 26594-2015 proposto da:
ZINZI SAS, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato
ARMANDO BAFFIONI VENTURI, che la rappresenta e difende giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
CIS – CENTRO INGROSSO SVILUPPO CAMPANIA GIANNI NAPPI SPA, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio
dell’avvocato BELLINO ELIO DANZA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO PELUSO giusta procura in calce alla memoria
difensiva;
– resistente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che
chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;
avverso la sentenza n. 13022/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Zinzi s.a.s. ha proposto istanza di regolamento necessario di competenza, illustrata da memoria, avverso la sentenza n. 13022/2015 del Tribunale di Napoli, depositata in data 14 ottobre 2015, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla causa avente ad oggetto l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente avverso il di ottenuto nei suoi confronti da CIS – Centro Ingrosso Sviluppo Campania Gianni Nappi S.p.a., a titolo di corrispettivo di leasing immobiliare e per altre causali, ed è stata condannata l’opposta alle spese di lite.
Nella motivazione di detta sentenza il Tribunale di Napoli ha rilevato che l’opposta aveva aderito all’eccezione fondata sulla clausola compromissoria proposta dall’opponente ed aveva dichiarato di rinunciare al d.i., così rinunciando agli atri del giudizio, rinunzia non espressamente accettata da controparte, il che impediva la declaratoria di estinzione del giudizio ma comportava la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. All’istanza di regolamento di competenza CIS – Centro Ingrosso Sviluppo Campania Gianni Nappi S.p.a. ha resistito con memoria difensiva.
3. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 806 e 808 c.p.c. “e conseguente violazione del principio di riparto di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, nella parte in cui – dopo aver motivato l’incompetenza del medesimo Tribunale a conoscere della domanda azionata in via monitoria in ragione di valida ed efficace clausola arbitrale, tanto da averne espressamente derivato una revoca del decreto opposto – invece di declinare la propria incompetenza, ha dichiarato la… cessazione della materia del contendere.
5. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene l’illegittimità della sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 112, 277 e 645 c.p.c. e conseguente “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, nella parte in cui – dopo aver motivato l’incompetenza del medesimo Tribunale a conoscere della domanda azionata in via monitoria da parte del CIS in ragione di valida ed efficace clausola arbitrale – ha omesso di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto”.
6. Osserva il Collegio che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. 3 marzo 2006, n. 4714).
Rileva altresì il Collegio che questa Corte ha affermato più volte il principio secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda (Cass. 29/08/1973, n. 2384; Cass. 16/10/1985, n. 5078). Dalla giurisprudenza di legittimità è stato pure precisato che, per gli effetti di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c., deve ritenersi che decida nel merito la sentenza che, dichiarata cessata la materia del contendere, pronunci sulle spese, anche se incidentalmente risolva questioni attinenti alla competenza del giudice a conoscere della originaria domanda; pertanto, contro detta sentenza, la parte, non sussistendo un suo interesse ad impugnare siffatta pronuncia con regolamento di competenza, può dolersi unicamente della sua condanna alle spese, ancorchè censurando l’erronea soluzione data alla questione di competenza, e a tal fine può proporre soltanto l’appello (Cass. 11/09/1990, n. 9352). Tali principi risultano sostanzialmente ribaditi anche da Cass., ord., 19/09/2013, a 21507, secondo cui, ai fini dell’esperibilità del regolamento di competenza, potendo l’impugnazione – ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c. – riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata oggetto della pronuncia, per “decisione di merito” deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito – diverse da quella sulla competenza, la quale risoluzione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza.
Peraltro, che la ricorrente in realtà proponga vizi di merito lo si deduce chiaramente dal secondo motivo del proposto ricorso.
7. Alla luce di quanto precede va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento necessario di competenza.
8. Le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il proposto ricorso per regolamento necessario di competenza; condanna la società ricorrente alle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016