Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18530 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18530 Anno 2018
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

cc

ORDINANZA

sul ricorso 21203-2016 proposto da:
GORI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
EUROPA 55, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
GIUFFRE’, che lo rappresenta e difende giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV , GORI LUIGI, LIMARDI
2018

PATRIZIA, CHICARELLA VALTER;
– intimati –

647

avverso la sentenza n. 1014/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

consiglio del

23/02/2018

dal

Consigliere

Dott.

PASQUALE GIANNITI;

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RITENUTO CHE
1. La società Atradius in data 26/4/2012 ha depositato
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso il Tribunale di Roma nei
confronti di vari soggetti (tra i quali, per l’appunto, l’odierno
ricorrente Gori Marco), deducendo:
a) di avere prestato cauzione – a beneficio del Ministero
dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato e nell’interesse

dell’eventuale restituzione dell’anticipazione del contributo previsto
dalla legge n. 488/92 (per un massimale pari ad euro 458.556,
92);
b) che i convenuti (tra i quali il Gori), si erano costituiti
fideiussori della società contraente la polizza (cioè della Arcadia
srl);
c)

che il Ministero con provvedimento 13/9/2002 aveva

revocato la concessione del finanziamento ed aveva escusso essa
compagnia, che in data 25/3/2010 aveva così provveduto al
pagamento della somma di C 458.556,92.
Sulla base delle suddette premesse fattuali, la società
Atradius ha chiesto al Tribunale di Roma accertarsi e dichiararsi il
proprio credito di C 458.556,92 nei confronti degli allora convenuti
(e, per quanto qui rileva, nei confronti di Gori Marco, odierno
ricorrente), con conseguente condanna degli stessi al pagamento in
solido di detta somma, oltre interessi a decorrere dalla data della
rimessa in favore del citato Ministero (25/3/2010) fino all’effettivo
soddisfo; il tutto con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale di Roma con ordinanza 19/9/2003, emessa ai
sensi dell’art. 702 ter comma 6 c.p.c., ha accolto il ricorso proposto
dalla società Atradius; e, nella dichiarata contumacia dell’odierno
ricorrente, ha condannato quest’ultimo a pagare, in solido con gli
altri fideiussori e in favore di Atradius Credit Insurance N.V, la
citata somma di euro 458.556,92, a titolo di fideiussione prestata a
favore della s.r.l. Arcadia.
3

della società Arcadia Accademia del Benessere srl – a garanzia

Avverso l’ordinanza 19/9/2003 del Tribunale di Roma ha
proposto appello il Gori, dolendosi di essere venuto a conoscenza
dell’ordinanza impugnata soltanto in data 8/11/2013, allorquando
la stessa gli era stata notificata a mani, unitamente all’atto di
precetto.
2.La Corte di appello di Roma con sentenza n. 1014 del
7/2/2016 ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello

3.Avverso la sentenza della Corte territoriale, il Gori ha
proposto ricorso, affidato a 2 motivi.
Gli intimati non si sono costituiti.
In vista dell’odierna adunanza camerale, il Procuratore
Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso, ed il ricorrente ha depositato memoria nella quale insiste
nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Marco Gori censura la sentenza impugnata per due motivi.
1.1. Con il primo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360
primo comma numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli
artt. 327 secondo comma e 160 c.p.c.
Si duole che il Giudice di primo grado lo ha dichiarato
contumace senza operare alcuna verifica delle modalità con le quali
era stato a lui notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado. E si duole che la Corte territoriale lo ha ritenuto decaduto
dal diritto di impugnazione, senza considerare che l’art. 702 quater
c.p.c. stabilisce il termine breve di giorni 30 (decorrenti dalla
notifica a cura della parte o dalla comunicazione a cura dell’ufficio
dell’ordinanza), ma non si occupa del caso in cui non vi sia stata né
la comunicazione e neppure la notificazione; sottolinea che
l’ordinanza ex art. 702 ter – della quale aveva avuto conoscenza
soltanto in data 8/11/2013 (in occasione della notifica dell’atto di
precetto) – era stata depositata il 19/9/2013, non era mai stata a
lui comunicata o notificata ed era stata impugnata con atto
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proposto dal Gori.

depositato il 18/3/2014 (cioè nel rispetto del termine di 6 mesi,
previsto dall’art. 327 comma 1 c.p.c.); aggiunge che in ogni caso il
suo appello avrebbe dovuto essere ritenuto tardivo ai sensi dell’art.
327 comma 2, in considerazione della nullità della notifica del
ricorso in primo grado, e, dunque, ammissibile.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in via subordinata,
denuncia, sempre in relazione all’art. 360 primo comma numero 3

161, 101 e 354 c.p.c. nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Deduce che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado era in radice inesistente nei suoi confronti (per pacifica
indicazione di un diverso nome del destinatario; id est Mario, in
luogo di Marco). Osserva che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, nel caso di notifica inesistente, la mancata conoscenza della
pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris
tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha
avuto comunque contezza del processo. Si duole che la Corte di
appello ha ritenuto tardivo l’appello da lui proposto in data
18/3/2014, senza considerare che nella specie operava il termine
semestrale di impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c..
2. I motivi, che si trattano congiuntamente perché
strettamente connessi, non sono fondati.
2.1. Risulta dal fascicolo processuale, al quale questa Corte
accede in considerazione della doglianza proposta, che:
– a seguito del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il
Tribunale di Roma ha fissato l’udienza di prima comparizione per il
23/10/2012, assegnando a parte ricorrente Atradius termine sino al
15/7/2012 per la notifica ai convenuti del ricorso e del decreto;
– in data 12/6/2012 Atradius ha tentato la notifica del ricorso
e del decreto, ma la notifica non è andata a buon fine nei confronti
di tre convenuti (tra i quali per l’appunto l’odierno ricorrente Gori
Marco); ragion per cui il Tribunale, all’udienza del 23/10/2012, su
richiesta del procuratore della Atradius, ha assegnato alla stessa
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c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157,. 160,

nuovo termine per provvedere al rinnovo della notifica, rinviando
all’udienza del 12/3/13;
– Atradius ha provveduto al rinnovo della notifica, ma, anche
ad esito di detto rinnovo, la notifica non è andata a buon fine nei
confronti dell’odierno ricorrente; ciò in quanto l’ufficiale giudiziario,
essendosi recato presso l’abitazione del Gori ed avendo suonato
invano al campanello, ha erroneamente compilato il modulo di

Gori Mario), per cui la notifica ex art. 140 c.p.c. non è andata a
buon fine;
– all’udienza del 12/3/2013, erroneamente il difensore della
Atradius ha dichiarato a verbale che il ricorso introduttivo ed il
verbale della precedente udienza era stato “ritualmente notificato”
al Gori; ed erroneamente il Tribunale ha dichiarato la contumacia di
quest’ultimo;
– Gori Marco, in sede di appello, ha dedotto di aver avuto
cognizione dell’ordinanza 19/9/2013 (con la quale il Tribunale ha
definito il giudizio di primo grado) soltanto quando la stessa – in
data 8/11/2013 – gli è stata notificata, munita di formula esecutiva,
unitamente all’atto di precetto.
2.2. Orbene, ormai da oltre un decennio le Sezioni Unite di
questa Corte (cfr. Sentenza n. 14570 del 22/06/2007, Rv. 598037
– 01) – chiamate a dirimere il contrasto tra: l’indirizzo
giurisprudenziale, in base al quale, se una sentenza è notificata in
forma esecutiva (art. 479 c.p.c.), necessariamente alla parte
personalmente già contumace, da tale momento decorre il termine
breve (art. 325 c.p.c.) per far valere la nullità conseguente al vizio
di notifica della citazione, rendendo irrilevante il decorso di un anno
dalla sua pubblicazione; e altro indirizzo, che affermava
l’operatività del termine breve nei confronti del convenuto,
contumace involontario, soltanto nel caso in cui la notifica della
sentenza era avvenuta prima della scadenza del c.d. termine lungo
ex art. 327 c.p.c., – hanno affermato che «la valida notificazione
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raccomandata (inserendo, quale nome del destinatario, quello di

della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere
il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono
sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui
all’art. 327 secondo comma c.p.c. sia quella soggettiva della
mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità (e la
relativa prova spetta al contumace, salvo il caso d’inesistenza della
notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte

prova)».
La successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza
n. 24763 del 05/11/2013, Rv. 628239 – 01) – applicando il
principio affermato dalle Sezioni Unite in una fattispecie nella quale
la sentenza impugnata era stata notificata al contumace
involontario in uno all’atto di precetto – ha precisato che «la valida

notificazione della sentenza al contumace involontario – anche se
intervenuta (nella specie, in uno all’atto di precetto) dopo la
scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della
sentenza – è idonea a far decorrere il termine breve per proporre
impugnazione», sempre qualora sussistano le suddette menzionate
condizioni.
E la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Sez. 1,
Sentenza n. 11853 del 25/06/2004, Rv. 573907 – 01; e la
successiva sent. 20975/2012, non massimata) che l’art. 327
secondo comma c.p.c., che attiene all’ipotesi di nullità della
citazione o della notifica della stessa, va applicato per analogia (con
conseguente operatività del termine breve, previsto in generale
dall’art. 325 c.p.c.) alle ipotesi in cui la notifica è giuridicamente
inesistente, per non rientrare nel modello legale dell’atto e, quindi,
radicalmente non idonea a costituire il rapporto processuale tra le
parti (come per l’appunto è la notifica del ricorso introduttivo del
procedimento sommario, per cui è ricorso), integrando detta
situazione, ex se, in linea generale, la prova della non conoscenza
del processo, a fortiori rispetto alla meno grave ipotesi della nullità.
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ebbe di fatto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa

Orbene, di tale principio la Corte di merito ha fatto corretta
applicazione nel caso di specie, nel quale il provvedimento
impugnato è l’ordinanza emessa a definizione del procedimento
sommario di cognizione (introdotto dalla legge n. 69/2009 e
disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c.), giacché il vizio radicale
del procedimento sommario (introdotto dalla Compagnia Atradius)
e dell’ordinanza 19/9/2013 (che detto procedimento ha definito)

decorrente dalla data dell’8 novembre 2013, data in cui lo stesso,
unitamente all’atto di precetto, ha avuto notizia dell’ordinanza
emessa ex art. 702 ter, come rimasto incontestatamente accertato
nella impugnata sentenza (“nella fattispecie, è lo stesso appellante
ad aver affermato di aver avuto conoscenza del processo in data
8/11/2013 mediante la notifica dell’ordinanza, emessa ex art. 702
ter c.p.c., unitamente al precetto”: v. pag. 3 sent.), e come
dall’odierno ricorrente dichiarato nei propri scritti difensivi.
Poiché l’appello è stato invece proposto in data 18/3/2014,
quando cioé il suddetto termine di 30 giorni era abbondantemente
scaduto, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato
l’impugnazione inammissibile, perché tardiva.
3. Il ricorso va dunque rigettato. Non è peraltro a farsi luogo
a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non
avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Roma, 23 febbraio 2018.

avrebbe dovuto essere eccepito dal Gori nel termine di giorni 30,

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