Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1853 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1853 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 6062 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
I.B.G. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine
del ricorso, dall’avv. Francesco Napolitano, presso lo
studio del quale in Roma, alla via del Po, n. 9,

3ALO

elettivamente domicilia
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
-intimataRG n. 6062/07
Anuelina

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Data pubblicazione: 29/01/2014

R,Llina 2 di

6

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 34°, depositata in data 17
novembre 2006, n. 218/34/2006;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria l’errino:

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione

Fatto
La Guardia di finanza di Napoli svolse una verifica fiscale nei
confronti della società contribuente, in esito alla quale notificò ad
essa un processo verbale di constatazione, relativo alLli

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d’imposta 2000 e 2001; scaturì dal verbale, in relazione all’anno
2000, un avviso di accertamento il quale, riprendendo le
conclusioni del verbale, rilevò la contabilizzazione e la
dichiarazione di componenti negativi di reddito non deducibili ed
affermò la indetraibilità di una parte dell’1VA assolta, irroilando
altresì sanzioni ed interessi.
La società impugnò l’avviso di accertamento e la Commissione
tributaria provinciale accolse il ricorso, in base alla considerazione
che all’avviso di accertamento non era allegato il processo verbale
di constatazione che, pure, era da esso richiamato, là dove la
Commissione tributaria regionale, andando in contrario avviso, ha
accolto l’appello dell’ufficio, osservando che la contribuente era
pienamente a conoscenza dei rilievi della Guardia di Finanza,
avendo ricevuto la notifica del verbale di constatazione. La sentenza
ha sul punto altresì specificato che <>.
RG n. 6062 07

Angelina-Ma a P

stensore

udito per la società l’avv. Francesco Napolitano;

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Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza.
affidando il ricorso a sei motivi.
L’Agenzia delle entrate non svolge difese.

Diritto
L Col primo, col secondo e col quarto motivo di ricors.o. da
.

lamenta, in tutti e tre i casi ex articolo 360, 1° comma, numeio 3,
c.p.c.:
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 53. 1° cominw
del decreto legislativo n. 546/92, anche in connessione con
l’articolo 342 c.p.c., in quanto l’Agenzia delle entrate non ha
specificamente impugnato con l’appello la statuizione di primo
grado in base alla quale l’ufficio non aveva assolto l’onere dellA
prova su di esso gravante primo motivo;

-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 329, 2 comma.
del codice di procedura civile, in quanto l’omessa contestazione dei
profilo specificato col primo motivo ha comportato il verificarsi del
giudicato interno, violato dalla sentenza impugnata —svcwido
motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del decreto
legislativo numero 546 del 1992, perché, in considerazione della
pienezza della cognizione del giudice di appello, la Commissione
tributaria regionale avrebbe dovuto constatare la mancanza di
motivi di merito nell’appello dell’ufficio, dichiarandone
l’inammissibilità quarto motivo.

1.1. I tre motivi, che presentano profili d’inammissibilità, in

quanto i relativi quesiti sono calibrati sull’inammissibilità dell’atto
di appello, perché non contenente specifici motivi d’impugnazione

RG n. 6062/07
Anuelina-Mar

esaminare congiuntamente, perché strettamente avvinti. la socieLi

liini 4 Ji 6

e non già sulla nullità della sentenza per violazione

del

procedimento, sono comunque infondati.
1.2.-11 contenuto della sentenza di primo grado riportato in
ricorso è con ogni evidenza calibrato sull’obbligo dell’ufficio
<<...di fornire copia degli atti richiamati su cui sijimcla 'ovviso dl l'amministrazione, non depositando la copia del processo verbale di constatazione, non ha consentito <<...ai giudici stessi di conoscere le motivazioni a sostegno della pretesa impositiva e, dunque. lo bontà di esse>> (pagina 7 del ricorso). E, coerentemente,
sentenza impugnata rileva che

la

motivazioni poste o

jòndamento della sentenza di primo grado sono ricollega/i/ (111,i
eccepita mancata allegazione de/processo verbale di con.s.tataziofrle
all’atto di accertamento ed alla previsione di detto obbligo
contenuta nell’art. 7 dello statuto del contribuente>>.
1.3.-L’appello dell’ufficio, dunque, correttamente ha in \ estito la
ratio decidendi, facendo leva sulla previa conoscenza da parte della
contribuente del processo verbale.
1.4.-Quanto, poi, alla censura, su cui sono specificamente
calibrati i quesiti che corredano il primo ed il quarto moti \ o. in
ordine alla mancanza di specificità dei motivi d’impugnazione
avverso la sentenza di primo grado, va ribadito che, come la Corte
ha già avuto occasione di chiarire, nel processo tributario, anche
qualora l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire
riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a
sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in
primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la
legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenere

assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 d.ieg.
RG n. 606207
Amielina- M

accertamento impugnato…>>, tanto che, chiosa la società.

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J!

31 dicembre 1992 n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve
contenere «i motivi specifici dell ‘impugnazione» e non
motivi»; e ciò in considerazione del carattere devolutivo pieno
dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al
controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado. ma rivolto

Cass. 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. 28 febbraio 201 l n. 4784).
2.-

Discende da quanto precede e, segnatamente,

dall’individuazione della ratio decidendi, secondo cui, si ribadisce.
<>, l’infondatezza del quinto motivo di ricorso, proposto e\
articolo 360, 10 comma, numero 3, c.p.c., col quale la società
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. per
essersi la sentenza pronunciata su una domanda mai formulat,i
dall’ufficio.
3.- Parimenti infondato è, poi il terzo motivo di ricorso, col
quale la società denuncia ex articolo 360, l° comma, numero 3.
c.p.c., la violazione dell’art. 2697 del codice civile, sostenendo che.
perché possa ritenersi assolto l’onere della prova incombente
sull’amministrazione, è necessario che agli atti di causa

sia

depositata una copia dell’atto o del documento cui l’atto imposiiivo
rinvia.
3.1.-Il quesito che correda il motivo è volto all’affermazione di
un principio apodittico ed assoluto, che non risponde alla norma
invocata, la quale, invece, fissa al giudice una regola di giudizio.
stabilendo il riparto dell’onere della prova.
4.-Infine, il sesto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, l”
comma, n. 5, c.p.c., col quale la società lamenta l’omessa o
insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo del
RG n. 6062,07
Angelina-Mar

SOI”C

ad ottenere il riesame della causa nel merito (in termini. fra molte.

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giudizio, in quanto la sentenza non ha tenuto conto degli argomenti
addotti dalla società a fondamento della detraibilità dell’imposta sui
valore aggiunto assolta, è inammissibile, perché non è corredato del
necessario quesito di fatto, richiesto a norma dell’articolo 366/)iN
per la cause ancora ad esso soggette, come quella in esame.

quesito di fatto anche quando l’indicazione del fatto decisivo
controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura: e
ciò in considerazione della ratio che sottende la norma in questioile.
associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla suprema
corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere.
dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso

dal

giudice di merito (Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
5.-Ne consegue il rigetto del ricorso.
5. /.-Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 12 novembre 2013.

4. /.-Sul punto, la Corte ha chiarito che occorre l’indica/ione del

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