Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1853 del 28/01/2010
Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
La Gisonni Antonio e C. s.a.s., con sede in (OMISSIS), in persona
del
legale rappresentante G.U., rappresentata e difesa per
procura a margine dei controricorso dagli Avvocati SARRO Carlo e
Emanuele D’Alterio, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza di
Spagna n. 35;
– ricorrente –
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco, rappresentato e difeso
dall’Avvocato BARONE Edoardo, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’Avvocato Enrico D’Annibale, in Roma, via E. Catalani n.
26;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 338/20/03 della Commissione tributaria
regionale della Campania, depositata il 10.6.2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 14
dicembre 2009 dal consigliere relatore Dott. BERTUZZI Mario;
Viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23.7.2004, la Gisonni Antonio e C. s.a.s.
ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 338/20/03 del 10.6.2003 che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui il Comune di Napoli le intimava il pagamento della TOSAP per l’anno 1994 per l’occupazione di un’area all’interno di una costruzione comunale attrezzata per il mercato ortofrutticolo sita alla via (OMISSIS).
Il Comune di Napoli si e’ costituito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa’ ricorrente denunzia nullita’ della sentenza, lamentando che nonostante la tempestiva comunicazione mediante deposito del cambio di studio del difensore non le sia stato mai notificato l’avviso di dell’udienza di trattazione del ricorso, omissione che le ha impedito di partecipare alla discussione e di svolgere le proprie difese. Il motivo e’ fondato.
Dall’esame degli atti di causa – consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato emerge infatti, da un lato, che il difensore della societa’ ricorrente aveva depositato, in data 30.10.2002, la comunicazione del proprio cambio di studio in (OMISSIS), e, dall’altro, la mancanza di prova dell’avvenuta comunicazione alla parte, presso il nuovo domicilio, dell’avviso contenente la data dell’udienza di trattazione del ricorso in appello, fissata per 27.5.2003, adempimento espressamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 e la cui mancanza ha impedito alla parte di partecipare all’udienza. Ne consegue, come questa Corte ha gia’ concluso in casi analoghi, la nullita’ sia dell’udienza di trattazione, che per estensione, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., della decisione di appello, essendo essa stata emessa senza che la parte fosse stata posta nella condizione di esercitare e facolta’ ad essa concesse dalla legge processuale a tutela del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. n. 13066 del 2006; Cass. n. 11014 del 2003; Cass. n. 8133 del 2001 ; Cass. n. 1229 del 2000).
Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione ed investe il merito della decisione impugnata, si dichiara assorbito.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza di appello cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del grado di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010