Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1853 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12691/2014 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO MARCHI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO; depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.D., fotografo libero professionista, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2008, la C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo sussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione, emergente dalla presenza di una lavoratrice dipendente, rispetto alla quale non era stata fornita la prova delle mansioni effettivamente svolte, e, per un anno di imposta (2005), di significativi compensi a terzi per collaborazioni.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata. Considerato in diritto

Il ricorrente, con i due motivi, censura la sentenza impugnata di omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

La prima censura è inammissibile per essere applicabile al ricorso (essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo l’undici settembre 2012) la nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8053/2014). Peraltro, anche a volere ritenere che, malgrado la rubrica, il ricorrente abbia voluto censurare l’omesso esame del fatto decisivo contenuto in documento allegato in atti, ovvero che la dipendente era stata assunta a part time con la qualifica di impiegata livello 4^ studi professionali il mezzo è comunque inammissibile, in quanto, a fronte dell’articolata motivazione resa sul punto dalla C.T.R., tende comunque ad una diversa valutazione dei fatti, tutti esaminati dal Giudice di appello.

In ordine alla dedotta violazione di legge è, invece, sufficiente richiamare l’ultimo arresto, sulla res controversa, delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP per il lavoratore autonomo, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che eplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio la motivazione adottata dal Giudice di appello (il quale ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione per la presenza di una dipendente, rispetto alla quale non era stata fornita la prova sulle effettive mansioni svolte, e, per un’annualità di elevati compensi in favore di terzi collaboratori) rimane esente da censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, attesa la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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