Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1853 del 21/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 21/01/2022), n.1853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9444-2020 proposto da:

D.M.C.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO DI MICHELE;

– ricorrente –

contro

P.S., UNIPOL SAI S.p.a.. – già Milano Assicurazioni s.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 162/2019 del TRIBUNALE di LANUSEI depositata

il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso depositato il 17 luglio 2008 L.A.B. e D.M.G., quali genitori legalmente rappresentanti la figlia minorenne D.M.C.J., nonché D.M.G. in proprio quale proprietario del ciclomotore, adivano il giudice di pace di Lanusei per ottenerne la condanna di P.S. e della sua compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati da un sinistro stradale avvenuto l’11 dicembre 2006, consistito in uno scontro tra il ciclomotore di D.M.G., condotto dalla figlia D.M.C., e un’automobile Fiat 600 di proprietà del P., che pure la conduceva.

I convenuti si costituivano, resistendo.

La causa dapprima, per incompetenza territoriale eccepita, veniva trasferita al giudice di pace di Tortolì, che ne effettuava l’istruttoria; incorporato poi tale giudice di pace nel giudice di pace di Lanusei, quest’ultimo con sentenza n. 29/2017 rigettava la domanda.

Proponevano appello D.M.C.J. e D.M.G.; resistevano P.S. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A., succeduta a Milano Assicurazioni S.p.A..

Il Tribunale di Lanusei rigettava il gravame con sentenza del 13 agosto 2019.

In particolare, con accurata motivazione, il giudice d’appello ha effettuato un’attenta ricostruzione dei fatti, richiamando con specificità le dichiarazioni testimoniali raccolte, per ritenere, in sostanza, superflue ulteriori incombenze istruttorie e confermare la prima decisione.

D.M.C.J. e D.M.G. hanno presentato ricorso articolato in sei motivi, dal quale gli intimati non si sono difesi.

Tutti i motivi contengono, con assoluta evidenza, censure direttamente fattuali, volte ad ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella realmente accurata, dettagliata e logica – compiuta dal giudice d’appello, così da perseguire, ictu oculi si ripete, in questa sede un inammissibile terzo grado di merito.

Inammissibile, pertanto, deve essere qualificato il ricorso, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali per difetto di resistenza degli intimati.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2022

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