Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18529 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n.

9, rappresentato e difeso dagli avvocati Cecinelli Guido e Mazzotta

Fulvio, giusta procura speciale in calce al ricorso, che dichiarano

di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.

(OMISSIS) e agli indirizzi di p.e.c. fulviomazzotta.ordinedegli

avvocatiroma.org e guidocecinelli.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

D.A., domiciliata in Roma presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Melillo

Antonio, giusta procura speciale in calce al controricorso, che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. antoniomelillo.avvocatinapoli.legalmail.it e al fax n.

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2345/2015 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 17 aprile 2015 e depositata il 22 maggio 2015, n.

R.G.4762/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso del 26 ottobre 2009, notificato il 29 ottobre 2009, G.M. adiva il Tribunale di Napoli per chiedere, nei confronti della moglie D.A., la separazione giudiziale e l’affidamento esclusivo dei figli Ma. e F..

2. Il Tribunale partenopeo, con sentenza n. 10366/2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito al G.; l’affidamento del figlio minore F. ad entrambi i coniugi con residenza privilegiata presso la madre; imponeva a carico di G.M. un assegno mensile onnicomprensivo di mantenimento di Euro 1.500, di cui Euro 600 per il contributo al mantenimento di ogni figlio e Euro 300 per il contributo al mantenimento della moglie; condannava il G. al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso tale sentenza veniva proposto gravame dal G. davanti alla Corte d’Appello di Napoli con atto depositato il 26 febbraio 2015 chiedendo di addebitare la separazione alla moglie, ovvero pronunciare la separazione senza addebito, di ridurre gli assegni a suo carico e di compensare le spese.

4. La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello e condannato il G. alle spese del procedimento.

5. Avverso la sentenza d’appello il G. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell’erronea lettura e valutazione delle cause della rottura del legame coniugale rilevando che i comportamenti ascrittigli (relazioni extraconiugali e abbandono della residenza familiare) intervennero quando era già irreversibile la crisi del matrimonio mentre la controparte non ha assolto in alcun modo all’onere di provare il nesso di causalità fra le dedotte violazioni dei doveri coniugali e la crisi del rapporto. Con il secondo motivo il ricorrente censura come illegittima la quantificazione dell’assegno di mantenimento perchè del tutto sproporzionata in eccesso rispetto alla sua condizione economica. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la mancata compensazione e l’eccessiva liquidazione delle spese compiuta dal giudice di primo grado e il mancato accoglimento dell’appello sul punto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

9. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili. La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, implica che il ricorso per cassazione possa essere proposto soltanto quando vi sia un omesso esame circa un fatto decisivo ovvero quando si contesti l’esistenza stessa della motivazione (Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014). Nel caso di specie la sentenza d’appello è stata adeguatamente motivata in conformità all’orientamento consolidato secondo cui l’addebito va attribuito al coniuge che sia venuto meno ai doveri matrimoniali con condotte che abbiano causalmente inciso sulla frattura del rapporto matrimoniale e tale nesso di causalità è stato ritenuto non solo implicito nella gravità delle condotte del G. ma anche esplicitamente provato dalle deposizioni testimoniali raccolte.

10. Non è chiaro cosa intenda il ricorrente con la denominazione del secondo motivo di ricorso “Giudicato illegittimo in merito alla quantificazione dell’assegno di mantenimento – decisione morale e non giuridica”. In ogni caso non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna trascuratezza valutativa o sovrapposizione di contenuti morali da parte dei giudici di merito per ciò che concerne la quantificazione dell’assegno di mantenimento che appare del tutto modesta per la quota destinata alla D. e quindi perfettamente sostenibile sulla base del reddito e delle capacità economiche del G., così come non può considerarsi insostenibile economicamente e sproporzionata rispetto alle reali esigenze dei due figli adolescenti, anche in relazione alla loro estrazione sociale e alle spese connesse agli studi superiori e alla formazione professionale, la liquidazione della quota dell’assegno destinato al mantenimento dei figli.

11. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la sua mancanza di specificità circa la dedotta errata applicazione del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 5.000 Euro di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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