Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18529 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 25117-2015 proposto da:
A.G., titolare dell’omonima Farmacia, DIAGNOSI 80 DI
MARIANNA PAGANO & C. SAS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, MERIDIAL SRL AMBULATORIO DI NEFROLOGIA ED EMODIALISI,
in persona del legale rappresentante pro tempore, CASA DI CURA PROF.
DOTT. L.C. SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, CASA DI CURA PRIVATA MALZONI DI AGROPOLI SPA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato, GENNARO BORRIELLO, giusta procure in calce al
ricorso, avv. LUIGI GRISANTI, in proprio, rappresentato e difeso da
sè stesso giusta procura speciale in calce al ricorso, avv. NICOLA
CARBONE, in proprio, rappresentato e difeso da sè stesso giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, in persona del Commissario
straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa dagli
avvocati GENNARO SASSO, EMMA TORTORA, VALERIO CASILLI, WALTER MARIA
RAMUNNI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;
– intimata –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ANNA MARIA
SOLDI che chiede alla Corre di Cassazione, riunita in camera di
consiglio, di dichiarare la inammissibilità del ricorso;
avverso l’ordinanza n. 77/2015 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il
15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIMA SCRIMA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. A.G., titolare dell’omonima Farmacia, DIAGNOSI 80 di Marianna Pagano & C. s.a.s., MERIDIAL S.r.l. Ambulatorio di Nefrologia ed Emodialisi, Casa di Cura prof. dott. L.C. S.r.l., Casa di Cura privata Malzoni di Agropoli S.p.a., avv. Luigi Grisanti, in proprio, e avv. Nicola Carbone, in proprio, hanno proposto regolamento di competenza nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Salerno e della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e avverso l’ordinanza del 15 settembre 2015, con la quale il G.E. presso il Tribunale di Siena ha riunito alla causa RG ES n. 77/15 le cause RG ES nn. 78/15, 79/15, 80/15 e 83/15, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione al procedimento espropriativo promosso ai sensi dell’art. 543 c.p.c. e ss. e ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Salerno, ritenendo che l’art. 26 bis c.p.c. si riferisca alle sole Pubbliche Amministrazioni statali, centrali o periferiche, e agli Enti locali territoriali non aventi elementi di similarità con le ASL, “che si caratterizzano… per essere enti pubblici economici esercenti la loro attività “utendo iure privatorum”, che “le ASL di Salerno non siano pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., comma 1, che non “sussistano leggi speciali che in tal senso espressamente deroghino a tale norma” e che “il semplice fatto che BANCA MPS sia loro tesoriere non rappresenta giusto motivo per derogare a quanto sopra detto”.
L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha notificato ai ricorrenti e all’intimata controricorso, depositato in cancelleria oltre il termine di cui all’art. 47 c.p.c., u.c..
Il P.M. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza.
2. Va ribadito in questa sede il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale il disposto di cui all’art. 47 c.p.c., u.c. per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso; inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte – come nel caso all’esame -, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass., ord. 21/12/2010, n. 25891; Cass. 18/04/2000, n. 5030).
3. Come pure sostenuto dal P.G., secondo l’orientamento pressochè univoco della giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, l’ordinanza con cui il G.E. afferma o nega la propria competenza ha carattere ordinatorio e, oltre a poter essere revocata dallo stesso giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 487 c.p.c., è comunque impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (Cass., ord., 30/08/2004, n. 17444; Cass., ord., 23/07/2010, n. 17462; Cass., ord., 26/07/2011, n. 16292; Cass., ord., 23/10/2015, n. 21665).
4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza.
5. Le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016