Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18529 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18529 Anno 2018
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 5238-2016 proposto da:
TERRACINA SARA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROSANNE MARIE DI
VITA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MARANNANO ROSARIO, considerato domiciliato ex lege in
2018
646

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ALAIMO
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2015 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 13/07/2018

di PALERMO, depositata il 07/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/02/2018 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;

,

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RITENUTO CHE
1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 345/2015,
in riforma della pronuncia emessa in data 25/3/2010 dal Tribunale
di Termini Innerese ha revocato il decreto ingiuntivo emesso da
quello stesso Tribunale il 6/12/2007 su ricorso di Sara Terracina,
qualificatasi creditrice nei confronti di Rosario Marannano della
somma di euro 25 mila in forza di una scrittura privata di

stessa da quest’ultimo rilasciati.
2.La Terracina propone ricorso per cassazione avverso la
suindicata sentenza della Corte territoriale, articolando 3 motivi.
Il Marannano resiste con controricorso.
La Terracina deposita memoria, nella quale insiste nei motivi
di ricorso, controdeducendo alle argomentazioni avversarie.

CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione
all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto
decisivo e controverso.
Lamenta che la Corte di merito ha omesso di considerare la
sua dichiarazione di volersi avvalere della scrittura privata, della
quale aveva chiesto la verificazione in comparsa di costituzione e
risposta 29/04/2008 (ribadendo poi la richiesta in sede di
successiva memoria istruttoria 24/10/2008 e in sede di
precisazione delle conclusioni).
1.2. Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360
comma 1 n. 5 e n. 3 c.p.c., vizio di omesso esame di un fatto
decisivo e controverso; nonché violazione e falsa applicazione
dell’art. 2702 c.c..
Lamenta che la Corte ha omesso di considerare il fatto che il
Marannano, dopo aver disconosciuto in una sua prima difesa
l’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla citata scrittura
privata, in sede di successiva memoria istruttoria 24/9/2008, pu
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ricognizione di debito e di due assegni bancari postdatati, alla

negando la paternità della dichiarazione debitoria, aveva
riconosciuto espressamente l’autenticità della sottoscrizione
(ammettendo di aver apposto 3 firme sul retro della fotocopia degli
assegni circolari, che erano stati da lei negoziati per acquisire la
disponibilità della somma data in prestito; e non provando,
mediante querela di falso, di avere firmato un foglio non ancora
riempito o di averlo riempito in forza di una intervenuta

1.3. Con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli
artt. 1237 c.c. e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto
decisivo e controverso.
Si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che il suo
credito scaturiva dai due assegni bancari (emessi rispettivamente
in data 30/8/2003 ed in data 30/9/2003 e dell’importo
rispettivamente pari ad euro 15 mila ed euro 10 mila) che a lei
erano stati consegnati dal Marannano. Sostiene che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il suo credito
scaturiva dalla scrittura privata 13/1/2003 (in suo possesso, già
azionata con il monitorio, esibita in primo grado all’udienza del
20/5/2008 ed il cui contenuto è stato integralmente trascritto in
ricorso), con la quale il Marannano si era impegnato a restituire la
somma di euro 25 mila entro il 13/7/2003. Gli assegni bancari, in
tesi della ricorrente, costituivano una mera modalità di pagamento
dell’obbligazione, con la conseguenza che la restituzione degli
stessi al Marannano non avrebbe potuto integrare la fattispecie
prevista dall’art. 1237 c.c. (tanto più che quest’ultimo non aveva
mai neppure dedotto di essere in possesso degli originali degli
assegni bancari). E la Corte non avrebbe considerato che dalla nota
21/5/2008 della Filiale di Cefalù del Monte dei Paschi di Siena
risultava che detti assegni, in quanto privi di provvista, non erano
stati pagati (ed anzi erano stati annullati su richiesta del
Marannano).
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pattuizione).

2.11 ricorso è inammissibile.
Con particolare riferimento al primo motivo, va osservato
che la doglianza della ricorrente si sostanzia nell’ascrivere alla
Corte di merito di aver fondato l’impugnata pronunzia sull’erroneo
presupposto che

non fosse stata richiesta la verificazione

dell’autenticità della sottoscrizione apposta dal Marannano in calce
alla scrittura privata, laddove la ricorrente deduce di aver formulato

giudizio di primo grado (v. pag. 10 ricorso).
A tale stregua, oltre a non risultare indicato come, dove e
quando tale istanza è stata formulata (in violazione dell’art. 366, 10
co. n. 6, c.p.c.), vale l’assorbente rilievo che tale censura
inammissibilmente si sostanza in realtà in un vizio revocatorio ex
art. 395, 1° co. n. 4 c.p.c. (cfr. Cass., 29/9/2016, n. 19297).
Va in ogni caso posto in rilievo che il vizio di motivazione ex
art. 360, 10 co. n.5, c.p.c. ratione temporis applicabile non può
essere fatto valere in relazione alla dedotta erronea valutazione
delle prove (nel caso, quella documentale) (v. Cass., Sez. Un.,
7/4/2014, n. 8053).
Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al terzo
motivo, che la ricorrente nemmeno indica dove, come e quando sia
stata prodotta la ricognizione di debito posta a fondamento della
sua domanda, in violazione di quanto prescritto dall’art. 366, 1° co.
n. 6, c.p.c.
Va altresì posto in rilievo che non risulta idoneamente
censurata la ratio decidendi secondo cui gli assegni in originale non
erano nella disponibilità del creditore (v. sentenza, p. 4, dove si
legge che “avendo la Terracina, come pacifico, restituito i titoli,
opera a favore dello stesso Marannano il disposto dell’art. 1237
c.c.»).
3.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del
ricorso.

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tale istanza già nella comparsa di costituzione e risposta nel

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, che liquida in euro 3.000, per onorari, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati

controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citat
art. 13.
Roma, 23 febbraio 2018.

in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore del

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