Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18529 del 10/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in
persona del Ministro e del Direttore pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
contro
Magica s.r.l. con sede in (OMISSIS), in persona della sig.ra
M.F., procuratrice speciale a mezzo atto del notaio
Vincenzo Calmieri registrato a Lugano il 25.5.2004 al n. 627 serie 2,
del legale rappresentante sig. B.R., rappresentata e
difesa per procura in calce al controricorso dagli Avvocati Luciana
Benzi e Francesca Foschini, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’Avvocato Camilla Bovelacci in Roma, via Quintino Sella n.
41.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/1/06 della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, depositata l’8 maggio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17
giugno 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
Viste le conclusioni del P.M.. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. De Nunzio Vladimiro, che ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25.5.2006. il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 34/1/06, depositata l’8 maggio 2006, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso della Magica s.r.l. per l’annullamento dell’avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni con il quale l’Agenzia delle Entrate di Lugo aveva recuperato a tassazione imposte di bollo e di registro relative ad una serie di atti posti in essere dalla società nel 1998 tra cui alcune delibere assembleari che disponevano finanziamenti da parte dei soci, ritenuti soggetti all’imposta ai sensi dell’art. 9.
Parte 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
la società Magica resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame dei motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, essendosi l’Avvocatura dello Stato avvalsa della facoltà di teletrasmissione del ricorso prevista dalla L. n. 664 del 1986, art. 7.
L’atto depositato risulta firmato dal solo funzionario ricevente, ma non anche sottoscritto, come richiesto dalla legge, dall’avvocato dello Stato estensore del ricorso.
In proposito questa Corte, con un orientamento che il Collegio condivide in quanto pienamente aderente al dettato normativo, ha già chiarito che nell’ipotesi in cui l’Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione di cui alla L. 15 ottobre 1986, n. 664 per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, il ricorso per cassazione, trasmesso a mezzo fax, che non contenga la chiara indicazione e la firma dell’estensore dell’atto originale, ancorchè sottoscritto dal funzionario dell’Avvocatura ricevente con la attestazione di conformità all’originale, viola la prescrizione contenuta nel comma quarto dell’ari. 7 della citata legge e pertanto, è inammissibile, attribuendo la legge alla copia fotoriprodotta dichiarata conforme dall’avvocato dello Stato ricevente, piena efficacia, a condizione che risulti l’indicazione e la firma dell’estensore dell’atto originale (Cass. S.U. n. 29 dei 2000; Cass. n. 13116 del 2003).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle parti ricorrenti, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e contributi di legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010