Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18529 del 10/07/2019

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 10/07/2019), n.18529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7341/2018 proposto da:

Banco Bpm Spa, in persona del rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Tommaso Salvini 55 presso lo

studio dell’avvocato D’Errico Carlo che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Cristina Biglia e Giuseppe Mercanti, in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 18646/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

udito l’Avvocato CARLO D’ERRICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha chiesto l’inammissibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 18846 del 17/527/7/2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da T.L. e assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Banco Popolare società cooperativa avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 8/10/2013 e ha condannato il ricorrente T. al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, ovvero per correzione di errori materiali ex art. 287 c.p.c., notificato in data 27/2/2018, Banco BPM s.p.a., società succeduta a Banco Popolare soc.c.oop in forza di atto di fusione, proponendo due motivi.

L’intimato T.L. non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente BPM prospetta alternativamente errore materiale o errore revocatorio per l’omessa liquidazione delle spese di iscrizione a ruolo sostenute dalla Banca a fronte della proposizione del ricorso incidentale condizionato e comunque per l’omessa condanna del sig. T. a rimborsare tale importo alla Banca (Euro 27.000 per bolli, Euro 1.320,00 per contributo unificato ed Euro 200,00 per integrazione contributo).

1.1. Ai sensi dell’art. 391 bis, se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss..

Si ha errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, ex art. 395 c.p.c., n. 4, quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicchè i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Sez.3, 06/12/2018, n. 31563).

1.2. L’errore denunciato dal ricorrente con il primo motivo non sussiste, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, per vero menzionata dalla stessa ricorrente, secondo cui il provvedimento giudiziale recante condanna alle spese giudiziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all’iscrizione a ruolo, seppur non esplicitamente indicati.

Infatti, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del D.M. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento (Sez. 6, 10/02/2016, n. 2691).

In altri termini, la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l’iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all’ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz’altro giustificativa, anche sotto il profilo dell’efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita.

Il contributo unificato atti giudiziari, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, costituisce infatti un’obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell’obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Sez.6, 20/11/2015, n. 23830).

1.3. Il primo motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta alternativamente errore materiale o revocatorio perchè la Corte aveva erroneamente attribuito al ricorrente principale T., e non ad essa controricorrente e ricorrente incidentale il deposito di memoria in sede di legittimità, ovvero del fatto supposto a fondamento della non necessità di liquidare le spese della fase di sospensiva ex art. 373 c.p.c.; la ricorrente comunque lamenta la mancata liquidazione di tali spese e l’omessa condanna del T. al relativo rimborso.

2.1. L’errore materiale relativo alla memoria in data 4/5/2017 è effettivamente stato commesso dalla Corte che, a pagina 2, p. 3, 24 rigo, ne ha erroneamente attribuito il deposito al ricorrente principale e non alla controricorrente ricorrente incidentale (doc.M allegato al ricorso), che aveva anche notificato a controparte nota ex art. 372 c.p.c. di deposito documentale relativa agli atti e alle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Milano (doc. N. allegato al ricorso).

2.2. E’ indubbio che la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetti esclusivamente alla Corte di Cassazione nell’ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione (Sez.6, 24/10/2018, n. 26966).

Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato (Sez.3, 04/10/2018, n. 24201, Sez. 6, 20/10/2015, n. 21198); la richiesta di liquidazione è perciò esaminabile a condizione che l’interessato – nel proporre la relativa istanza – produca i documenti attinenti al procedimento ex art. 373 c.p.c. nel rispetto della prescrizione dell’art. 372 c.p.c., comma 2, (cioè con notifica mediante elenco alle altre parti). Deve, infatti, considerarsi che la liquidazione delle spese del processo va fatta d’ufficio e l’istanza dell’interessato ha il solo scopo di richiedere l’attivazione di tale potere officioso. Tale principio vale anche in relazione a quelle ex art. 373 c.p.c. in relazione alle quali i documenti in questione sono già noti a controparte (Sez.un. 09/07/2009, n. 16092).

2.3. L’asserito errore revocatorio deve ritenersi dimostrato, poichè risulta in modo evidente che la Corte non ha tenuto presente anche le spese del procedimento inibitorio ex art. 373 c.p.c. allorchè ha disposto la condanna di T.L. a rifondere le spese della controricorrente, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori.

L’errore materiale nell’attribuzione della memoria costituisce un grave indizio in tal senso, poichè dimostra che la Corte non ha preso in esame la richiesta di rifusione delle spese in questione e la documentazione, debitamente sottoposta al contraddittorio, ad essa correlata.

A ciò occorre aggiungere, oltre al totale silenzio serbato sul punto nel provvedimento di liquidazione, la considerazione dell’entità della somma globalmente liquidata per compensi (Euro 4.000,00) che appare evidentemente incongrua a rifondere anche le spese del procedimento inibitorio in questione.

Pertanto la decisione sulle spese aggredita in revocazione è basata sull’inesistenza di un fatto (le spese di resistenza in inibitoria ex art. 373 c.p.c.) la cui verità è positivamente stabilita.

3. Il ricorso va quindi accolto quanto alla correzione dell’errore materiale e al secondo motivo.

La sentenza n. 18853/2017 della Corte di Cassazione deve pertanto essere cassata limitatamente alla regolazione delle spese, e la Corte, decidendo sul ricorso n. 1887/2014, liquida a favore della parte ricorrente la somma di Euro 7.000,00 per compensi, in luogo di quella di Euro 4.000,00, ferme le restanti statuizioni.

P.Q.M.

LA CORTE

ordina la correzione dell’errore materiale contenuto a pagina 2, p. 3, 24 rigo, della sentenza impugnata con la sostituzione della parola “principale” con la parola “incidentale”;

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza n. 18853/2017 della Corte di Cassazione, limitatamente alla regolazione delle spese, e, decidendo sul ricorso n. 1887/2014, liquida la somma di Euro 7.000,00 per compensi, ferme le restanti statuizioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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