Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18529 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13229-2018 proposto da:

MOBILNOVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MADEO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO PROVIS SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABIO FUGAZZA, VINCENZO BERGAMASCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Mobilnova S.r.l. impugnava, di fronte alla Corte d’Appello di Perugia, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 11 e 12, il lodo arbitrale sottoscritto in data 25.11.2015, previa attivazione della clausola arbitrale di cui al contratto di leasing stipulato, nel 2005, tra la Mobilnova S.r.l. e il Mediocredito italiano S.p.A., lodo con il quale erano state rigettate tutte le domande svolte dalla predetta società aventi ad oggetto l’accertamento dell’usurarietà degli interessi pattuiti con conseguente dichiarazione di nullità delle relative clausole e con condanna del Mediocredito S.p.A. alla restituzione della somma pagata a titolo di interessi.

In particolare, la Mobilnova S.r.l. eccepiva la nullità del predetto lodo per motivazione contraddittoria, così da non rendere possibile la ricostruzione logico-giuridica posta a base della pronuncia, avendo il Collegio arbitrale considerato rilevante ed indispensabile la CTU ed avendone poi ignorato il contenuto, nonchè per avere, prima, evidenziato il superamento del tasso soglia e, dopo, sostenuto che era impossibile verificare detto superamento, non avendo le parti fornito l’evidenza dell’andamento del contratto, e per avere sostenuto l’equiparabilità degli interessi moratori ad una penale, negandone poi tale natura; la Mobilnova eccepiva, altresì, la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12 per non essersi espresso il Collegio arbitrale in ordine all’individuazione del tasso soglia e al suo superamento; chiedeva pertanto, previa sospensione dell’esecutività de lodo, di dichiararne la nullità e nel merito di accogliere tutte le domande dalla stessa svolte, con vittoria di spese.

La Corte d’Appello di Perugia, dopo aver rigettato l’istanza di sospensiva dell’esecutività del lodo, respingeva l’impugnazione, statuendo che, essendo il giudizio d’impugnazione del lodo arbitrale a critica vincolata, con motivi di nullità tassativamente indicati dalla legge, nella specie era insussistente il vizio denunciato, in quanto il vizio ex art. 829 c.p.c., n. 11, contempla la contraddittorietà all’interno del dispositivo o tra la motivazione ed il dispositivo e non quella all’interno della motivazione, eccepita dalla ricorrente, salvo per l’ipotesi di motivazione del tutto carente, il che nella specie non ricorreva, avendo il Collegio motivatamente escluso il superamento del tasso soglia nella pattuizione degli interessi di cui al contratto di leasing in oggetto. La Corte territoriale poi riteneva insussistente anche il vizio di omessa pronuncia, avendo il Collegio arbitrale pronunciato sulla questione, ritenendo non ricorrente l’invocato superamento del tasso-soglia.

Avverso la suddetta sentenza la Mobilnova S.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo nei confronti della Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. quale avente causa di Mediocredito Italiano S.p.A., che resiste con controricorso.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo ed unico motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’Appello del tutto omesso di motivare le ragioni in base al quale ha escluso che la contraddittorietà interna del lodo arbitrale impugnato fosse tale da far discorrere di motivazione solo apparente e perciò radicalmente mancante.

Preliminarmente, è pacifico che l’impugnazione del lodo arbitrale è stata effettuata, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., nn. 11 e 12, nel testo novellato (D.Lgs. n. 40 del 2006), cosicchè non si pone neppure una questione di ammissibilità di un’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (ad es. sulla base di una clausola compromissoria, inserita nel contratto di leasing, anteriormente alla novella n. 40/2006).

Tanto premesso, la sentenza risulta conforme al consolidato orientamento di questo giudice di legittimità secondo il quale, in tema di impugnazione del lodo arbitrale: 1) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonchè per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall’art. 829 c.p.c., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al D.Lgs. n. 40 del 2006); 2) avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in relazione alla sanzione di nullità prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, (nel testo vigente anteriormente alla Novella n. 40/2006), per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, sostanzialmente corrispondente al nuovo art. 829 n. 11 c.p.c., tale nullità, si è chiarito, non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l'”iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. 3768/2006; Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016); 3) il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile al vecchio art. 829 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 823 stesso codice, n. 3, è stato ravvisato soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass.12232/2018; Cass. 6986/2007).

Ora, la Corte distrettuale, in applicazione coerente dei principi espressi da questa Corte, ha esaminato le doglianze avanzate con il gravame, con le quali era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, prospettandosi altresì il vizio di omessa pronuncia su alcuni aspetti della controversia, escludendone la ricorrenza all’esito di un richiamo, pur sintetico, alle argomentazioni svolte dagli arbitri.

Il lodo arbitrale non poteva ritenersi nullo per intrinseca contraddittorietà della motivazione e quindi mancanza assoluta della motivazione, avendo il collegio arbitrale ritenuto, all’esito di CTU, non superato il tasso soglia ai fini dell’usura.

Stante in effetti la tassatività dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale per nullità e del vizio di cui all’art. 829 c.p.c., n. 11 (e n. 12, stessa norma, vizio del pari escluso, sulla base dell’implicito rigetto delle altre eccezioni di nullità della delibera a fronte della ritenuta sua validità, sotto il profilo formale e della esclusione di un conflitto di interessi), nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, se una motivazione del lodo c’è, condivisibile o meno che sia, essa è intangibile, essendo l’impugnazione del lodo arbitrale per nullità un’impugnazione a critica ristretta.

La ricorrente si limita a contestare la motivazione apodittica adottata dalla Corte d’appello ma reitera la propria deduzione, di merito, in ordine al fatto che il consulente tecnico avrebbe accertato un TEG contrattuale ultrasoglia ed avrebbe condotto la propria analisi su documenti prodotti da MCI (oggi Provis), attestanti l’andamento del rapporto, e che, ciononostante, il Collegio arbitrale avrebbe concluso per la non usurarietà del contratto ed avrebbe rilevato il mancato assolvimento da parte di Mobilnova all’onere di provare il suo adempimento.

Ora, tale deduzione non risponde ai motivi di nullità tassativamente indicati dall’art. 829 c.p.c., attenendo alla valutazione dei fatti e delle prove, e comunque è recisamente contestata dalla controricorrente (la quale ha riportato le conclusioni espresse nell’elaborato peritale ed ha affermato che il lodo e la perizia del consulente sono del tutto conformi).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, ed Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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