Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18529 del 02/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18529 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 21055-2012 proposto da:
FICARRA GIOVANNA ANTONINA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTEBELLO 8, presso lo stucio dell’avvocato
PAOLO FRANCESCO PARISI, rappresentata e difesa dall’avvocato
RUSSO PASQUALE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI
CLEMENTINA, – EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

GICR

Data pubblicazione: 02/09/2014

r

– conetvicortente avverso la sentenza n. 255/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 26.1.2012, depositata il 23/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli
scritti.

Ric. 2012 n. 21055 sez. ML – ud. 01-07-2014
-2-

dell’I. /07/2014 dal Consigliere Relatore Don. IRENE TRICOMI;

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
Ficarra Antonina Giovanna impugna la sentenza della Corte d’Appello di
Palermo n. 255/11 con la quale rigettandosi l’appello dalla stessa proposto veniva
confermata la sentenza n. 4931/10 del Tribunale di Palermo.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dalla Ficarra
volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca della pensione di inabilità e
della indennità di accompagnamento (attribuitele dal 1° agosto 2901) intervenuta con
provvedimento prefettizio del 22 dicembre 2008, con conseguente insussistenza
dell’obbligo di restituzione degli importi percepiti quantificati in curo 68.974,12.
Per la cassazione della sentenza d’appello la Ficarra propone un motivo di
ricorso con cui deduce genericamente la violazione ed errata applicazione delle norme
di diritto e si duole della ritenuta tardività della produzione di copia conforme del
verbale di visita medica.
Resiste con controricorso l’INPS che deduce in via preliminare l’inammissibilità
del ricorso per la genericità delle censure e l’irrilevanza del verbale sanitario in quanto
in grado di appello veniva espletata CTU che escludeva la sussistenza dei presupposti
per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Occorre premettere che la Corte d’Appello nella sentenza impugnata affermava
come la revoca delle prestazioni avveniva in ragione del mancato rinvenimento del
verbale di visita medica del 3 gennaio 2001 che avrebbe accertato i requisiti sanitari per
la concessione delle provvidenze economiche in questione. La Ficarra si limitava ad
allegare, al ricorso di primo grado, una copia del verbale di visita collegiale priva di
qualsiasi certificazione di conformità all’originale.
Nel corso del giudizio la Ficarra chiedeva di produrre copia conforme ma tale
produzione veniva ritenuta tardiva in quanto la stessa non aveva dimostrato di aver
chiesto tempestivamente all’ASP il rilascio di tale copia e, quindi, il ritardo nella
produzione doveva imputarsi alla Ficarra.
La Corte d’Appello rilevava, quindi che il ctu nominato in primo grado, sulla
base di accurate indagini medico-legali aveva accertato che la Ficarra, affetta da
“disturbo depressivo maggiore in soggetto con caratteristiche istrioniche di personalità,
artropatie multiple ed artrite all’estremità”, non presentava i requisiti previsti per la
pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento, non essendovi i segni di “turbe
comportamentali con grave disorganizzazione della vita sociale, né della ipertrofia degli
arti”, segnalati dalla copia del verbale prodotta in atti e dovendosi valutare il grado
complessivo di invalidità nella misura dell’80%.
Tale giudizio veniva condiviso dalla Corte d’Appello atteso che i rilievi
formulati nell’arco dell’appello, alla luce della CTP, erano stati smentiti dai chiarimenti
depositati, già in primo grado, dal CTU (relazione suppletiva del 21 settembre 2010),
alle cui argomentazioni in quanto esaustive sotto ogni profilo della problematica
esaminata, il Collegio aderiva.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Con l’unico motivo di ricorso la Ficarra si duole della ritenuta tardività della
produzione della copia conforme del verbale sanitario. In tal modo la ricorrente non
tiene conto che la Corte d’Appello non riconosce al verbale sanitario l’autenticità della
copia conforme e ritiene tardiva la produzione della copia conforme in quanto anche la
domanda di tale copia interveniva tardivamente, ma fonda la conferma della sentenza di
primo grado anche sull’assenza del requisito sanitario, in ragione della CTU disposta in
i

residente

primo grado, approfondita in appello in esito alle osservazione del CTP che teneva
conto di quanto riportato nella copia informale del verbale sanitario.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, ove la sentenza sia sorretta da
una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e
logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di
una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la
quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe
produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 3386 del 2011)».
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che . precedono e le
conclusioni del consigliere relatore.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., introdotta dall’art. 42,
comma 11, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Cosi deciso in Roma, il 1° luglio 2014

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