Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18528 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.26/07/2017),  n. 18528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, rappresentato e difeso dagli avv.ti GEMMA PATERNOSTRO

(P.E.C. GEMMAPATERNOSTRO-ORDINEAVVOCATIROMA.ORG) E GIAMPAOLO BALAS

(PE.C. GIAMPAOLOBALAS-ORDINEAVVOCATIRIMA.ORG) giusta procura

speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax. n. e alla p.e.c.;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 593/15 della Corte di appello di Venezia,

emessa il 4 febbraio 2015 e depositata il 9 marzo 2015, n. R.G.

2199/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1152/14, ha determinato in 2.800 Euro il contributo mensile al mantenimento dei figli a carico di R.G. e in 500 Euro mensili l’assegno divorzile in favore di M.A..

2. Ha proposto appello il R. lamentando l’erronea valutazione del proprio reddito effettuata dal Tribunale e la mancata considerazione delle esigenze economiche della sua nuova famiglia oltre che di quelle personali e professionali. In particolare ha contestato l’inclusione nel reddito degli accantonamenti per previdenza erroneamente ritenuti come volontari. Ha chiesto la riduzione a 1.800 Euro mensili del contributo al mantenimento dei figli e a 300 dell’assegno di divorzio.

3. Ha proposto appello incidentale la M. deducendo la mancata considerazione di redditi occulti del R. e chiedendo l’elevazione rispettivamente a 3.500 e 1.500 del contributo in favore dei figli e dell’assegno di divorzio.

4. La Corte di appello di Venezia ha respinto entrambi gli appelli e compensato le spese del giudizio.

5. Ricorre per cassazione R.G. affidandosi a quattro articolati motivi di impugnazione illustrati con memoria difensiva.

6. Non svolge difese M.A..

Diritto

RITENUTO

che:

7. Con i primi tre motivi di ricorso R.G. censura la decisione della Corte di appello per aver considerato nell’ammontare del suo reddito disponibile il versamento mensile di 1.000 euro a titolo di contributi previdenziali risultante dalla dichiarazione dei redditi. Sostiene il ricorrente trattarsi di contributi obbligatori che come tali non possono essere considerati una quota del reddito disponibile e attribuisce a una erronea lettura della dichiarazione dei redditi la qualificazione degli stessi come contributi volontari. Il ricorrente ritiene che per effetto di tale erronea decisione la Corte di appello ha violato le norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (art. 10 T.U.I.R.), le norme sulla tutela previdenziale obbligatoria per i promotori finanziari (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 196 e della L. 22 luglio 1996, n. 613) nonchè sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 1). Il ricorrente denuncia altresì la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per omessa e/o apparente motivazione, manifesta o irriducibile contraddittorietà ovvero contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, vizio per motivazione perplessa o incomprensibile, anche con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4 quanto alle ragioni espresse dalla Corte di appello per includere i versamenti in questione nel reddito disponibile. Infine ritiene violato l’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto storico determinante ai fini della decisione ovvero la sussistenza o meno della “previdenza volontaria” nella dichiarazione dei redditi.

8. I motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni. La deduzione di violazioni di legge di cui al primo motivo di ricorso è del tutto indeterminata alla luce della giurisprudenza secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. civ. n. 24298 del 29 novembre 2016).

9. La deduzione di un vizio di legge derivante dalla carenza totale o dall’apparenza della motivazione o della sua contraddittorietà appare indeterminata e contraria ai requisiti richiesti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In ogni caso si tratta di censura infondata perchè la motivazione della inclusione nel reddito disponibile dei versamenti “previdenziali” risultanti dalla dichiarazione dei redditi è stata chiaramente riferita alle valutazioni espresse dal C.T.U. che dovevano quindi essere specificamente contestate dal ricorrente mentre nessun accenno è stato fatto nel ricorso neanche al contenuto di tali valutazioni.

10. Infine la censura di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile perchè non si riferisce a un fatto ma alla qualificazione di un fatto, qualificazione che peraltro ha costituito uno specifico oggetto della decisione nei due gradi del giudizio di merito e delle censure di parte ricorrente. Nella parte introduttiva del ricorso peraltro la valutazione dei versamenti come volontari viene ascritta a una svista materiale che avrebbe semmai dovuto costituire l’oggetto di una impugnazione per revocazione della sentenza di appello.

11. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, quanto alla determinazione dell’ammontare dell’assegno devoluto al mantenimento dei figli, per un verso la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per omessa e/o apparente motivazione, manifesta o irriducibile contraddittorietà ovvero contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, vizio per motivazione perplessa o incomprensibile, anche con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4 e per altro verso la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell’art. 155, comma 4.

12. Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile per la assoluta eterogeneità delle deduzioni difensive che sottende a una unica effettiva censura intesa a una revisione del giudizio di merito che la Corte di appello ha compiuto attraverso la ricognizione dei redditi delle parti, del tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso del matrimonio e individualmente dal R. per pervenire a un insindacabile, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, accertamento della congruità e sostenibilità del contributo economico al mantenimento dei figli posto a carico del ricorrente.

13. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 1.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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