Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18528 del 21/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 21/09/2016), n.18528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20063-2015 proposto da:

GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA, in persona del suo Amministratore

Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI 92, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PUGLIESE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANACLERIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1246/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO del

02/04/2014, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato Francesco Anaclerio difensore della ricorrente che

ha chiesto il rinvio al nuovo ruolo per deposito rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Gestore dei servizi Energetici s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di S.F. e di Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza n. 1246/14 depositata il 5 giugno 2014, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione emessa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale.

2. Gli intimati non hanno resistito al ricorso.

3. Il Collegio rileva che è stato depositato dalla parte ricorrente un atto qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso”, sottoscritto dal difensore di detta parte.

A tale atto è allegata una procura speciale notarile rilasciata a tale difensore in data 4 dicembre 2015 ed un atto qualificato nella già indicata istanza come transazione.

Nell’istanza in parola il difensore della parte ricorrente dichiara di agire in forza della detta procura notarile, alla quale sono allegati quattro elenchi (indicati come A, B, C e D), rispettivamente relativi a ricorsi decisi da questa Corte, a ricorsi discussi e da rinotificare, a ricorsi da discutere e a ricorsi da rinotificare.

Nella medesima istanza si deduce che tra le parti, rappresentate dai loro procuratori, dopo la proposizione del ricorso è stata sottoscritta transazione (All. 2) contenente rinunzia di parte attrice all’azione proposta nei confronti di GSE (cfr. Allegato 2, punto 1 a pag. 4) , che la rinunzia è stata accettata da GSE “e che si è verificata, pertanto, la cessazione della materia del contendere ed il venir meno da parte di GSE dell’interesse al ricorso.

Sulla base di tali premesse si chiede a questa Corte di dichiarare la improcedibilità del ricorso medesimo.

Si rileva che nella procura notarile già richiamata, al punto 4), si conferisce espressamente al difensore della ricorrente, Avv. Francesco Anaclerio, il potere di “depositare l’atto di rinuncia ai ricorsi per cassazione, presentati da GSE avverso le sentenze di appello emesse dal Tribunale di Catanzaro, di cui all’elenco C, in relazione ai quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione.

4. Osserva il Collegio che nel predetto elenco C, al n. 45), con riferimento a S.F., risulta indicata la sentenza n. 1353/2014 RG.A. 900385/2008, mentre in questa sede, con il ricorso all’esame, è stata impugnata la sentenza n. 1246/2015 RG.A.C. 900363.

Sulla base di tali emergenze, ancorchè l’atto depositato sia stato qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso” ed ancorchè nella sua parte espositiva si evochi il concetto di rinuncia della controparte all’azione accettata da GSE, stante il riferimento, nel predetto elenco allegato alla procura speciale notarile prodotta dal difensore della ricorrente, ad una sentenza diversa da quella impugnata in questa sede e facendo riferimento alle cause di cui al predetto allegato elenco anche – come già detto – l’atto di rinunzia prodotto, non può, nella specie, ritenersi quale rituale rinuncia al ricorso.

La medesima “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso”, sottoscritta dal difensore della ricorrente e riferita al ricorso all’esame e alla sentenza impugnata in questa sede correttamente indicata, pur non potendo per le ragioni dette, produrre l’effetto dell’estinzione del processo rivela, tuttavia, la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio. Ed invero, l’impugnazione deve essere assistita da interesse non solo al momento della sua proposizione ma anche al momento della sua decisione.

5. La rilevata sopravvenuta carenza di interesse determina la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità del ricorso (Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161; Cass., ord., 15 settembre 2009, n. 19800; Cass. 6 dicembre 2004, n. 22806), che va, pertanto, dichiarata.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie – per quella sopravvenuta (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass.15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass, ord., 28 aprile 2016, n. 8461).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA