Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18528 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18528 Anno 2018
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 13608-2015 proposto da:
TONON MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO SALONIA, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente contro

CONDOMINIO CA’ ROSSA , in persona dell’Amministratore
condominiale geom. ROBERTO REALE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;

1

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

2569/2014

della

CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

23/02/2018

dal

Consigliere

Dott.

PASQUALE GIANNITI;

I

2

RITENUTO CHE

La Corte di Appello di Venezia con la sentenza del 17/11/2014
ha confermato la sentenza n. 1929/2012 con la quale il Tribunale di
quella città, ad esito di attività istruttoria, aveva accolto l’opposizione
proposta dal Condominio Cà Rossa avverso l’esecuzione, mediante
pignoramento presso terzi, avviata nei confronti di detto condominio

Tribunale (in base alla quale a lui spettavano 2500 euro per onorari,
1700 euro per diritti, 200 euro per spese, 1300 euro per spese di
causa, oltre accessori), sanzionando il legale ex art. 96 c.p.c. e
onerando lo stesso delle spese processuali relative al grado.
L’avv. Marco Tonon propone ricorso avverso la sentenza della
Corte territoriale, articolando due motivi.
Il Condominio Cà Rossa resiste con controricorso.
Il Procuratore Generale della Corte presenta conclusioni scritte
chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando “l’acquisizione
nomofilattica relativamente ai poteri della Corte ex cass. 22812 del
7/10/2013”.
CONSIDERATO CHE
1. Con due motivi di ricorso, da trattarsi unitariamente per la
loro connessione, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360
comma 1 numero 3 c.p.p., violazione o falsa applicazione delle
norme relative all’esecuzione provvisoria delle sentenze di primo
grado, all’adempimento delle obbligazioni, all’imputazione delle
spese legali ed alla condotta processuale delle parti.
Deduce che: a) nel proprio atto di pignoramento presso terzi
aveva espressamente dato atto che il Condominio, successivamente
alla notificazione del precetto, aveva pagato alcune somme; b) la
somma di euro 410, 62 per le sole spese di precetto gli era stata
pagata dopo che lui aveva richiesto il pignoramento presso terzi (e
precisamente lo stesso giorno in cui l’atto di pignoramento era stato
notificato ad alcuni dei suoi destinatari); c) non aveva alcun dovere
3

dall’avv. Marco Tonon in forza di sentenza n. 2754/2010 dello stesso

di sollecitare il Condominio a pagare quanto dovuto, essendo la
sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Si duole che la Corte di appello, nonostante la suddetta
cronologia dei fatti, incorrendo nei vizi denunciati, da un lato, abbia
ritenuto che l’esecuzione non era stata da lui legittimamente
promossa e la sua condotta processuale aveva violato l’art. 88 c.p.c.;
e, dall’altra, sempre erroneamente, lo ha condannato al pagamento

2.11 ricorso è inammissibile.
2.1 La giurisprudenza di questa Corte è consolidata
nell’affermare che, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo
366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione
deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non
analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono
risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto
e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le
deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo
svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le
argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la
sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione,
nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa
da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il
principio di autosufficienza del ricorso impone altresì che esso
contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità
in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo
oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle
specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la
necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa
la sentenza stessa (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015,
Rv. 634266 – 01)
Tanto non si verifica nel caso di specie, nel quale il ricorrente
denuncia genericamente norme di carattere sostanziale (in tema di
adempimento delle obbligazioni pecuniarie) e processuale (in tema
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della somma di euro 1000 a favore del Condominio.

di esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado e di
imputazione delle spese legali), non indicando chiaramente le ragioni
del contendere, così non consentendo a questa Corte l’immediata
individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni delle
censure mosse, senza necessità di attingere alla sentenza impugnata
e al fascicolo processuale.
2.2. Inoltre, in entrambi i motivi, il ricorrente denuncia

quale nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa
applicazione della legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non
solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma
anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto
contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si
assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare
criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non
risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio
compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
violazione. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16038 del 26/06/2013, Rv.
626926 – 01).
Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale il ricorrente non
specifica, come era suo onere fare, “quali” sarebbero in concreto le
norme violate o falsamente applicate dalla sentenza impugnata
(nella parte in cui questa ha respinto il suo appello, confermando la
valutazione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto fondata e
legittima l’opposizione proposta dal Condominio avverso l’esecuzione
presso terzi a suo tempo da lui promossa) e, neppure, “in che modo”
e “in quali passi argomentativi” la sentenza impugnata avrebbe in
ipotesi violato o falsamente applicato dette norme.

violazione di legge, omettendo di osservare il principio in base al

2.3. Ed ancora: il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 360
bis c.p.c. (applicabile nella specie, ratione temporis).
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di
esaminare se, nel giudizio di opposizione all’esecuzione contro un
precetto, si debba ritenere sussistente il diritto di procedere
all’esecuzione per le spese relative alla redazione del precetto stesso
ed alle attività professionali del legale necessarie per la sua

al titolo esecutivo dopo la redazione e consegna del precetto e del
titolo esecutivo all’Ufficiale Giudiziario e prima della ricezione a
mezzo posta del precetto stesso (e del titolo) e, quindi, del
perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
E proprio questa Sezione ha precisato, ormai da diversi anni

che (Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 02/12/2008, Rv. 605813 – 01)
«se … il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si
perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui
al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica
del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere
esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo
esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali
attività, funzionali all’esercizio della pretesa esecutiva, violando il
dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma primo,
cod. proc. civ.».
Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale la Corte
territoriale [dopo aver rilevato che: a) secondo quanto indicato nella
sentenza titolo (la sentenza n. 2754/2010 del Tribunale di Venezia,
per l’appunto), dall’intera somma dovuta avrebbero essere dovuti
detratti gli acconti ricevuti; b) il Condominio aveva liquidato al legale
la minor somma ancora dovuta, ma il legale col precetto introduttivo
della procedura esecutiva aveva chiesto il pagamento dell’intera
somma di condanna portata in titolo, senza diffalcare i citati ricevuti
acconti, e aveva poi richiesto il pignoramento presso terzi in
relazione a detta maggior somma] ha affermato che il legale non
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notificazione allorché il debitore abbia pagato quanto dovuto in base

avrebbe dovuto chiedere il pignoramento per l’ammontare del
credito, comprendente anche gli acconti già ricevuti; e che il Giudice
di primo grado aveva correttamente ritenuto tale condotta contraria
a buona fede e violativa del dovere di lealtà ex art 88 c.p.c., in
quanto il legale aveva insistito in una procedura per l’intero importo
di precetto, in gran parte ab origine non dovuto, e, per giunta, dopo
aver ricevuto il saldo del capitale, con eventuale rimanenza di

comunque pacificamente rimesso all’avv. Tonon il giorno prima della
concreta effettuazione della notifica dell’atto di pignoramento ad un
numero spropositato – rispetto all’importo effettivamente dovuto,
pari a meno di 500 euro – di soggetti pignorati).
In definitiva, la sentenza impugnata non soltanto non è incorsa
in alcuna violazione di legge, ma ha altresì deciso la questione di
diritto sottesa al suo esame, in conformità a consolidati principi di
diritto affermati da questa Corte.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in
ragione della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo.
Ricorrendone i presupposti ex art. 96, 3 0 co., c.p.c. va altresì
disposta la condanna del ricorrente al pagamento di ulteriore somma
in favore del controricorrente che si stima equo fissare nella misura
di euro 800,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 600,00, per onorari, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge, in favore del controricorrente.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Condominio
resistente della somma di euro 800 ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
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modestissimo importo a mero titolo di spese di precetto (importo

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
13.

Roma, 23 febbraio 2018.

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