Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18528 del 02/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18528 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 18614-2012 proposto da:
MARTIRE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI FRANCESCO ALFREDO giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
POBURIAN RUSLAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 39, presso lo studio dell’avvocato PANARITI
BENITO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAROFALO
FLORIANO giusta procura a margine del controricorso;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 223/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 03/03/2012, depositata il 03/04/2012;

Data pubblicazione: 02/09/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato Alfredo Di Francesco difensore del ricorrente che si

r

riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 18614 sez. ML – ud. 01-07-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 223/12 rigettava
l’impugnazione proposta da Martire Giuseppe nei confronti di Poburian Ruslan
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1727 del 23 settembre 2010.
Il Poburian aveva adito il Tribunale per ottenere il riconoscimento delle
differenze retributive per il lavoro prestato come muratore (operaio specializzato
di II° livello) dal 10 luglio 2005 al 27 marzo 2008 (con formale assunzione nella
qualifica di manovale di 10 livello) per 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana.
11 Tribunale accoglieva la domanda, con conseguente condanna del
convenuto al pagamento della somma di euro 40.718,82, a titolo di differenze
retributive.
Per la cassazione della sentenza d’appello, emessa anche a seguito di
istruttoria, ricorre il Martire prospettando un motivi di ricorso.
Resiste il Ruslan con controricorso.
Con il motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione, in quanto
contraddittoria e illogica, in relazione all’attendibilità dei testi ed alla prova della
domanda.
Assume il ricorrente che non sarebbe vero che i testi avrebbero lavorato alle
sue dipendenze insieme al resistente, come risultante dalla documentazione
prodotta, e quindi non potevano provare i fatti di causa
Il motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. Ed infatti deve rilevarsi
che la censura svolta si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle
emergenze istruttorie.
Un siffatto riesame non è tuttavia consentito in questa sede di legittimità, posto
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la deduzione di
un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce
al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte
dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti
del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità
e la cortcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti; con la
conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione,
insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente
solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle
parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., SU,
nn. 5802 del 1998 e 13045 del 1997, Cass. n. 824 del 2011).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai
fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, che tiene delle
risultanze istruttorie acquisite, il che esclude la fondatezza della doglianza svolta anche
sotto il profilo del preteso vizio di motivazione.
La Corte d’Appello, con congrua motivazione, in ordine ai testi escussi ha
valutare l’attendibilità circa la circostanza storica di aver avuto conoscenza dei fatti di
1

Presidente
(2),)

causa, correttamente ritenendo che a tal fine non poteva assumere rilievo dirimente la
sussistenza di documentazione del centro per l’impiego.
Per le considerazioni sopra svolte il consigliere relatore chiede al Sig.
Presidente della Sezione di voler fissare l’adunanza in camera di consiglio per la
decisione del ricorso».
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria con la
quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni del consigliere relatore che
precedono.
In particolare, osserva che la Corte d’Appello ha preso in considerazione ed ha
motivato in ordine alla certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego, che ad avviso
del ricorrente escluderebbe che i testi sentiti avessero lavorato presso di sé”.
Il giudice di secondo grado con congrua motivazione ha affermato che detta
documentazione non appariva sufficiente allo scopo di inficiare le testimonianze rese
nel giudizio, atteso che dalla stessa non risultava che i testi medesimi avessero mai
lavorato alle dipendenze della ditta Martire Giuseppe.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, in quanto il motivo di impugnazione
si esplicita nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio che liquida in euro quattromilacento per compensi professionali,
oltre curo cento per rimborso spese documentate, accessori e spese forfetizzate del 15
per cento.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2014

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