Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18527 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 18527 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 28342-2015 proposto da:
MAGGIO’

HOTEL’S SRL

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, rappresentata e
difesa dall’avvocato CARLO BERTI giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente 2018
605

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA , in persona del legale
rappresentante pro tempore Rag. ROBERTO GUARENA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE
162, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI,

Data pubblicazione: 13/07/2018

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO CERRATO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente nonché contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 312/2015 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 17/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

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MARIOTTI TERZO, DELL’OGLIO GIUSEPPE ROMANO;

FATTI DI CAUSA
Maggio Hotel’s s.r.l. convenne davanti al Tribunale di Rimini Mariotti
Terzo e Dell’Oglio Giuseppe Romano chiedendo la condanna dei
medesimi al risarcimento del danno nella misura di C 76.105,04 a titolo
di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’espletamento di

avendo omesso il versamento dei contributi previdenziali all’Inps per il
periodo 4/2000, 5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000, 9/2000 e quelli
relativi all’anno 2001, nonché dell’imposta addizionale Irpef e dei
versamenti Inail relativi alla posizione dei dipendenti per gli anni
2000/2001.
Il Mariotti si costituì eccependo di non aver ricevuto alcun incarico
professionale e di aver cessato ogni forma di collaborazione con lo
studio associato Elabora di Mariotti e Dell’Oglio fin dal 1/1/2000; chiese
ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia
di assicurazione. Il Tribunale di Rimini condannò i convenuti al
risarcimento dei danni nella misura di C 68.105,04 oltre rivalutazione
ed interessi, nonché alla rifusione delle spese. Avverso la sentenza la
Vittoria Assicurazioni S.p.A. propose appello, si costituirono la Maggio
e Dell’Oglio e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del
17/2/2015, ha ritenuto che nei confronti di Dell’Oglio fosse passata in
giudicato la sentenza di primo grado, mentre nei confronti di Mariotti
non risultasse provato il conferimento di un incarico, non potendo il
medesimo derivare la propria responsabilità dalla mera appartenenza
ad uno studio associato. Il danno è stato provocato dal Dell’Oglio che
si è indebitamente appropriato delle somme ricevute per gli
adempimenti fiscali, di guisa che al Mariotti non può essere imputata
alcuna responsabilità.

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un incarico di consulenza fiscale prestato in favore della società,

Avverso la sentenza Maggio Hotel’s s.r.l. propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste Vittoria
Assicurazioni S.p.A. con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso denuncia l’errata, carente e, comunque,

dell’incarico al Mariotti. Vizio e difetto di motivazione anche per omessa
e comunque inesatta rilevazione e valutazione delle prove ex art. 360
n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 116 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Censura la sentenza nella parte in
cui statuisce che non è provato il conferimento dell’incarico al Mariotti,
non ritenendo decisiva la dicitura comparsa sulla documentazione
prodotta dalla Maggio relativa allo studio associato utilizzata anche
dopo lo scioglimento dell’associazione professionale. Ad avviso del
ricorrente vi sarebbero plurimi elementi di prova idonei a comprovare
che il Mariotti continuò ad avere rapporti con la Maggio Hotel anche
successivamente allo scioglimento dell’associazione professionale. Ad
avviso del ricorrente / basandosi la decisione su elementi indiziari/ essa
avrebbe dovuto essere sorretta, al fine di considerarsi soddisfatta
l’esigenza di motivazione della sentenza, da un apparato
argomentativo logicamente congruo che colleghi da un lato la
premessa costituita dall’indizio o dagli indizi, alla conclusione nella
quale si sostanzia l’accertamento del fatto o dei fatti costitutivi della
fattispecie e che dia conto, dall’altro, della valenza sintomatologica
degli indizi stessi, in modo da permettere la verifica della congruità
logica dei motivi che hanno sostenuto le sue scelte nella valutazione
delle contrapposte piste probatorie di cui disponeva. Il che non sarebbe
avvenuto. Il motivo è infondato. Come si è provato nel corso dei giudizi
di merito, il Mariotti ha interrotto la collaborazione con il Dell’Oglio fin
da tempo antecedente lo scioglimento dell’associazione professionale,
mentre vi è prova del fatto che la Maggio abbia avuto contatti solo con

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contraddittoria motivazione in ordine al mancato conferimento

lo stesso Dell’Oglio, e che quest’ultimo abbia indebitamente continuato
ad utilizzare il logo sociale dopo lo scioglimento dell’associazione.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia l’errata e contraddittoria
motivazione in ordine all’esclusione di responsabilità, anche in via
solidale, del Mariotti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e/o

Censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la solidiarietà tra i
professionisti aderenti ad una associazione professionale,
reiteratamente affermata dalla giurisprudenza in base al cd. principio
della rappresentanza reciproca che vincolerebbe i partecipanti ad una
associazione professionale. Il motivo è infondato. L’associazione tra
professionisti rappresenta un mero patto interno tra i partecipanti
senza rilevanza esterna, ritenendosi nullo il contratto di prestazione
professionale conferito all’associazione impersonalmente (Cass., 1, n.
2555 del 12/3/1987; Cass., 2, n. 1405 del 21/3/1989; Cass., 1, n.
6994 del 22/3/2007). La giurisprudenza di questa Corte è del tutto
consolidata nel ritenere che il patto relativo all’associazione
professionale abbia una rilevanza meramente interna tra i
professionisti per la divisione delle spese e non valga in alcun modo ad
attribuire personalità giuridica all’associazione.
Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze sulle spese
del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, e sul
raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese
del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.600 (più C 200 per esborsi),
oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20/2/2018

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falsa applicazione degli artt. 1292 ss. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

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